(Allegato XXXII)
                           Allegato XXXII
                 PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI

1. Proprieta'
Un  segnale  gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da
eseguire  e  da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale
gestuale.
L'impiego   contemporaneo  delle  due  braccia  deve  farsi  in  modo
simmetrico e per un singolo segnale gestuale.
I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate,
potranno variare leggermente o essere piu' particolareggiati rispetto
alle  figurazioni  riportate  al punto 3, purche' il significato e la
comprensione siano per lo meno equivalenti.
2. Regole particolari d'impiego 2.1. La persona che emette i segnali,
detta  "segnalatore",  impartisce,  per mezzo di segnali gestuali, le
istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore".
2.2.  Il  segnalatore  deve  essere  in condizioni di seguire con gli
occhi  la  totalita'  delle  manovre, senza essere esposto a rischi a
causa di esse.
2.3.   Il   segnalatore   deve   rivolgere   la   propria  attenzione
esclusivamente   al  comando  delle  manovre  e  alla  sicurezza  dei
lavoratori che si trovano nelle vicinanze.
2.4  Se  non  sono  soddisfatte  le  condizioni  di cui al punto 2.2,
occorrere' prevedere uno o piu' segnalatori ausiliari.
2.5.  Quando  l'operatore non puo' eseguire con le dovute garanzie di
sicurezza  gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e
chiedere nuove istruzioni.
2.6.  Accessori  della  segnalazione  gestuale.  Il  segnalatore deve
essere individuato agevolmente dall'operatore.
Il  segnalatore  deve  indossare  o  impugnare uno o piu' elementi di
riconoscimento  adatti,  come giubbotto, casco, manicotti, bracciali,
palette.
Gli  elementi  di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente
unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.
3. Gesti convenzionali da utilizzare
Premessa:
La  serie  dei  gesti  convenzionali  che  si  riporta di seguito non
pregiudica  la  possibilita'  di  impiego  di altri sistemi di codici
applicabili  a  livello  comunitario, in particolare in certi settori
nei quali si usino le stesse manovre.

         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----