(Protocollo-art. 133)
                              Art. 133 
 
  1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al
loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale  dei  dazi
doganali  che  interviene  progressivamente  fra  gli  Stati   membri
conformemente alle disposizioni del presente Trattato. 
  2. All'entrata in  ciascun  paese  e  territorio  i  dazi  doganali
gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi  e
territori,  sono  progressivamente   soppressi   conformemente   alle
disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17. 
  3. Tuttavia, i  paesi  e  territori  possono  riscuotere  dei  dazi
doganali che rispondano  alle  necessita'  del  loro  sviluppo  e  ai
bisogni della loro industrializzazione o dazi  di  carattere  fiscale
che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio. 
  I dazi di cui al comma precedente  sono  tuttavia  progressivamente
ridotti fino al livello di quelli  gravanti  sulle  importazioni  dei
prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese
o territorio mantiene relazioni  particolari.  Le  percentuali  e  il
ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato sono applicabili
alla differenza esistente tra il  dazio  che  grava  il  prodotto  in
provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con
il paese o territorio e quello da cui e' gravato lo  stesso  prodotto
in provenienza dalla Comunita' alla entrata nel  paese  o  territorio
importatore. 
  4. Il paragrafo 2 non e' applicabile ai paesi e territori i  quali,
a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono  soggetti,
applicano  gia'  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del  presente
Trattato una tariffa doganale non discriminatoria. 
  5. L'introduzione o la modifica di dazi  che  colpiscano  le  merci
importate nei paesi e territori  non  deve  provocare,  in  linea  di
diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o  indiretta
tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.