(Allegato n. 25 Contributi-art. 3)
                               Art. 3 
               Termini per il pagamento e attestazione 
   1. Il pagamento dei contributi e' comprovato: 
   a) riguardo  alle  attivita'  che  prevedono  la  concessione  del
diritto d'uso delle  frequenze,  mediante  distinte  attestazioni  di
versamento da inviare all'organo competente del Ministero: 
   1) per istruttoria, a corredo della domanda; 
   2) per vigilanza e mantenimento nonche' per l'uso delle frequenze,
entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto
d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo  abilitativo
in caso di ritardo; 
   b) riguardo alle attivita' soggette ad autorizzazione generale che
non prevedono la  concessione  del  diritto  d'uso  delle  frequenze,
mediante separate attestazioni di versamento per  istruttoria  e  per
verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in
allegato alla dichiarazione; in caso  di  comunicazione  negativa  da
parte  del  Ministero,  e'  disposto  il  rimborso   dei   contributi
corrisposti  per  vigilanza   e   mantenimento   ovvero   dell'intero
contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37. 
   2. Per gli anni successivi al primo e' ammesso  il  pagamento,  in
via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.