(CODICE CIVILE-art. 450)
                              Art. 450. 
 
           (Pubblicita' dei registri dello stato civile). 
 
  I registri dello stato civile sono pubblici. 
 
  Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i
certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge
prescritte. 
 
  Essi  devono  altresi'  compiere  negli  atti  affidati  alla  loro
custodia le indagini domandate dai privati.