ALLEGATO X
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le
parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la
parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di
bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di
ingegneria civile.