(CODICE CIVILE-art. 454)
                              Art. 454. 
 
                          (Rettificazioni). 
 
  La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in  forza  di
sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale  si  ordina
all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei
registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito
o distrutto. 
 
  Le sentenze devono essere trascritte nei registri.