Art. 171. (Valutazione dell'adeguatezza) 1. Per lo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacita' di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacita' di sostenere perdite. 2. Qualora nella prestazione del servizio i consulenti finanziari autonomi o le societa' di consulenza finanziaria raccomandino un servizio insieme a un altro servizio o prodotti aggregati, devono valutare che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente. 3. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria dispongono di appropriate e verificabili procedure, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessita', se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente. 4. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei servizi o degli strumenti e' adeguato per il cliente. 5. Quando la raccomandazione comporta dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettuano un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi. 6. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacita' di sostenere perdite. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilita' che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessita' di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria prestano un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'adeguatezza, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione. 7. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione e' incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.