Art. 450. (Pubblicita' dei registri dello stato civile). I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.