ART. 300
Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di
incitamento alla violenza
(articolo 11-quater, comma 1, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 298,
possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Agenzia
delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione Generale Cinema e
audiovisivo e la Direzione generale Spettacolo del Ministero della
Cultura, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.