ALLEGATO XXIV
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA Dl SICUREZZA
1. Considerazioni preliminari
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti
specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII.
1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le
diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia
norme generali sull'intercambiabilita' o complementarita' di tali
segnaletiche.
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per
trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 148,
comma 1.
2. Modi di segnalazione
2.1. Segnalazione permanente
2.1.1. . La segnaletica che si riferisce a un divieto, un
avvertimento o un obbligo ed altresi' quella che serve ad indicare
l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto
soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare
i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo
permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo
previsto nell'allegato XXVI.
2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di
caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da
un colore di sicurezza o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo
permanente e costituita da un colore di sicurezza.
2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per
un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere
fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio
dell'intercambiabilita' e complementarita' previsto al paragrafo 3,
per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un
rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo
di segnali gestuali o comunicazioni verbali.
3. Intercambiabilita' e complementarita' della segnaletica 3.1. A
parita' di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione
specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa
liberta' di scelta fra: - un colore di sicurezza o un cartello, per
segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello; - segnali
luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale; - segnali
gestuali o comunicazione verbale.
3.2. Determinate modalita' di segnalazione possono essere
utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: -
segnali luminosi e segnali acustici; - segnali luminosi e
comunicazione verbale; - segnali gestuali e comunicazione verbale.
4. Colori di sicurezza
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le
segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un colore di
sicurezza.
Colore
Significato o scopo
Indicazioni e precisazioni
Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione
d'emergenza Sgombero
Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela
Verifica
Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica -
obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi,
materiali, postazioni, locali Situazione di sicurezza Ritorno alla
normalita'
5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello
stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta,
in particolare, la necessita' di:
5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo
vicini gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che
possano confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di
un'altra emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo e'
troppo intenso;
5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione
irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei
dispositivi di segnalazione.
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi,
essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e
riparati e, se necessario, sostituiti, affinche' conservino le loro
proprieta' intrinseche o di funzionamento.
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici
da sistemare e' in funzione dell'entita' dei rischi, dei pericoli o
delle dimensioni dell'area da coprire. Per i segnali il cui
funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita
un'alimentazione di emergenza nell'eventualita' di un'interruzione di
tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con
l'interruzione stessa.
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento,
l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere
una durata pari a quella richiesta dall'azione.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti
immediatamente dopo ogni utilizzazione.
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte
ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima
di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicita'
sufficiente.
11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle
capacita' uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi
di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure
supplementari o sostitutive.
12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di
quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono
essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato,
conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente
all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei
diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.