Art. 534. Avvenendo per qualsisia causa cambio di tesoriere, quegli che cessa dalle funzioni deve addebitarsi ed accreditarsi definitivamente delle ritenzioni su' pagamenti avvenuti sino al giorno in cui termina la sua gestione, ne' modi indicati nel precedente articolo 509. Poscia dal suo credito deve detrarre l'importo totale dei pagamenti fatti nel decorso del mese stesso, su mandati ed ordini collettivi di qualunque specie esistenti tuttora presso di lui, ed il residuo risultante a debito nei conti costituisce la rimanenza di cassa da passare al tesoriere subentrante. I pagamenti fatti nel mese dal tesoriere cessante sotto il titolo di fondi somministrati e non per anco rimborsati, resteranno a credito nei suoi conti, ed i titoli relativi saranno trasmessi da chi spetta alle Amministrazioni che devono provvedere pel rimborso, nei modi prescritti dal presente regolamento.