ALLEGATO II
Casi in cui e' consentito lo svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.
10)
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
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(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche,
gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre
attivita' minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero
e cura sia pubbliche sia private.