(Allegato-art. 167)
 
                              Art. 167. 
 
            (Acquisizione delle informazioni dai clienti) 
 
  1. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria non creano ambiguita' o  confusione  riguardo  alle  loro
responsabilita'  nel  processo  di  valutazione  dell'adeguatezza  di
servizi  di  investimento  o   strumenti   finanziari   conformemente
all'articolo 171. Nel valutare l'adeguatezza i consulenti  finanziari
autonomi e le societa' di consulenza finanziaria informano i  clienti
o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che  la
valutazione e'  condotta  per  consentire  ai  consulenti  finanziari
autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria di  agire  secondo
il migliore interesse del cliente. Quando il servizio  di  consulenza
in  materia  di  investimenti  e'  prestato  totalmente  o  in  parte
attraverso  un  sistema   automatizzato   o   semiautomatizzato,   la
responsabilita' di eseguire la valutazione  dell'adeguatezza  compete
ai consulenti finanziari  autonomi  e  alle  societa'  di  consulenza
finanziaria che prestano il servizio e non e' ridotta  dal  fatto  di
utilizzare un sistema elettronico per  formulare  la  raccomandazione
personalizzata. 
 
  2. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere
raccolte presso i clienti alla luce di tutte le  caratteristiche  del
servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro. I
consulenti  finanziari  autonomi  e   le   societa'   di   consulenza
finanziaria  ottengono  dai   clienti   o   potenziali   clienti   le
informazioni di cui necessitano per  comprendere  le  caratteristiche
essenziali dei  clienti  e  disporre  di  una  base  ragionevole  per
determinare, tenuto conto della natura e della portata  del  servizio
fornito, se  la  specifica  operazione  da  raccomandare  soddisfa  i
seguenti criteri: 
 
  a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente,  inclusa
la sua tolleranza al rischio; 
 
  b) e' di natura tale che il cliente e' finanziariamente in grado di
sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente  con  i
suoi obiettivi di investimento; 
 
  c) e' di natura tale per cui  il  cliente  possiede  le  necessarie
esperienze  e  conoscenze   per   comprendere   i   rischi   inerenti
all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. 
 
  3.  Quando  presta  il  servizio  di  investimento  a  un   cliente
professionale, il consulente finanziario autonomo o  la  societa'  di
consulenza finanziaria puo' legittimamente presumere che, per  quanto
riguarda i prodotti, le  operazioni  e  i  servizi  per  i  quali  e'
classificato nella categoria dei clienti professionali, tale  cliente
abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del
comma 2, lettera c). Nella fornitura  di  consulenza  in  materia  di
investimenti  a  un  cliente  professionale  di  diritto   ai   sensi
dell'Allegato n. 3 al presente regolamento, il consulente finanziario
autonomo o la societa' di consulenza finanziaria puo'  legittimamente
presumere, ai fini del comma  2,  lettera  b),  che  il  cliente  sia
finanziariamente  in  grado  di  sopportare  i  connessi  rischi   di
investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. 
 
  4. Le informazioni riguardanti  la  situazione  finanziaria  di  un
cliente o potenziale  cliente  includono,  laddove  pertinenti,  dati
sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare,  le  attivita',
comprese le attivita' liquide, gli investimenti e beni immobili e gli
impegni finanziari regolari. 
 
  5. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di  un
cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati  sul
periodo  di  tempo  per  il  quale  il  cliente  desidera  conservare
l'investimento, le preferenze in materia di rischio,  il  profilo  di
rischio e le finalita' dell'investimento. 
 
  6. Quando un cliente e' una persona giuridica o un gruppo  composto
da due o piu' persone  fisiche  oppure  quando  una  o  piu'  persone
fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, il  consulente
finanziario autonomo o la societa' di consulenza finanziaria  elabora
e applica una politica atta a definire quale  soggetto  debba  essere
interessato  dalla   valutazione   dell'adeguatezza   e   come   tale
valutazione sia condotta  nella  pratica,  specificando  tra  l'altro
presso quale soggetto  dovrebbero  essere  raccolte  le  informazioni
relative  a  conoscenze  ed  esperienza,  situazione  finanziaria   e
obiettivi di investimento. Il consulente finanziario  autonomo  o  la
societa' di consulenza finanziaria registra tale politica. Quando una
persona fisica e' rappresentata da un'altra persona fisica  o  quando
per la valutazione  dell'adeguatezza  debba  essere  considerata  una
persona  giuridica  che  ha  chiesto  un  trattamento  come   cliente
professionale,  la  situazione  finanziaria  e   gli   obiettivi   di
investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla
persona fisica, del cliente  sottostante  piuttosto  che  quelli  del
rappresentante.  Le  conoscenze  ed  esperienze   sono   quelle   del
rappresentante della persona fisica o  della  persona  autorizzata  a
effettuare operazioni per conto del cliente sottostante. 
 
  7. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  adottano  misure  ragionevoli  per  assicurare  che   le
informazioni  raccolte  sui  clienti  o  potenziali   clienti   siano
attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e  non
esaustivo: 
 
  a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli  dell'importanza  di
fornire informazioni accurate e aggiornate; 
 
  b)  assicurarsi  che  tutti  gli  strumenti,  quali  strumenti   di
profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per  valutare
le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo  di
valutazione dell'adeguatezza rispondano allo scopo prefisso  e  siano
correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti,  individuandone
e  attenuandone  attivamente  le  eventuali  limitazioni  durante  il
processo di valutazione dell'adeguatezza; 
 
  c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte  a
essere comprese dai clienti,  procurino  un'immagine  accurata  degli
obiettivi e delle esigenze del cliente e  veicolino  le  informazioni
necessarie a condurre la valutazione dell'adeguatezza; 
 
  d) intraprendere  azioni,  laddove  opportuno,  per  assicurare  la
coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio  analizzando  se
nelle  informazioni  da  questi  fornite  vi  siano  delle   evidenti
imprecisioni. 
 
  8. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  che  intrattengono  un  rapporto  continuativo  con   il
cliente, fornendo un servizio continuativo di consulenza,  dispongono
di appropriate e documentabili procedure per  mantenere  informazioni
adeguate  e  aggiornate  sui  clienti,  nella  misura  necessaria   a
soddisfare i requisiti di cui al comma 4. 
 
  9. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  non  raccomandano  i  servizi  di  investimento  o   gli
strumenti finanziari al cliente  o  potenziale  cliente  quando,  nel
prestare un servizio di consulenza in materia  di  investimenti,  non
ottengono le informazioni di cui all'articolo 171, comma 1. 
 
  10. I consulenti finanziari autonomi e le  societa'  di  consulenza
finanziaria assicurano che le informazioni riguardanti le  conoscenze
e le esperienze del cliente o potenziale cliente  nel  settore  degli
investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano
appropriati vista la natura del cliente, la natura e  la  consistenza
del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti,
tra cui la complessita' e i rischi connessi: 
 
  a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali
il cliente ha dimestichezza; 
 
  b) la  natura,  il  volume  e  la  frequenza  delle  operazioni  su
strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo  durante  il
quale sono state eseguite; 
 
  c) il livello di istruzione e la professione o, se  pertinente,  la
precedente professione del cliente o del potenziale cliente. 
 
  11. I consulenti finanziari autonomi e le  societa'  di  consulenza
finanziaria non scoraggiano  un  cliente  o  potenziale  cliente  dal
fornire le informazioni richieste ai fini della  valutazione  di  cui
all'articolo 171. 
 
  12. I consulenti finanziari autonomi e le  societa'  di  consulenza
finanziaria   possono   legittimamente   fare    affidamento    sulle
informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non
siano al  corrente,  o  in  condizione  di  esserlo,  che  esse  sono
manifestamente superate, inesatte o incomplete.