(Protocollo-art. 132)
                              Art. 132 
 
  L'associazione persegue gli obiettivi seguenti: 
    1. Gli Stati membri applicano ai loro scambi  commerciali  con  i
paesi e territori il regime che si accordano tra di loro,  in  virtu'
del presente Trattato. 
  2. Ciascun paese o territorio applica ai  suoi  scambi  commerciali
con gli Stati membri e gli altri paesi  e  territori  il  regime  che
applica  allo  Stato  europeo  con  il   quale   mantiene   relazioni
particolari. 
  3. Gli Stati membri contribuiscono gli investimenti richiesti dallo
sviluppo progressivo di questi paesi o territori. 
  4.  Per   gli   investimenti   finanziati   dalla   Comunita',   la
partecipazione alle aggiudicazioni e  alle  forniture  e'  aperta,  a
parita' di condizioni,  a  tutte  le  persone  fisiche  e  giuridiche
appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori. 
  5. Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e  territori,  il
diritto di stabilimento dei cittadini e delle  societa'  e'  regolato
conformemente  alle  disposizioni  e  mediante   applicazione   delle
procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento  e  su
una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari
prese in virtu' dell'art. 136.