(Testo unico imposte sui redditi-art. 300)
                              ART. 300 
Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di
                      incitamento alla violenza 
(articolo 11-quater, comma 1, decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) 
 
1. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  298,
possono  essere  sottoscritti  accordi  di  collaborazione  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  tra  l'Agenzia
delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione Generale Cinema e
audiovisivo e la Direzione generale Spettacolo  del  Ministero  della
Cultura, il Dipartimento per le  comunicazioni  del  Ministero  dello
sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.