Art. 169. (Informazioni sugli strumenti finanziari) 1. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento identificato per ciascun strumento finanziario. 2. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento consapevoli. 3. La descrizione dei rischi di cui al comma 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne; b) la volatilita' del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi; c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali dell'operazione in tale tipologia di strumenti finanziari. 4. Quando forniscono a un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito a uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico e in relazione a tale offerta e' stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, il consulente finanziario autonomo e la societa' di consulenza finanziaria comunicano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro il servizio di investimento, dove tale prospetto e' a disposizione del pubblico. 5. Quando uno strumento finanziario e' composto da due o piu' diversi strumenti finanziari o servizi, il consulente finanziario autonomo e la societa' di consulenza finanziaria forniscono una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sui rischi dell'investimento. 6. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, il consulente finanziario autonomo e la societa' di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia e' fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinche' il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.