(Testo unico imposte sui redditi-art. 298)
                              ART. 298 
Disciplina dell'addizionale alle imposte sul reddito per le attivita'
      di carattere pornografico e di incitamento alla violenza 
       (articolo 1, comma 466, legge 23 dicembre 2005, n. 266) 
 
1. E' istituita una addizionale alle imposte sul reddito  dovuta  dai
soggetti titolari di reddito di impresa  e  dagli  esercenti  arti  e
professioni, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 5, nella misura
del 25 per cento. L'addizionale e' indeducibile ai fini delle imposte
sul reddito, si applica alla  quota  del  reddito  complessivo  netto
proporzionalmente  corrispondente  all'ammontare  dei  ricavi  o  dei
compensi  derivanti  dalla  produzione,  distribuzione,   vendita   e
rappresentazione di materiale  pornografico  e  di  incitamento  alla
violenza, rispetto all'ammontare totale dei  ricavi  o  compensi;  al
fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e
gli altri componenti negativi  relativi  a  beni  e  servizi  adibiti
promiscuamente alle predette attivita' e  ad  altre  attivita',  sono
deducibili in base al rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi,  degli
altri  proventi,  o  dei  compensi  derivanti  da  tali  attivita'  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o  compensi.  Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico  si  intendono  i
giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi,
e ogni opera teatrale,  letteraria,  cinematografica,  audiovisiva  o
multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico, in cui siano presenti immagini o  scene  contenenti  atti
sessuali espliciti e  non  simulati  tra  adulti  consenzienti,  come
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della  cultura.  Con  lo  stesso  decreto  sono
definite le modalita'  per  l'attuazione  del  presente  comma  anche
quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita'  popolare.
Per la dichiarazione, gli acconti, la  liquidazione,  l'accertamento,
la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli  aspetti  non
disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per
le imposte sul reddito.