(Regolamento-art. 534)
 
                              Art. 534. 
 
  Avvenendo per qualsisia causa cambio di tesoriere, quegli che cessa
dalle funzioni deve addebitarsi ed accreditarsi definitivamente delle
ritenzioni su' pagamenti avvenuti sino al giorno in  cui  termina  la
sua gestione, ne' modi indicati nel precedente articolo 509. 
 
  Poscia dal suo credito deve detrarre l'importo totale dei pagamenti
fatti nel decorso del mese stesso, su mandati ed ordini collettivi di
qualunque specie esistenti tuttora  presso  di  lui,  ed  il  residuo
risultante a debito nei conti costituisce la rimanenza  di  cassa  da
passare al tesoriere subentrante. 
 
  I pagamenti fatti nel mese dal tesoriere cessante sotto  il  titolo
di fondi somministrati  e  non  per  anco  rimborsati,  resteranno  a
credito nei suoi conti, ed i titoli relativi saranno trasmessi da chi
spetta alle Amministrazioni che devono provvedere pel  rimborso,  nei
modi prescritti dal presente regolamento.