(CODICE CIVILE-art. 451)
                              Art. 451. 
 
                   (Forza probatoria degli atti). 
 
  Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela  di  falso,
di cio' che l'ufficiale pubblico attesta  essere  avvenuto  alla  sua
presenza o da lui compiuto. 
 
  Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria. 
 
  Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.