ART. 298
Disciplina dell'addizionale alle imposte sul reddito per le attivita'
di carattere pornografico e di incitamento alla violenza
(articolo 1, comma 466, legge 23 dicembre 2005, n. 266)
1. E' istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai
soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e
professioni, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 5, nella misura
del 25 per cento. L'addizionale e' indeducibile ai fini delle imposte
sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto
proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei
compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e
rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla
violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al
fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e
gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente alle predette attivita' e ad altre attivita', sono
deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli
altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attivita' e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i
giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi,
e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o
multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti
sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della cultura. Con lo stesso decreto sono
definite le modalita' per l'attuazione del presente comma anche
quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita' popolare.
Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non
disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per
le imposte sul reddito.