(Regolamento-art. 535)
 
                              Art. 535. 
 
  Avvenuta la consegna dei valori e dei mandati ed ordini  collettivi
al tesoriere sottentrante, questi spedisce  una  quietanza  di  fondo
somministrato per l'importo della rimanenza di cassa di ragione dello
Stato, e la rimette al tesoriere cessato che l'annota a discarico nei
propri conti. 
 
  Il   tesoriere   subentrato   si    accredita    contemporaneamente
dell'importo delle somme gia' pagate su mandati ed ordini  collettivi
ricevuti  in  consegna,  mantenendo  le  distinzioni  prescritte  dal
presente regolamento;  e  giustifica  siffatto  accreditamento  colla
produzione delle note specifiche nel modo  stabilito,  facendo  pero'
risultare che i pagamenti furono eseguiti dal suo predecessore.