(Allegato XXXV)
                            ALLEGATO XXXV

A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.
1. Valutazione dell'esposizione.
La  valutazione  del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore
dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento
di  8  ore,  A  (8),  calcolato  come radice quadrata della somma dei
quadrati   (valore   totale)   dei   valori   quadratici  medi  delle
accelerazioni  ponderate  in  frequenza,  determinati  sui  tre  assi
ortogonali  (ahwx,  ahwy,,  ahwz) conformemente alla norma UNI EN ISO
5349-1 (2004) che viene qui adottata in toto.
La  valutazione  del  livello  di  esposizione puo' essere effettuata
sulla  base  di  una  stima  fondata  sulle  informazioni relative al
livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite
dai  fabbricanti,  e  sull'osservazione  delle specifiche pratiche di
lavoro,   oppure   attraverso   una  misurazione.  Come  elementi  di
riferimento   possono   essere   utilizzate   anche  le  banche  dati
dell'ISPESL  e  delle  regioni  contenenti  i  livelli di esposizione
professionale alle vibrazioni.
Le  linee  guida  per  la  valutazione delle vibrazioni dell'ISPESL e
delle regioni hanno valore di norma i buona tecnica.
2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione:
 a) i  metodi  utilizzati  possono includere la campionatura, purche'
sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni
meccaniche  considerate;  i  metodi  e  le apparecchiature utilizzati
devono   essere   adattati  alle  particolari  caratteristiche  delle
vibrazioni  meccaniche  da  misurare,  ai  fattori  ambientali e alle
caratteristiche  dell'apparecchio  di misurazione, conformemente alla
norma ISO 5349-2 (2001);
 b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le
mani,  la  misurazione  e'  eseguita  su  ogni mano. L'esposizione e'
determinata  facendo  riferimento  al  piu' alto dei due valori; deve
essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.
3. Interferenze.
Le  disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti.
Le  disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano
in  particolare  nei  casi  in  cui le vibrazioni meccaniche incidono
sulla   stabilita'   delle  strutture  o  sulla  buona  tenuta  delle
giunzioni.
5. Attrezzature di protezione individuale.
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di
cui all'articolo 203, comma 1.
B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero
1. Valutazione dell'esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul
calcolo    dell'esposizione   giornaliera   A   (8)   espressa   come
l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il piu'
alto  dei  valori  quadratici  medi  delle accelerazioni ponderate in
frequenza,  determinati  sui  tre assi ortogonali (1,4•awx," 1,4•awy,
1•awz,,  per  un  lavoratore  seduto  o in piedi), conformemente alla
norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata in toto.
La  valutazione  del  livello  di  esposizione puo' essere effettuata
sulla  base  di  una  stima  fondata  sulle  informazioni relative al
livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite
dai  fabbricanti,  e  sull'osservazione  delle specifiche pratiche di
lavoro,   oppure   attraverso   una  misurazione.  Come  elementi  di
riferimento   possono   essere   utilizzate   anche  le  banche  dati
dell'ISPESL  e  delle  regioni  contenenti  i  livelli di esposizione
professionale alle vibrazioni.
Le  linee  guida  per  la  valutazione delle vibrazioni dell'ISPESL e
delle regioni hanno valore di norma di buona tecnica
Per   quanto  riguarda  la  navigazione  marittima,  si  prendono  in
considerazione, ai fini della valutazione degli effetti cronici sulla
salute, solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
2. Misurazione.
Qualora  si  proceda  alla  misurazione,  i metodi utilizzati possono
includere    la    campionatura,    purche'    sia    rappresentativa
dell'esposizione   di   un   lavoratore  alle  vibrazioni  meccaniche
considerate.   I   metodi  utilizzati  devono  essere  adeguati  alle
particolari  caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare,
ai  fattori  ambientali  e  alle  caratteristiche dell'apparecchio di
misurazione.  1  metodi  rispondenti  a  norme  di  buona  tecnica si
considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.
3. Interferenze.
Le  disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti.
Le  disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano
in  particolare  nei  casi  in  cui le vibrazioni meccaniche incidono
sulla   stabilita'   delle  strutture  o  sulla  buona  tenuta  delle
giunzioni.
5. Prolungamento dell'esposizione.
Le  disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera g), si applicano
in  particolare  nei  casi  in  cui,  data  la natura dell'attivita''
svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a
disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore,
l'esposizione  del  corpo  intero alle vibrazioni in tali locali deve
essere  ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni
di utilizzazione di tali locali.