Art. 167. (Acquisizione delle informazioni dai clienti) 1. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria non creano ambiguita' o confusione riguardo alle loro responsabilita' nel processo di valutazione dell'adeguatezza di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 171. Nel valutare l'adeguatezza i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria informano i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione e' condotta per consentire ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria di agire secondo il migliore interesse del cliente. Quando il servizio di consulenza in materia di investimenti e' prestato totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilita' di eseguire la valutazione dell'adeguatezza compete ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria che prestano il servizio e non e' ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata. 2. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare soddisfa i seguenti criteri: a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; b) e' di natura tale che il cliente e' finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) e' di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. 3. Quando presta il servizio di investimento a un cliente professionale, il consulente finanziario autonomo o la societa' di consulenza finanziaria puo' legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali e' classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 2, lettera c). Nella fornitura di consulenza in materia di investimenti a un cliente professionale di diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al presente regolamento, il consulente finanziario autonomo o la societa' di consulenza finanziaria puo' legittimamente presumere, ai fini del comma 2, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. 4. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attivita', comprese le attivita' liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari. 5. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalita' dell'investimento. 6. Quando un cliente e' una persona giuridica o un gruppo composto da due o piu' persone fisiche oppure quando una o piu' persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, il consulente finanziario autonomo o la societa' di consulenza finanziaria elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il consulente finanziario autonomo o la societa' di consulenza finanziaria registra tale politica. Quando una persona fisica e' rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'adeguatezza debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante. 7. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate; b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'adeguatezza; c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'adeguatezza; d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni. 8. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, fornendo un servizio continuativo di consulenza, dispongono di appropriate e documentabili procedure per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti, nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al comma 4. 9. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria non raccomandano i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti, non ottengono le informazioni di cui all'articolo 171, comma 1. 10. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessita' e i rischi connessi: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite; c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente. 11. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria non scoraggiano un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini della valutazione di cui all'articolo 171. 12. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria possono legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non siano al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.