(Allegato-art. 165)
 
                              Art. 165. 
 
(Regole di presentazione.  Informazioni  sul  consulente  finanziario
autonomo e sulla  societa'  di  consulenza  finanziaria  e  sui  loro
                              servizi) 
 
  1. Ai clienti o potenziali  clienti  sono  fornite  tempestivamente
informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o  sulla
societa' di consulenza finanziaria  e  sui  relativi  servizi,  sugli
strumenti finanziari e sulle strategie di  investimento  proposte.  I
consulenti  finanziari  autonomi  o   le   societa'   di   consulenza
finanziaria forniscono al cliente  o  potenziale  cliente,  in  tempo
utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione
del servizio di consulenza in materia di investimenti o  prima  della
prestazione di tale servizio, qualora  sia  precedente,  le  seguenti
informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento: 
 
  a) il nome e il cognome, il domicilio e il recapito del  consulente
finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale
della societa'  di  consulenza  finanziaria  e  i  dati  di  contatto
necessari per consentire al cliente di comunicare con  loro  in  modo
efficace e il nome e il cognome del consulente  finanziario  autonomo
che svolgera' l'attivita' di consulenza finanziaria per  conto  della
societa'; 
 
  b) le  lingue  nelle  quali  il  cliente  puo'  comunicare  con  il
consulente finanziario autonomo  o  con  la  societa'  di  consulenza
finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni; 
 
  c) i metodi di comunicazione che devono  essere  utilizzati  tra  i
consulenti  finanziari  autonomi  o   le   societa'   di   consulenza
finanziaria e il cliente; 
 
  d) la dichiarazione che il consulente  finanziario  autonomo  o  la
societa' di  consulenza  finanziaria  sono  iscritti  nella  relativa
sezione dell'albo  tenuto  dall'Organismo,  la  data  e  gli  estremi
dell'iscrizione  all'albo  e  il  nome  e  l'indirizzo  di   contatto
dell'Organismo; 
 
  e)  la  natura,  la  frequenza  e  il  calendario  delle  relazioni
sull'esecuzione del servizio che i consulenti finanziari  autonomi  o
le societa' di consulenza finanziaria prestano al cliente; 
 
  f)  una  descrizione,  eventualmente  in  forma  sintetica,   della
politica adottata sui conflitti di interesse,  attuata  conformemente
all'articolo 177; 
 
  g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale  politica
sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite
un sito internet  (quando  non  costituisce  un  supporto  durevole),
purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 174; 
 
  h)  la   descrizione   dell'attivita'   prestata   dal   consulente
finanziario autonomo o dalla societa'  di  consulenza  finanziaria  e
delle modalita' di prestazione del servizio di consulenza in  materia
di investimenti; 
 
  i) le attivita' professionali ulteriori rispetto alla consulenza in
materia  di  investimenti  eventualmente  prestate   dal   consulente
finanziario autonomo o dalla societa' di consulenza finanziaria,  con
l'indicazione  dei  loro  caratteri  distintivi  e,  dove  per   esse
prevista, della loro specifica remunerazione.  Con  riferimento  alle
suddette ulteriori attivita', il consulente autonomo o le societa' di
consulenza finanziaria devono informare il cliente che tali attivita'
non sono oggetto della vigilanza della Consob  ne'  dell'Organismo  e
devono precisare il soggetto eventualmente  titolare  delle  relative
funzioni di vigilanza; 
 
  l)  l'eventuale  valutazione   periodica   dell'adeguatezza   degli
strumenti finanziari raccomandati. 
 
  2. I consulenti finanziari autonomi o  le  societa'  di  consulenza
finanziaria che  si  concentrano  su  certe  categorie  o  una  gamma
specifica di strumenti finanziari rispettano i seguenti requisiti: 
 
  a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo
clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale  gamma  di
strumenti finanziari; 
 
  b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati a  ricevere
consulenza  esclusivamente  nella  specifica  categoria  o  gamma  di
strumenti finanziari; 
 
  c) prima di prestare il servizio,  si  assicurano  che  questo  sia
adeguato al nuovo cliente, in quanto risponde alle  esigenze  e  agli
obiettivi del cliente, e che la gamma  di  strumenti  finanziari  sia
adeguata per il cliente. In caso contrario il consulente  finanziario
autonomo e la societa' di  consulenza  finanziaria  non  prestano  al
cliente tale servizio. 
 
  3. I consulenti finanziari autonomi o  le  societa'  di  consulenza
finanziaria informano il  cliente  della  possibilita'  di  inoltrare
segnalazioni ed esposti all'Organismo. 
 
  4. Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite  in  una
forma comprensibile, in modo  che  i  clienti  o  potenziali  clienti
possano  ragionevolmente  comprendere  la  natura  del  servizio   di
investimento e del tipo specifico di strumenti  finanziari  che  sono
loro proposti nonche' i rischi a essi  connessi  e,  di  conseguenza,
possano  prendere  consapevolmente  le  decisioni   in   materia   di
investimenti.