Allegato XVIII
Viabilita' nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
1 Viabilita' nei cantieri
1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al
transito dei mezzi di trasporto di cui e' previsto l'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilita' dei mezzi stessi. L'accesso
pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente
dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile
realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da
consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di
ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o
nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo
l'altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella
roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti
il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono
essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri
sistemi che garantiscano idonea stabilita'.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili
devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate
le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.
2. Ponteggi
2.1. Ponteggi in legname
2.1.1. Collegamenti delle impalcature
2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i
montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con
piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di
traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con
funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2. Correnti
2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze verticali
consecutive non superiori a m 2.
2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai
montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con
fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati.
Il collegamento puo' essere ottenuto anche con gattelli in ferro e
con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono
consentite legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi
di connessione.
2.1.2.3. Le estremita' dei correnti consecutivi di uno stesso
impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono
avvenire in corrispondenza dei montanti. 2.1.3. Traversi
2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere
montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
2.1.3.2. Quando l'impalcatura e' fatta con una sola fila di
montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per
non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al
corrente.
2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere
superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta disposizione
sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:
a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m
1,80;
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo
sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole
poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e
aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale
maggiore modulo di resistenza puo' essere ottenuto mediante impiego,
sia di elementi d'impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di
spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm
ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi
caratteristiche di resistenza adeguata.
2.1.4. Intavolati
2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti,
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre
con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da
sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza
non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi
passanti che riducano piu' del dieci per cento la sezione di
resistenza.
2.1.4.2 Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono
poggiare almeno su tre traversi, le loro estremita' devono essere
sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di
40 centimetri.
2.1.4.3 Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e
ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; e' tuttavia
consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri
soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1 Il parapetto di cui all'articolo 126 del Capo IV e'
costituito da uno o piu' correnti paralleli all'intavolato, il cui
margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di
calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri,
messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.
2.1.5.2 Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce,
in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi
precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza
contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle
presentate dal parapetto stesso.
2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127 del
Capo IV devono essere osservate le seguenti norme:
a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto
contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il
parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo puo' essere
limitato al solo ponte inferiore nel caso di piu' ponti sovrapposti,
b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri
1,20;
c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente
ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo
eventualmente all'impiego di saettoni; non e' consentito l'uso di
contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile
provvedere altrimenti;
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
e) le parti interne dei traversi devono essere collegate
rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno
applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro
alle estremita' dei traversi in modo da impedire qualsiasi
spostamento.
2.1.7. Mensole metalliche
2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di
mensole metalliche, purche' gli elementi fissi portanti siano
applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla
parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure
con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.
2.2. Ponteggi in altro materiale
2.2.1. Caratteristiche di resistenza
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico
di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione
ministeriale prevista all'articolo 131.
2.2.1.2. L'estremita' inferiore del montante deve essere sostenuta
dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi
di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e
caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla
consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo
di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico
su di essa.
2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia
in senso longitudinale che trasversale; e' ammessa deroga alla
controventatura trasversale a condizione che i collegamenti
realizzino una adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve
resistere a trazione e a compressione.
2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a
contatto dalla parte del bullone.
2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in
esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e
solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di
esse.
2.2.2. Ponti su cavalletti
2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi
mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano
stabile e ben livellato.
2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo'
essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di
cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90
centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene
accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20
centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti
e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
3. Trasporto dei materiali
3.1. Castelli per elevatori
3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le
operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante
elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani
di ponteggio.
3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono
essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da
sollevare, da piu' elementi collegati fra loro e con giunzioni
sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell'articolo
133 ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
3.2. Impalcati e parapetti dei castelli
3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente
ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola
fermapiede normali.
3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione puo' essere
lasciato un varco purche' in corrispondenza di esso sia applicato un
fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere
ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi
sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro
deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi
dell'impalcatura.
3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m
1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due
staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e
riparo del lavoratore.
3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con
tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su
traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al
carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
3.3. Montaggio degli elevatori
3.3.1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di
sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita' adeguata
alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati
direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente
sufficiente ed in ogni caso non minore di due.
3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli
argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante
staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente
deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi
dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente
ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla
parte inferiore del tamburo.
3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti
di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui
lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura
di sicurezza.
3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere
applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi
sulle normali impalcature.
3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi
3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore
per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia
piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati
prospicienti il vuoto.
3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per
lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o
conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un
solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di
sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e
controventate.
3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati
in prossimita' di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le
misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.