(Protocollo-art. 135)
                              Art. 135 
 
  Fatte salve le disposizioni che regolano la  pubblica  sanita',  la
pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la liberta'  di  circolazione
dei lavoratori dei  paesi  e  territori  negli  Stati  membri  e  dei
lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sara' regolata da
convenzioni successive per le quali e' richiesta  l'unanimita'  degli
Stati membri.