(Regolamento-art. 533)
 
                              Art. 533. 
 
  I tesorieri che hanno somministrati  i  fondi  sono  sdebitati  con
quietanza d'entrata dei tesorieri riceventi, staccata dal bollettario
prescritto coll'art. 272. 
 
  Le quietanze per fondi somministrati alla tesoreria  centrale  sono
inviate  ai  tesorieri  provinciali  cui  spettano  dalla   Direzione
generale del tesoro col mezzo delle Intendenze di finanza. 
 
  Quelle per fondi somministrati dalla  tesoreria  centrale  sono  ad
essa fatte pervenire dalle Intendenze  di  finanza  col  mezzo  della
Direzione generale del tesoro. 
 
  Per le somministrazioni di fondi  da  una  ad  altra  tesoreria  di
provincia, le relative quietanze sono  trasmesse  dall'una  all'altra
Intendenza di finanza, per la consegna al tesoriere cui spettano. 
 
  Ad ogni invio di quietanze le Intendenze di finanza ne informano la
Direzione generale del tesoro.