(Allegato XXIII)
                           ALLEGATO XXIII
             Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

  E'  ammessa  deroga  per  i  ponti  su  ruote a torre alle seguenti
condizioni:
  a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma
tecnica UNI EN 1004;
  b.  il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle
prove  di  rigidezza,  di  cui  all'appendice  A  della norma tecnica
citata, emessa da un laboratorio ufficiale.
  Per laboratori ufficiali si intendono:
  - laboratorio dell'ISPESL;
  - laboratori delle universita' e dei politecnici dello Stato;
  - laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi
della legge 5-11-1971, n. 1086;
  - laboratori  autorizzati in conformita' all'allegato XX sezione B,
con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello
sviluppo economico e della salute;
  - laboratori  dei  paesi  membri  dell'Unione  europea  o dei Paesi
aderenti  all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati.
  c.  l'altezza  del  ponte  su  ruote  non superi 12 m se utilizzato
all'interno  (assenza  di  vento)  e  8  m  se utilizzato all'esterno
(presenza di vento);
  d.  per  i  ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia
realizzato,   ove   possibile,  un  fissaggio  all'edificio  o  altra
struttura;
  e.  per  il  montaggio,  uso  e smontaggio del ponte su ruote siano
seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale
redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004.
  2.  L'attrezzatura  di cui al punto 1 e' riconosciuta ed ammessa se
legalmente  fabbricata  o  commercializzata  in  altro  Paese  membro
dell'Unione  europea  o  nei  Paesi aderenti all'accordo sullo spazio
economico  europeo,  in  modo  da  garantire  un livello di sicurezza
equivalente   a  quello  garantito  sulla  base  delle  disposizioni,
specifiche  tecniche  e standard previsti dalla normativa italiana in
materia.