Art. 165. (Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo e sulla societa' di consulenza finanziaria e sui loro servizi) 1. Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla societa' di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte. I consulenti finanziari autonomi o le societa' di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o prima della prestazione di tale servizio, qualora sia precedente, le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento: a) il nome e il cognome, il domicilio e il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della societa' di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace e il nome e il cognome del consulente finanziario autonomo che svolgera' l'attivita' di consulenza finanziaria per conto della societa'; b) le lingue nelle quali il cliente puo' comunicare con il consulente finanziario autonomo o con la societa' di consulenza finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni; c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra i consulenti finanziari autonomi o le societa' di consulenza finanziaria e il cliente; d) la dichiarazione che il consulente finanziario autonomo o la societa' di consulenza finanziaria sono iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, la data e gli estremi dell'iscrizione all'albo e il nome e l'indirizzo di contatto dell'Organismo; e) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che i consulenti finanziari autonomi o le societa' di consulenza finanziaria prestano al cliente; f) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica adottata sui conflitti di interesse, attuata conformemente all'articolo 177; g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 174; h) la descrizione dell'attivita' prestata dal consulente finanziario autonomo o dalla societa' di consulenza finanziaria e delle modalita' di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; i) le attivita' professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo o dalla societa' di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione. Con riferimento alle suddette ulteriori attivita', il consulente autonomo o le societa' di consulenza finanziaria devono informare il cliente che tali attivita' non sono oggetto della vigilanza della Consob ne' dell'Organismo e devono precisare il soggetto eventualmente titolare delle relative funzioni di vigilanza; l) l'eventuale valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati. 2. I consulenti finanziari autonomi o le societa' di consulenza finanziaria che si concentrano su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispettano i seguenti requisiti: a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari; b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati a ricevere consulenza esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari; c) prima di prestare il servizio, si assicurano che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente. In caso contrario il consulente finanziario autonomo e la societa' di consulenza finanziaria non prestano al cliente tale servizio. 3. I consulenti finanziari autonomi o le societa' di consulenza finanziaria informano il cliente della possibilita' di inoltrare segnalazioni ed esposti all'Organismo. 4. Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonche' i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti.