Art. 170. (Informazioni sui costi e gli oneri connessi) 1. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi devono comprendere le informazioni relative sia ai servizi d'investimento che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento finanziario raccomandato e alle modalita' di pagamento da parte del cliente. 2. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d'investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicita' regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento. 3. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata quanto segue: a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal consulente finanziario autonomo o dalla societa' di consulenza finanziaria o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente; b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari. I costi di cui alle lettere a) e b) sono quelli elencati nell'Allegato II del regolamento (UE) 2017/565. 4. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o e' espressa in valuta estera, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria forniscono l'indicazione di tale valuta, nonche' dei tassi e delle spese di cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalita' per il pagamento o altra prestazione. 5. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da un'impresa di investimento presentano i costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'impresa. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente a imprese tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle imprese di investimento. 6. Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non dispongano di costi effettivi, eseguono stime ragionevoli di tali costi. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria riesaminano le ipotesi ex ante sulla base dell'esperienza ex post e, laddove necessario, le adeguano. 7. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un cliente uno o piu' strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio di consulenza e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti. 8. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditivita' che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione e' presentata sia ex ante che ex post. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti: a) l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditivita' dell'investimento; b) l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi; c) l'illustrazione e' accompagnata da una sua descrizione.