(Allegato-art. 169)
 
                              Art. 169. 
 
              (Informazioni sugli strumenti finanziari) 
 
  1. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie  di
investimento proposte devono  comprendere  opportuni  orientamenti  e
avvertenze sui rischi associati agli  investimenti  relativi  a  tali
strumenti finanziari o a determinate  strategie  di  investimento,  e
l'indicazione  se  gli  strumenti  finanziari  siano  destinati  alla
clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo  conto
del  mercato  di  riferimento  identificato  per  ciascun   strumento
finanziario. 
 
  2. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  forniscono  ai  clienti,  in  tempo  utile  prima  della
prestazione del servizio di consulenza in  materia  di  investimenti,
una descrizione generale della natura e dei  rischi  degli  strumenti
finanziari trattati nella prestazione del servizio, tenendo conto, in
particolare,  della  classificazione  del  cliente  come  cliente  al
dettaglio  o  cliente  professionale.  Tale  descrizione  spiega   le
caratteristiche del  tipo  specifico  di  strumento  interessato,  il
funzionamento e i risultati  dello  strumento  finanziario  in  varie
condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a
tale tipo di  strumento,  in  modo  sufficientemente  dettagliato  da
consentire  al  cliente  di  adottare   decisioni   di   investimento
consapevoli. 
 
  3. La descrizione dei rischi di cui al  comma  1  include,  laddove
pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status
e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: 
 
  a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una
spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio  di
perdita  totale  dell'investimento,  inclusi   i   rischi   associati
all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio
con risorse interne; 
 
  b) la volatilita' del prezzo degli strumenti  ed  eventuali  limiti
del mercato disponibile per essi; 
 
  c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento,
per esempio nel caso di strumenti finanziari  illiquidi  o  strumenti
finanziari  con   investimento   a   termine   fisso,   inclusa   una
presentazione dei possibili metodi di uscita e delle  conseguenze  di
tale uscita, degli eventuali vincoli e  dell'arco  temporale  stimato
per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i
costi  iniziali  dell'operazione  in  tale  tipologia  di   strumenti
finanziari. 
 
  4. Quando forniscono a un cliente al dettaglio o potenziale cliente
al dettaglio informazioni  in  merito  a  uno  strumento  finanziario
oggetto di un'offerta corrente al pubblico  e  in  relazione  a  tale
offerta e' stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva
2003/71/CE, il consulente  finanziario  autonomo  e  la  societa'  di
consulenza finanziaria comunicano ai clienti o potenziali clienti, in
tempo utile prima di prestare loro il servizio di investimento,  dove
tale prospetto e' a disposizione del pubblico. 
 
  5. Quando uno strumento finanziario  e'  composto  da  due  o  piu'
diversi strumenti finanziari o  servizi,  il  consulente  finanziario
autonomo e la  societa'  di  consulenza  finanziaria  forniscono  una
descrizione  accurata  della   natura   giuridica   dello   strumento
finanziario, degli elementi che lo  compongono  e  del  modo  in  cui
l'interazione    tra    i    componenti    influisce    sui    rischi
dell'investimento. 
 
  6. In caso di strumenti finanziari che contemplano una  garanzia  o
un meccanismo di protezione del capitale, il  consulente  finanziario
autonomo e  la  societa'  di  consulenza  finanziaria  forniscono  al
cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione
e sulla natura di  tale  garanzia  o  meccanismo  di  protezione  del
capitale. Quando la garanzia e' fornita da un terzo, le  informazioni
includono  dettagli  sufficienti  sul  garante  e   sulla   garanzia,
affinche'  il  cliente  o  potenziale  cliente  possa  compiere   una
valutazione corretta della garanzia.