Art. 172. (Obbligo di rendiconto) 1. Nei casi di cui all'articolo 165, comma 1, lettera l) i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle societa' di consulenza finanziaria rendiconto del servizio prestato con le modalita' e la frequenza stabiliti dal contratto. 2. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria che hanno informato il cliente che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.