Art. 450.
(Pubblicita' dei registri dello stato civile).
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i
certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge
prescritte.
Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro
custodia le indagini domandate dai privati.