(Allegato-art. 171)
 
                              Art. 171. 
 
                   (Valutazione dell'adeguatezza) 
 
  1. Per lo svolgimento del servizio  di  consulenza  in  materia  di
investimenti i  consulenti  finanziari  autonomi  e  le  societa'  di
consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito
alle conoscenze ed esperienze del cliente  o  potenziale  cliente  in
materia di investimenti riguardo al  tipo  specifico  di  prodotto  o
servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui  la  capacita'  di
tale  persona  di  sostenere  perdite  e   ai   suoi   obiettivi   di
investimento, inclusa la sua tolleranza al  rischio,  per  essere  in
grado di raccomandare i  servizi  di  investimento  e  gli  strumenti
finanziari che siano adeguati al cliente o al  potenziale  cliente  e
siano in particolare adeguati in funzione  della  sua  tolleranza  al
rischio e della sua capacita' di sostenere perdite. 
 
  2. Qualora nella prestazione del servizio i  consulenti  finanziari
autonomi o le societa'  di  consulenza  finanziaria  raccomandino  un
servizio insieme a un altro servizio  o  prodotti  aggregati,  devono
valutare che  l'intero  pacchetto  sia  adeguato  alle  esigenze  del
cliente. 
 
  3. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria dispongono di appropriate e verificabili  procedure,  per
assicurare  di  essere  in  grado  di  comprendere  la  natura  e  le
caratteristiche,  compresi  i  costi  e  i  rischi,  dei  servizi  di
investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e
di valutare, tenendo conto dei costi e della complessita', se servizi
di  investimento   o   strumenti   finanziari   equivalenti   possano
corrispondere al profilo del cliente. 
 
  4. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei
servizi o degli strumenti e' adeguato per il cliente. 
 
  5.  Quando  la  raccomandazione  comporta  dei  cambiamenti   negli
investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un
altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica  a
uno strumento  esistente,  i  consulenti  finanziari  autonomi  e  le
societa'  di  consulenza   finanziaria   raccolgono   le   necessarie
informazioni sugli investimenti esistenti del  cliente  e  sui  nuovi
investimenti  raccomandati  e  effettuano  un'analisi  dei  costi   e
benefici del cambiamento, in modo tale da essere  ragionevolmente  in
grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori  dei
relativi costi. 
 
  6. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria presentano al cliente  al  dettaglio  una  relazione  che
comprende una descrizione generale della consulenza  prestata  e  del
modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al
dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi  e
alle circostanze personali del cliente  in  riferimento  alla  durata
dell'investimento  richiesta,  alle  conoscenze  ed  esperienze   del
cliente e alla sua propensione al rischio e  capacita'  di  sostenere
perdite. 
 
  I consulenti  finanziari  autonomi  e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria pongono all'attenzione  dei  clienti  e  includono  nella
relazione sull'adeguatezza  informazioni  sulla  probabilita'  che  i
servizi o gli strumenti raccomandati comportino  per  il  cliente  al
dettaglio la necessita' di chiedere  una  revisione  periodica  delle
relative disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi  e  le
societa' di consulenza finanziaria prestano un servizio che  comporta
valutazioni e relazioni  periodiche  sull'adeguatezza,  le  relazioni
successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare
solo le modifiche intervenute nei servizi o  strumenti  in  questione
e/o nelle  circostanze  del  cliente  e  non  necessariamente  devono
ripetere tutti i dettagli della prima relazione. 
 
  7. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza
riesaminano almeno una volta  all'anno,  al  fine  di  migliorare  il
servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite.  La  frequenza
di tale valutazione e' incrementata sulla base del profilo di rischio
del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.