(CODICE CIVILE-art. 453)
                              Art. 453. 
 
                           (Annotazioni). 
 
  Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto  gia'  iscritto
nei registri se non e' disposta per  legge  ovvero  non  e'  ordinata
dall'autorita' giudiziaria.