(Allegato-art. 170)
 
                              Art. 170. 
 
            (Informazioni sui costi e gli oneri connessi) 
 
  1. Le informazioni su tutti i costi e  gli  oneri  connessi  devono
comprendere le informazioni relative sia  ai  servizi  d'investimento
che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento
finanziario raccomandato e alle modalita' di pagamento da  parte  del
cliente. 
 
  2. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli  connessi  al
servizio d'investimento e allo strumento finanziario, non causati dal
verificarsi di un  rischio  di  mercato  sottostante,  devono  essere
presentate in forma aggregata per permettere al cliente di  conoscere
il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se  il
cliente lo richiede, in forma analitica.  Laddove  applicabile,  tali
informazioni sono fornite al cliente  con  periodicita'  regolare,  e
comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento. 
 
  3. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti  delle
informazioni sui costi e gli oneri, i consulenti finanziari  autonomi
e le societa' di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata
quanto segue: 
 
  a) tutti i costi e gli  oneri  connessi  applicati  dal  consulente
finanziario autonomo o dalla societa' di consulenza finanziaria o  da
altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato  a  tali  altre
parti, per il servizio  o  i  servizi  di  investimento  e/o  servizi
accessori prestati al cliente; 
 
  b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla  realizzazione
e gestione degli strumenti finanziari. 
 
  I  costi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  quelli  elencati
nell'Allegato II del regolamento (UE) 2017/565. 
 
  4. Quando una parte dei costi e  degli  oneri  totali  deve  essere
pagata o e'  espressa  in  valuta  estera,  i  consulenti  finanziari
autonomi  e  le  societa'  di   consulenza   finanziaria   forniscono
l'indicazione di tale valuta, nonche' dei  tassi  e  delle  spese  di
cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di
consulenza finanziaria forniscono inoltre informazioni riguardo  alle
modalita' per il pagamento o altra prestazione. 
 
  5. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  che  raccomandano  ai  clienti   servizi   prestati   da
un'impresa di investimento presentano i costi e gli  oneri  dei  loro
servizi in forma aggregata con  i  costi  e  gli  oneri  dei  servizi
prestati dall'impresa. I consulenti finanziari autonomi e le societa'
di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente a  imprese
tengono conto dei costi e degli oneri connessi  alla  prestazione  di
altri servizi di investimento o  servizi  accessori  da  parte  delle
imprese di investimento. 
 
  6. Per calcolare  ex  ante  i  costi  e  gli  oneri,  i  consulenti
finanziari  autonomi  e  le  societa'   di   consulenza   finanziaria
utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i  costi
e gli oneri previsti. Qualora  non  dispongano  di  costi  effettivi,
eseguono stime ragionevoli di tali  costi.  I  consulenti  finanziari
autonomi e le  societa'  di  consulenza  finanziaria  riesaminano  le
ipotesi ex  ante  sulla  base  dell'esperienza  ex  post  e,  laddove
necessario, le adeguano. 
 
  7. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un  cliente  uno  o  piu'
strumenti  finanziari  e  intrattengano  o  abbiano  intrattenuto  un
rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli  forniscono
annualmente informazioni ex  post  su  tutti  i  costi  e  gli  oneri
relativi sia allo  strumento  o  agli  strumenti  finanziari  che  al
servizio di consulenza e  servizi  accessori.  Tali  informazioni  si
basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata.  I
consulenti  finanziari  autonomi  e   le   societa'   di   consulenza
finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni  aggregate
sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e  degli  strumenti
finanziari  contestualmente  alle  eventuali   relazioni   periodiche
destinate ai clienti. 
 
  8. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  forniscono  ai  clienti  un'illustrazione   che   mostri
l'effetto cumulativo dei costi sulla  redditivita'  che  comporta  la
prestazione  di  servizi  di  investimento.  Tale  illustrazione   e'
presentata sia ex ante che ex post. I consulenti finanziari  autonomi
e  le  societa'  di   consulenza   finanziaria   provvedono   a   che
l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti: 
 
  a)  l'illustrazione  mostra  l'effetto  dei  costi  e  degli  oneri
complessivi sulla redditivita' dell'investimento; 
 
  b)  l'illustrazione  mostra  eventuali  impennate  o   oscillazioni
previste dei costi; 
 
  c) l'illustrazione e' accompagnata da una sua descrizione.