(Allegato XX)
                             ALLEGATO XX
             A. Costruzione e impiego di scale portatili

  1.  E' riconosciuta la conformita' alle vigenti disposizioni, delle
scale portatili, alle seguenti condizioni:
   a) le  scale  portatili  siano  costruite conformemente alla norma
tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;
   b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma
tecnica  di  cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per
laboratori ufficiali si intendono:
  - laboratorio dell'ISPESL;
  - laboratorio delle universita' e dei politecnici dello Stato;
  - laboratori  degli  istituti  tecnici  dello Stato riconosciuti ai
sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
  - laboratori  autorizzati  in  conformita'  a quanto previsto dalla
sezione  B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
  - laboratori  dei  Paesi  membri  dell'Unione  europea  o dei paesi
aderenti  all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati;
   c) le  scale  portatili siano accompagnate da un foglio o libretto
recante:
  - una   breve   descrizione   con   l'indicazione   degli  elementi
costituenti;
  - le indicazioni utili per un corretto impiego;
  - le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
  - gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di
identificazione  dei  certificati, date dei rilascio) dei certificati
delle  prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte la e parte
2a;
  - una  dichiarazione  del  costruttore  di  conformita'  alla norma
tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.
  2.  L'attrezzatura  di  cui  al  punto  1  legalmente  fabbricata e
commercializzata  in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro
Paese  aderente  all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo, puo'
essere commercializzata in Italia purche' il livello di sicurezza sia
equivalente   a   quello  garantito  dalle  disposizioni,  specifiche
tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
  B.  Autorizzazione  ai laboratori di certificazione (concernenti ad
esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
  I Requisiti
  1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
   a) non  devono  esercitare attivita' di consulenza, progettazione,
costruzione,  commercializzazione, installazione o manutenzione nella
materia  oggetto  della  certificazione.  Il  rapporto contrattuale a
qualsiasi  titolo  intercorrente  tra  i laboratori autorizzati ed il
personale  degli  stessi  deve  essere vincolato da una condizione di
esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;
   b) devono  disporre di personale qualificato in numero sufficiente
e  dei  mezzi  tecnici  necessari  per  assolvere  adeguatamente alle
mansioni   tecniche  ed  amministrative  connesse  con  le  procedure
riguardanti l'attivita' di certificazione;
   c) devono  dotarsi  di  manuale di qualita' redatto in conformita'
alla norma UNI CEI EN 45011;
   d) devono  utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme
di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.
  2 Presentazione della domanda
  2.1.  L'istanza  relativa  alla  richiesta  di  autorizzazione alla
certificazione  deve  essere  indirizzata  al  Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale della tutela delle
condizioni di lavoro - Div. VI.
  2.2.  L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al
punto  2.1,  sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e
contenente  il  numero di iscrizione al registro delle imprese presso
la  Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale
bollato  unitamente  a due copie, e contenere l'esplicita indicazione
dell'autorizzazione  richiesta, nonche' l'elenco delle certificazioni
per le quali viene richiesta.
  3.    Documentazione    richiesta    per    l'autorizzazione   alla
certificazione
  3.1.  All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi
con le modalita' di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti
documenti in triplice copia:
   a) copia  dell'atto  costitutivo  o  statuto,  per  i  soggetti di
diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di
diritto  pubblico,  da  cui  risulti  l'esercizio  dell'attivita'  di
certificazione richiesta;
   b) elenco   dei   macchinari   e   attrezzature,  corredato  delle
caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;
   c) elenco  dettagliato  del  personale  con  relative  qualifiche,
titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio
da  cui  si  evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle
diverse attivita';
   d) polizza   di   assicurazione   di  responsabilita'  civile  con
massimale  non  inferiore  a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti
dall'esercizio di attivita' di certificazione;
   e) manuale di qualita' del laboratorio, redatto in base alle norme
della  serie  UNI  CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica
sezione  in  cui  vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti
necessari  alle  certificazioni  richieste,  nonche' le procedure che
vengono  seguite.  In  detta  sezione  devono essere indicati anche i
seguenti  elementi:  normativa  seguita,  ente  che  ha effettuato la
taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
   f) planimetria,  in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio
in  cui  risultino  evidenziate  la  funzione  degli  ambienti  e  la
disposizione delle attrezzature;
   g) dichiarazione  impegnativa  in  ordine  al  soddisfacimento dei
requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d).
  3.2.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva
di  richiedere  ogni  altra documentazione ritenuta necessaria per la
verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.
  4. Procedura autorizzativa
  4.1.  Con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  e'  istituita  presso  lo  stesso  Ministero,  senza nuovi o
maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, una Commissione per
l'esame della documentazione di cui al punto 3.
  4.2.  La  Commissione  di  cui  al  punto  4.1  e' presieduta da un
funzionario  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed
e' composta da:
   a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
   b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
dello sviluppo economico;
   c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
della salute;
   d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
   e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio
nazionale delle ricerche.
  4.3.   Sulla   base   dei   risultati   positivi  dell'esame  della
documentazione  di  cui  al  punto 3, il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministero dello sviluppo
economico  e  il  Ministero  della salute, adotta il provvedimento di
autorizzazione.
  5. Condizioni e validita' dell'autorizzazione
  5.1. L'autorizzazione alla certificazione ha validita' quinquennale
e  puo'  essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito
positivo  dell'esame  della  documentazione di rinnovo da effettuarsi
secondo le stesse modalita' previste nel punto 4.
  5.2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi
delle  certificazioni  rilasciate  e  conservare,  per un periodo non
inferiore  a  dieci  anni,  tutti  gli atti relativi all'attivita' di
certificazione.
  6. Verifiche
  6.1.  Il  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale per il
tramite  dei  propri organi periferici, entro il periodo di validita'
dell'autorizzazione,  procede  al  controllo  della  sussistenza  dei
presupposti di base dell'idoneita' medesima.
  6.2.  Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di
base  dell'idoneita'  medesima,  l'autorizzazione  viene  sospesa con
effetto  immediato,  dando  luogo  al  controllo di tutta l'attivita'
certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare
gravita' si procede alla revoca dell'autorizzazione.