(Protocollo-art. 131)
                              Art. 131 
 
  Gli Stati membri convengono di associare alla Comunita' i paesi e i
territori non europei che mantengono con il Belgio, Francia, l'Italia
e  i  Paesi  Bassi  delle  relazioni  particolari.  Questi  paesi   e
territori,  qui  di  seguito  chiamati  "paesi  e  territori",   sono
enumerati nell'elenco che  costituisce  l'allegato  IV  del  presente
Trattato. 
  Scopo dell'associazione e' di promuovere lo  sviluppo  economico  e
sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette  relazioni
economiche tra essi e la Comunita' nel suo insieme. 
  Conformemente ai principi  enunciati  nel  preambolo  del  presente
Trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere  di  favorire
gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori  e  la  loro
prosperita', in modo da condurli allo sviluppo economico,  sociale  e
culturale che essi attendono.