(Allegato XVIII)
                           Allegato XVIII
     Viabilita' nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

  1 Viabilita' nei cantieri
  1.1.  Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di
sbancamento  devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al
transito  dei mezzi di trasporto di cui e' previsto l'impiego, ed una
pendenza  adeguata  alla  possibilita'  dei  mezzi  stessi. L'accesso
pedonale   al   fondo  dello  scavo  deve  essere  reso  indipendente
dall'accesso  carrabile;  solo  nel  caso  in cui non fosse possibile
realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da
consentire  un  franco  di  almeno  70 centimetri, oltre la sagoma di
ingombro  del  veicolo.  Qualora  nei  tratti  lunghi il franco venga
limitato  ad  un  solo  lato,  devono  essere  realizzate piazzuole o
nicchie  di  rifugio  ad  intervalli  non  superiori a 20 metri lungo
l'altro lato.
  1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella
roccia  devono  essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti
il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri
  1.3.  Le  alzate  dei  gradini  ricavati in terreno friabile devono
essere  sostenute,  ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri
sistemi che garantiscano idonea stabilita'.
  1.4.  Alle  vie  di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili
devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate
le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.
  2. Ponteggi
  2.1. Ponteggi in legname
  2.1.1. Collegamenti delle impalcature
  2.1.1.1.   L'accoppiamento   degli  elementi  che  costituiscono  i
montanti  dei  ponteggi  deve essere eseguito mediante fasciatura con
piattina  di  acciaio  dolce  fissata  con  chiodi  oppure a mezzo di
traversini  di  legno  (ganasce);  sono consentite legature fatte con
funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.
  2.1.2. Correnti
  2.1.2.1.  I  correnti  devono  essere disposti a distanze verticali
consecutive non superiori a m 2.
  2.1.2.2.  Essi  devono  poggiare su gattelli in legno inchiodati ai
montanti  ed  essere  solidamente  assicurati  ai montanti stessi con
fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati.
Il  collegamento  puo'  essere ottenuto anche con gattelli in ferro e
con  almeno  doppio  giro  di  catena metallica (agganciaponti); sono
consentite  legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi
di connessione.
  2.1.2.3.  Le  estremita'  dei  correnti  consecutivi  di uno stesso
impalcato  devono  essere  sovrapposte  e  le  sovrapposizioni devono
avvenire in corrispondenza dei montanti. 2.1.3. Traversi
  2.1.3.1.  I  traversi  di  sostegno  dell'intavolato  devono essere
montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
  2.1.3.2.  Quando  l'impalcatura  e'  fatta  con  una  sola  fila di
montanti,  un  estremo  dei traversi deve poggiare sulla muratura per
non  meno  di  15  centimetri  e  l'altro  deve  essere assicurato al
corrente.
  2.1.3.3.  La  distanza fra due traversi consecutivi non deve essere
superiore  a  m  1,20.  E'  ammessa deroga alla predetta disposizione
sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:
   a) la  distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m
1,80;
   b) il  modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo
sia  superiore  a  1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole
poggianti  su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e
aventi  spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale
maggiore  modulo di resistenza puo' essere ottenuto mediante impiego,
sia  di  elementi  d'impalcato  di dimensioni idonee, quali tavole di
spessore  e  di  larghezza  rispettivamente  non  minore di 4 x 30 cm
ovvero  di  5  x  20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi
caratteristiche di resistenza adeguata.
  2.1.4. Intavolati
  2.1.4.1.  Le  tavole  costituenti  il  piano di calpestio di ponti,
passerelle,  andatoie  ed impalcati di servizio devono avere le fibre
con  andamento  parallelo  all'asse,  spessore  adeguato al carico da
sopportare  ed  in  ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza
non  minore  di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi
passanti  che  riducano  piu'  del  dieci  per  cento  la  sezione di
resistenza.
  2.1.4.2  Le  tavole  non  devono presentare parti a sbalzo e devono
poggiare  almeno  su  tre  traversi, le loro estremita' devono essere
sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di
40 centimetri.
  2.1.4.3 Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e
ben  accostate  tra  loro  e  all'opera  in  costruzione; e' tuttavia
consentito  un  distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri
soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
  2.1.4.4.  Le  tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
2.1.5. Parapetti
  2.1.5.1  Il  parapetto  di  cui  all'articolo  126  del  Capo IV e'
costituito  da  uno  o piu' correnti paralleli all'intavolato, il cui
margine  superiore  sia  posto  a  non  meno  di 1 metro dal piano di
calpestio,  e  di  tavola  fermapiede alta non meno di 20 centimetri,
messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.
  2.1.5.2  Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce,
in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
  2.1.5.3.  Sia  i  correnti  che  la tavola fermapiede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti
  2.1.5.4.  E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi
precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza
contro  la  caduta  verso  i  lati  aperti  non  inferiori  a  quelle
presentate dal parapetto stesso.
  2.1.6. Ponti a sbalzo
  2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127 del
Capo IV devono essere osservate le seguenti norme:
   a) l'intavolato   deve   essere  composto  con  tavole  a  stretto
contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il
parapetto  del  ponte  deve  essere  pieno;  quest'ultimo puo' essere
limitato al solo ponte inferiore nel caso di piu' ponti sovrapposti,
   b) l'intavolato  non  deve avere larghezza utile maggiore di metri
1,20;
   c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente
ancorati   all'interno   a  parte  stabile  dell'edificio  ricorrendo
eventualmente  all'impiego  di  saettoni;  non e' consentito l'uso di
contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile
provvedere altrimenti;
   d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
   e) le   parti   interne   dei  traversi  devono  essere  collegate
rigidamente  fra  di  loro  con  due  robusti  correnti,  di  cui uno
applicato  contro  il  lato interno del muro o dei pilastri e l'altro
alle   estremita'   dei   traversi  in  modo  da  impedire  qualsiasi
spostamento.
  2.1.7. Mensole metalliche
  2.1.7.1.  Nei  ponteggi  a  sbalzo  possono essere usati sistemi di
mensole   metalliche,  purche'  gli  elementi  fissi  portanti  siano
applicati  alla  costruzione  con  bulloni  passanti trattenuti dalla
parte  interna  da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure
con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.
  2.2. Ponteggi in altro materiale
  2.2.1. Caratteristiche di resistenza
  2.2.1.1.  Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico
di  sicurezza  non  minore  di  quello  indicato  nell'autorizzazione
ministeriale prevista all'articolo 131.
  2.2.1.2.  L'estremita' inferiore del montante deve essere sostenuta
dalla  piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi
di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e
caratteristiche   adeguate   ai   carichi   da  trasmettere  ed  alla
consistenza  dei  piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo
di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico
su di essa.
  2.2.1.3.  I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia
in  senso  longitudinale  che  trasversale;  e'  ammessa  deroga alla
controventatura   trasversale   a   condizione   che  i  collegamenti
realizzino  una  adeguata  rigidezza  angolare. Ogni controvento deve
resistere a trazione e a compressione.
  2.2.1.4.  A  giunto  serrato,  le  due  ganasce non devono essere a
contatto dalla parte del bullone.
  2.2.1.5.  Le  parti  costituenti  il  giunto  di  collegamento,  in
esercizio  devono  essere  riunite  fra  di  loro  permanentemente  e
solidamente  in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di
esse.
  2.2.2. Ponti su cavalletti
  2.2.2.1.  I  piedi  dei  cavalletti,  oltre  ad  essere  irrigiditi
mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano
stabile e ben livellato.
  2.2.2.2.  La  distanza  massima tra due cavalletti consecutivi puo'
essere  di  m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di
cm  30  x  5  e  lunghe  m  4.  Quando  si usino tavole di dimensioni
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
  2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90
centimetri  e  le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene
accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20
centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
  2.2.2.4.  E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti
e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
  3. Trasporto dei materiali
  3.1. Castelli per elevatori
  3.1.1.  I  castelli  collegati  ai  ponteggi  e  costruiti  per  le
operazioni   di   sollevamento   e  discesa  dei  materiali  mediante
elevatori,  devono  avere i montanti controventati per ogni due piani
di ponteggio.
  3.1.2.  I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono
essere  costituiti,  a  seconda  dell'altezza e del carico massimo da
sollevare,  da  piu'  elementi  collegati  fra  loro  e con giunzioni
sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
  3.1.3.  I  castelli devono essere progettati ai sensi dell'articolo
133 ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
  3.2. Impalcati e parapetti dei castelli
  3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente
ampi  e  muniti,  sui  lati  verso  il  vuoto,  di parapetto e tavola
fermapiede normali.
  3.2.2.  Per  il  passaggio  della benna o del secchione puo' essere
lasciato  un varco purche' in corrispondenza di esso sia applicato un
fermapiede  alto  non  meno  di  30  centimetri. Il varco deve essere
ridotto  allo  stretto  necessario  e  delimitato da robusti e rigidi
sostegni  laterali,  dei quali quello opposto alla posizione del tiro
deve    essere    assicurato    superiormente   ad   elementi   fissi
dell'impalcatura.
  3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m
1,20  e  nel  senso normale all'apertura, devono essere applicati due
staffoni  in  ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e
riparo del lavoratore.
  3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con
tavoloni  di  spessore  non  inferiore  a cm 5 che devono poggiare su
traversi  aventi  sezione  ed  interasse dimensionati in relazione al
carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
  3.3. Montaggio degli elevatori
  3.3.1.  I  montanti  delle  impalcature,  quando  gli apparecchi di
sollevamento  vengono  fissati  direttamente  ad  essi, devono essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita' adeguata
alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
  3.3.2.  Nei  ponti  metallici  i  montanti,  su  cui sono applicati
direttamente  gli  elevatori,  devono  essere  di  numero  ampiamente
sufficiente ed in ogni caso non minore di due.
  3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli
argani  degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante
staffe  con  bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente
deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi
dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
  3.3.4.  Gli  argani  installati a terra, oltre ad essere saldamente
ancorati,  devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla
parte inferiore del tamburo.
  3.3.5.  Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti
di  impalcature,  quando  non  possano essere applicati parapetti sui
lati  e  sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura
di sicurezza.
  3.3.6.  La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere
applicata  anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi
sulle normali impalcature.
  3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi
  3.4.1.  Le  incastellature  per sostenere argani a mano od a motore
per  gli  scavi  in  genere,  devono  poggiare  su  solida  ed  ampia
piattaforma  munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati
prospicienti il vuoto.
  3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per
lo  scavo  di  pozzi  o  di  scavi  a  sezione ristretta (arganetti o
conocchie)  azionati  solamente  a  braccia, devono avere per base un
solido  telaio,  con  piattaforme  per  i  lavoratori  e  fiancate di
sostegno   dell'asse  dell'apparecchio  opportunamente  irrigidite  e
controventate.
  3.4.3.  In  ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati
in  prossimita'  di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le
misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.