Art. 166. (Contratto di consulenza in materia di investimenti) 1. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto scritto che determina almeno: a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente finanziario autonomo o dalla societa' di consulenza finanziaria e le modalita' di prestazione del servizio; b) i diritti del cliente; c) le tipologie di strumenti finanziari trattate; d) se e' prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico o aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico; e) se e' prevista anche la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalita' con le quali il consulente deve segnalare al cliente che la raccomandazione non e' basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche; f) se e' previsto l'obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato; g) nei casi di cui alla lettera f), se e' previsto l'obbligo del consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre la quale e' prevista la comunicazione e il termine per l'adempimento del relativo obbligo; h) se e' previsto l'obbligo del consulente di aggiornare e con quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente; i) la remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero, se tale elemento non puo' essere determinato in misura esatta, i criteri oggettivi per determinarlo, nonche' le relative modalita' di pagamento; l) la durata, se prevista, e le modalita' di rinnovo del contratto, nonche' le modalita' da adottare per le modificazioni del contratto stesso; m) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il consulente finanziario e il cliente per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, compresa l'indicazione se sia consentito l'utilizzo di comunicazioni elettroniche; n) la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attivita' svolta; o) le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.