Art. 3 Termini per il pagamento e attestazione 1. Il pagamento dei contributi e' comprovato: a) riguardo alle attivita' che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero: 1) per istruttoria, a corredo della domanda; 2) per vigilanza e mantenimento nonche' per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo; b) riguardo alle attivita' soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, e' disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37. 2. Per gli anni successivi al primo e' ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.