ALLEGATO XXIII
Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti
condizioni:
a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma
tecnica UNI EN 1004;
b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle
prove di rigidezza, di cui all'appendice A della norma tecnica
citata, emessa da un laboratorio ufficiale.
Per laboratori ufficiali si intendono:
- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratori delle universita' e dei politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi
della legge 5-11-1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati in conformita' all'allegato XX sezione B,
con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello
sviluppo economico e della salute;
- laboratori dei paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati.
c. l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato
all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno
(presenza di vento);
d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia
realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra
struttura;
e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano
seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale
redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004.
2. L'attrezzatura di cui al punto 1 e' riconosciuta ed ammessa se
legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro
dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio
economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza
equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni,
specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in
materia.