(Allegato-art. 172)
 
                              Art. 172. 
 
                       (Obbligo di rendiconto) 
 
  1. Nei casi  di  cui  all'articolo  165,  comma  1,  lettera  l)  i
consulenti  finanziari  autonomi  e   le   societa'   di   consulenza
finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti.  I
clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle  societa'
di consulenza finanziaria rendiconto del  servizio  prestato  con  le
modalita' e la frequenza stabiliti dal contratto. 
 
  2. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria che hanno  informato  il  cliente  che  effettueranno  la
valutazione periodica  dell'adeguatezza  degli  strumenti  finanziari
forniscono  rendiconti   periodici   contenenti   una   dichiarazione
aggiornata  che  indichi  i   motivi   secondo   cui   l'investimento
corrisponde  alle   preferenze,   agli   obiettivi   e   alle   altre
caratteristiche del cliente.