Art. 131 Gli Stati membri convengono di associare alla Comunita' i paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio, Francia, l'Italia e i Paesi Bassi delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati "paesi e territori", sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato IV del presente Trattato. Scopo dell'associazione e' di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunita' nel suo insieme. Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente Trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperita', in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.