(CODICE CIVILE-art. 455)
                              Art. 455. 
 
            (Efficacia della sentenza di rettificazione). 
 
  La sentenza di rettificazione non puo' essere opposta a quelli  che
non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti
in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.