Art. 535. Avvenuta la consegna dei valori e dei mandati ed ordini collettivi al tesoriere sottentrante, questi spedisce una quietanza di fondo somministrato per l'importo della rimanenza di cassa di ragione dello Stato, e la rimette al tesoriere cessato che l'annota a discarico nei propri conti. Il tesoriere subentrato si accredita contemporaneamente dell'importo delle somme gia' pagate su mandati ed ordini collettivi ricevuti in consegna, mantenendo le distinzioni prescritte dal presente regolamento; e giustifica siffatto accreditamento colla produzione delle note specifiche nel modo stabilito, facendo pero' risultare che i pagamenti furono eseguiti dal suo predecessore.