(Regolamento-art. 530)
 
                              Art. 530. 
 
  Se l'invio dei fondi si fa per mezzo della ferrovia,  il  tesoriere
ed il controllore dell'ufficio mittente o i  loro  delegati  debbono,
insieme colla forza armata, accompagnare le casse e i recipienti  dal
locale della tesoreria sino a quello della stazione, ed ivi fatta  la
debita consegna, ritirare dal capo stazione la ricevuta per unirla al
processo verbale di spedizione. 
 
  Se la spedizione dei fondi vien fatta su  strade  carrozzabili,  il
tesoriere ed il controllore o i loro delegati debbono, insieme  colla
forza armata, accompagnarli fino a destinazione. 
 
  Ove  la  spedizione  avvenga  per  una  linea  di  cui  parte   sia
ferroviaria e parte sia carrozzabile, e questa non cominci dal  luogo
in  cui  e'  sita  la  tesoreria  mittente,  spetta  alla   tesoreria
destinataria di rilevare le casse e i recipienti all'ultima  stazione
della ferrovia e di farli accompagnare sino alla tesoreria. 
 
  Se invece la strada ferrata non passa dalla  sede  della  tesoreria
mittente, il tesoriere e il controllore di  essa  accompagneranno,  o
faranno accompagnare da loro incaricati le  spedizioni  di  danaro  o
valori, fino alla prima stazione del tratto ferroviario da percorrere
per arrivare alla tesoreria destinataria. 
 
  Se infine la spedizione si fa per mare con navi dello Stato, o  con
legni delle Societa'  di  navigazione  colle  quali  lo  Stato  abbia
stipulato  convenzioni  per  tale  servizio,  il   tesoriere   e   il
controllore   della   tesoreria   mittente    debbono    accompagnare
personalmente, o fare accompagnare da loro incaricati le  casse  e  i
recipienti dal locale della tesoreria sino al bordo  della  nave,  ed
ivi fatta la debita consegna,  ritirare  dal  comandante  della  nave
stessa la corrispondente ricevuta per unirla al processo  verbale  di
spedizione. 
 
  La spesa del trasporto delle casse  e  dei  recipienti  dal  locale
della tesoreria sino alla stazione ferroviaria o a bordo della  nave,
e' sostenuta dal  tesoriere  che  n'e'  poi  rimborsato  con  mandato
regolare dietro produzione del relativo conto documentato;  salvo  il
caso di trasporti marittimi nei quali la spesa sia, per contratto,  a
carico delle societa' di navigazione.