(Allegato-art. 166)
 
                              Art. 166. 
 
        (Contratto di consulenza in materia di investimenti) 
 
  1. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  forniscono  ai  clienti  al  dettaglio  il  servizio  di
consulenza in materia di investimenti  sulla  base  di  un  contratto
scritto che determina almeno: 
 
  a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente finanziario
autonomo o dalla societa' di consulenza finanziaria e le modalita' di
prestazione del servizio; 
 
  b) i diritti del cliente; 
 
  c) le tipologie di strumenti finanziari trattate; 
 
  d)  se  e'  prevista  anche  la  prestazione   di   raccomandazioni
personalizzate aventi a oggetto  prodotti  finanziari  diversi  dagli
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo  Unico
o aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o  dei  servizi
accessori di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico; 
 
  e) se e' prevista  anche  la  prestazione  di  raccomandazioni  non
personalizzate e  le  modalita'  con  le  quali  il  consulente  deve
segnalare al cliente che la raccomandazione  non  e'  basata  su  una
valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche; 
 
  f) se e'  previsto  l'obbligo  per  il  cliente  di  comunicare  al
consulente   le   operazioni   su   strumenti   finanziari   che   ha
effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato; 
 
  g) nei casi di cui alla lettera f), se e'  previsto  l'obbligo  del
consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti
finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite  oltre
la quale e' prevista la comunicazione e il termine per  l'adempimento
del relativo obbligo; 
 
  h) se e' previsto l'obbligo del  consulente  di  aggiornare  e  con
quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente; 
 
  i) la remunerazione  del  servizio  di  consulenza  in  materia  di
investimenti ovvero, se tale elemento non puo' essere determinato  in
misura esatta, i  criteri  oggettivi  per  determinarlo,  nonche'  le
relative modalita' di pagamento; 
 
  l) la durata, se prevista, e le modalita' di rinnovo del contratto,
nonche' le modalita' da adottare per le modificazioni  del  contratto
stesso; 
 
  m) i metodi di comunicazione che devono essere  utilizzati  tra  il
consulente finanziario e il cliente per la prestazione  del  servizio
di consulenza in materia di investimenti, compresa  l'indicazione  se
sia consentito l'utilizzo di comunicazioni elettroniche; 
 
  n) la frequenza e i contenuti della documentazione  da  fornire  al
cliente a rendiconto dell'attivita' svolta; 
 
  o) le procedure  di  risoluzione  stragiudiziale  di  controversie,
definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.