(CODICE CIVILE-art. 452)
                              Art. 452. 
 
         (Mancanza, distruzione o smarrimento di registri). 
 
  Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti
o se, per qualunque altra  causa,  manca  in  tutto  o  in  parte  la
registrazione dell'atto, la prova della nascita o  della  morte  puo'
essere data con ogni mezzo. 
 
  In  caso  di  mancanza,  di  distruzione  totale  o  parziale,   di
alterazione o di occultamento  accaduti  per  dolo  del  richiedente,
questi non e' ammesso alla prova consentita nel comma precedente.