Art. 533. I tesorieri che hanno somministrati i fondi sono sdebitati con quietanza d'entrata dei tesorieri riceventi, staccata dal bollettario prescritto coll'art. 272. Le quietanze per fondi somministrati alla tesoreria centrale sono inviate ai tesorieri provinciali cui spettano dalla Direzione generale del tesoro col mezzo delle Intendenze di finanza. Quelle per fondi somministrati dalla tesoreria centrale sono ad essa fatte pervenire dalle Intendenze di finanza col mezzo della Direzione generale del tesoro. Per le somministrazioni di fondi da una ad altra tesoreria di provincia, le relative quietanze sono trasmesse dall'una all'altra Intendenza di finanza, per la consegna al tesoriere cui spettano. Ad ogni invio di quietanze le Intendenze di finanza ne informano la Direzione generale del tesoro.