(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV
                   REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. AMBIENTI DI LAVORO
1.1 Stabilita' e solidita'
1.1.1.  Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra
opera  e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili
e  possedere  una solidita' che corrisponda al loro tipo d'impiego ed
alle caratteristiche ambientali.
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni
1.1.3.  I  luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una
parete  o  in  altro  punto  ben  visibile, la chiara indicazione del
carico massimo ammissibile per unita' di superficie dei solai.
1.1.4.  I  carichi  non  devono superare tale massimo e devono essere
distribuiti razionalmente ai fini della stabilita' del solaio.
1.1.5.  L'accesso  per i normali lavori di manutenzione e riparazione
ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine,
pali  e  simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego
di  mezzi  appropriati,  quali  andatoie, passerelle, scale, staffe o
ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
1.1.6.  Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro,
facendo   eseguire   la  pulizia,  per  quanto  e'  possibile,  fuori
dell'orario  di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento
della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
1.1.7.  Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze,
il  datore  di  lavoro  non  puo'  tenere depositi di immondizie o di
rifiuti  e  di  altri  materiali  solidi o liquidi capaci di svolgere
emanazioni  insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci
per  evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare
ai lavoratori ed al vicinato.
1.1.8.   Le   strutture   metalliche  degli  edifici  e  delle  opere
provvisionali,  i  recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli
dimensioni,  situati  all'aperto,  devono,  per  se stessi o mediante
conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a
terra   in   modo   da   garantire   la  dispersione  delle  scariche
atmosferiche.
1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.2.1.  I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali
chiusi  destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali
che occupano piu' di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che
eseguono  le  lavorazioni  che  comportano la sorveglianza sanitaria,
sono i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
1.2.1.3.  ogni  lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre
di una superficie di almeno mq 2.
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono
lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
1.2.3.   L'altezza   netta  dei  locali  e'  misurata  dal  pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
1.2.4.  Quando  necessita' tecniche aziendali lo richiedono, l'organo
di vigilanza competente per territorio puo' consentire altezze minime
inferiori  a  quelle  sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti  dal  presente  articolo  circa l'altezza, la cubatura e la
superficie  dei  locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende
industriali   che  occupano  meno  di  cinque  lavoratori  quando  le
lavorazioni  che  in  esse  si  svolgono  siano  ritenute, a giudizio
dell'organo  di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati.
1.2.5.   Per   i   locali   destinati   o  da  destinarsi  a  uffici,
indipendentemente  dal  tipo  di  azienda, e per quelli delle aziende
commerciali,  i  limiti  di  altezza  sono  quelli  individuati dalla
normativa   urbanistica   vigente.  1.2.6.  Lo  spazio  destinato  al
lavoratore  nel  posto  di  lavoro  deve essere tale da consentire il
normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale
e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
1.3.1.  A  meno  che  non sia richiesto diversamente dalle necessita'
della  lavorazione,  e'  vietato adibire a lavori continuativi locali
chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti
di  un  isolamento  termico  e acustico sufficiente, tenuto conto del
tipo di impresa e dell'attivita' dei lavoratori;
1.3.1.2 avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita';
1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti
tali  da  poter  essere  pulite  e  deterse  per  ottenere condizioni
adeguate di igiene.
1.3.2.  I  pavimenti  dei  locali  devono  essere  fissi,  stabili ed
antisdrucciolevoli  nonche'  esenti  da protuberanze, cavita' o piani
inclinati pericolosi.
1.3.3.  Nelle  parti  dei  locali  dove  abitualmente  si versano sul
pavimento  sostanze  putrescibili  o liquidi, il pavimento deve avere
superficie  unita  ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
1.3.4.  Quando  il  pavimento  dei  posti  di  lavoro  e di quelli di
passaggio  si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza
di  palchetti  o  di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di
idonee calzature impermeabili.
1.3.5.  Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti
dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
1.3.6.  Le  pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente  vetrate,  nei  locali  o  nelle vicinanze dei posti di
lavoro  e  delle  vie  di  circolazione,  devono  essere  chiaramente
segnalate  e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di
1  metro  dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e
dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non
possano  entrare  in  contatto  con  le  pareti,  ne' rimanere feriti
qualora  esse  vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati
materiali  di  sicurezza  fino  all'altezza di 1 metro dal pavimento,
tale  altezza  e'  elevata  quando cio' e' necessario in relazione al
rischio  che  i  lavoratori  rimangano  feriti qualora esse vadano in
frantumi.
1.3.7.  Le  finestre,  i  lucernari  e  i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
1.3.8.   Le   finestre   e   i   lucernari  devono  essere  concepiti
congiuntamente   con  l'attrezzatura  o  dotati  di  dispositivi  che
consentano  la  loro  pulitura  senza  rischi  per  i  lavoratori che
effettuano   tale   lavoro   nonche'   per   i   lavoratori  presenti
nell'edificio ed intorno ad esso.
1.3.9.    L'accesso    ai   tetti   costituiti   da   materiali   non
sufficientemente resistenti puo' essere autorizzato soltanto se siano
fornite  attrezzature  che  permettono di eseguire il lavoro in tutta
sicurezza.
1.3.10.  Le  scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena
sicurezza,   devono   essere  muniti  dei  necessari  dispositivi  di
sicurezza  e  devono  possedere  dispositivi  di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili.
1.3.11.  Le  banchine  e  rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati.
1.3.12.  Le  banchine  di carico devono disporre di almeno un'uscita.
Ove  e'  tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m
25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita'.
1.3.13.  Le  rampe  di  carico  devono  offrire una sicurezza tale da
evitare che i lavoratori possono cadere.
1.3.14.  Le  disposizioni  di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3 12.,
1.3.13. sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali
sul  terreno  dell'impresa,  alle  vie  di circolazione che portano a
posti  di  lavoro  fissi,  alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare  manutenzione  e  sorveglianza  degli impianti dell'impresa,
nonche' alle banchine di carico.
1.3.15.1.  Le  parti  di  pavimento  contornanti i forni di qualsiasi
specie  devono  essere  costituite di materiali incombustibili. Sono,
tuttavia,  ammessi  pavimenti  di legno duro e stagionato nei casi in
cui  cio',  in  relazione  al  tipo  di  forno  ed alle condizioni di
impianto, non costituisca pericolo.
1.3.15.2.  Le  piattaforme  sopraelevate  dei  posti  di  lavoro e di
manovra dei forni, nonche' le relative scale e passerelle di accesso,
devono essere costruite con materiali incombustibili.
1.3.16.   I   pavimenti   e  le  pareti  dei  locali  destinati  alla
lavorazione,    alla   manipolazione,   all'utilizzazione   ed   alla
conservazione   di  materie  infiammabili,  esplodenti,  corrosive  o
infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile
e  completa  asportazione  delle  materie  pericolose  o  nocive, che
possano eventualmente depositarsi.
1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si
utilizzano  le  materie  o  i prodotti indicati tossici, asfissianti,
irritanti ed infettanti, nonche' i tavoli di lavoro, le macchine e le
attrezzature  in genere impiegati per dette operazioni, devono essere
frequentemente ed accuratamente puliti.
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine
e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che
i  pedoni  o  i  veicoli  possano  utilizzarle  facilmente  in  piena
sicurezza  e  conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti  nelle  vicinanze  di queste vie di circolazione non corrano
alcun rischio.
1.4.2.  Il  calcolo  delle  dimensioni  delle vie di circolazione per
persone  ovvero  merci  dovra'  basarsi  sul  numero potenziale degli
utenti e sul tipo di impresa.
1.4.3.  Qualora  sulle  vie di circolazione siano utilizzati mezzi di
trasporto,  dovra'  essere  prevista  per  i  pedoni una di stanza di
sicurezza sufficiente.
1.4.4.  Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad
una  distanza  sufficiente  da  porte,  portoni, passaggi per pedoni,
corridoi e scale.
1.4.5.  Nella  misura  in  cui  l'uso  e l'attrezzatura dei locali lo
esigano  per  garantire  la  protezione  dei lavoratori, il tracciato
delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
1.4.6.  Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione
della  natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori
o  rischi  di  cadute  d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di
dispositivi  per  impedire  che  i lavoratori non autorizzati possano
accedere a dette zone.
1.4.7.  Devono  essere  prese  misure  appropriate  per  proteggere i
lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
1.4.8.   Le   zone  di  pericolo  devono  essere  segnalate  in  modo
chiaramente visibile.
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere  in  condizioni  tali  da  rendere  sicuro  il movimento ed il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
1.4.10.  I  pavimenti  ed  i passaggi non devono essere ingombrati da
materiali che ostacolano la normale circolazione.
1.4.11.   Quando   per  evidenti  ragioni  tecniche  non  si  possono
completamente  eliminare  dalle  zone  di  transito  ostacoli fissi o
mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che
tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati.
1.4.12.1.  Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per
il  sollevamento  o  la  discesa  dei carichi tra piani diversi di un
edificio  attraverso  aperture  nei solai o nelle pareti, le aperture
per  il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante
spazio  di  arrivo  o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti,  su  tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad
eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
1.4.12.2.  I  parapetti devono essere disposti in modo da garantire i
lavoratori  anche  contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale
caduta del carico di manovra.
1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati
delle  aperture  dove  si effettua il carico e lo scarico, a meno che
per  le  caratteristiche  dei  materiali  in  manovra  cio'  non  sia
possibile.  In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve
essere   applicata   una  solida  barriera  mobile,  inasportabile  e
fissabile  nella  posizione di chiusura mediante chiavistello o altro
dispositivo.
Detta  barriera  deve  essere tenuta chiusa quando non siano eseguite
manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
1.4.13.   Lo   spazio  sottostante  ai  trasportatori  orizzontali  o
inclinati  deve  essere  reso  inaccessibile,  quando  la  natura del
materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire
pericoli  per  caduta  di  materiali  o  per  rottura degli organi di
sospensione,  a meno che non siano adottate altre misure contro detti
pericoli.
1.4.14.  Davanti  alle  uscite  dei  locali  e alle vie che immettono
direttamente  ed  immediatamente  in  una  via  di transito dei mezzi
meccanici   devono   essere   disposte   barriere   atte  ad  evitare
investimenti e, quando cio' non sia possibile, adeguate segnalazioni.
1.4.15.  I  segnali  indicanti  condizioni  di pericolo nelle zone di
transito  e  quelli  regolanti il traffico dei trasporti meccanici su
strada  o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante
il servizio notturno.
1.4.16.1.  Le  vie  di  transito  che,  per  lavori  di riparazione o
manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili
senza pericolo, devono essere sbarrate.
1.4.16.2.  Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto
di transito.
1.4.17.  Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione
su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il
traffico  non  e'  sospeso  o  la  linea  non e' sbarrata, una o piu'
persone  devono  essere  esclusivamente  incaricate  di  segnalare ai
lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
1.4.18. Quando uno o piu' veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il
cui  conducente  non  puo',  direttamente  o a mezzo di altra persona
sistemata  su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono
essere  preceduti  o  affiancati  da  un incaricato che provveda alle
necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumita' delle persone.
1.4.19.  All'esterno  delle  fronti  di  partenza  e  di  arrivo  dei
vagonetti  alle  stazioni  delle  teleferiche devono essere applicati
solidi  ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in
caso  di  caduta.  Tali  ripari devono essere disposti a non oltre m.
0,50  sotto  il margine del piano di manovra e sporgere da questo per
almeno m. 2.
1.5. Vie e uscite di emergenza.
1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:
1.5.1.1.  via  di  emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che
consente  alle  persone  che  occupano  un  edificio  o  un locale di
raggiungere un luogo sicuro;
1.5.1.2.  Uscita  di  emergenza:  passaggio  che  immette in un luogo
sicuro;
1.5.1.3.   Luogo   sicuro:   luogo  nel  quale  le  persone  sono  da
considerarsi  al  sicuro  dagli  effetti  determinati dall'incendio o
altre situazioni di emergenza;
1.5.1.4.  larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza
di  passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di
massima  apertura  se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi
se incernierata (larghezza utile di passaggio).
1.5.2.  Le  vie  e  le  uscite di emergenza devono rimanere sgombre e
consentire  di  raggiungere  il  piu'  rapidamente possibile un luogo
sicuro.
1.5.3.  In  caso  di  pericolo  tutti  i posti di lavoro devono poter
essere  evacuati  rapidamente  e  in  piena  sicurezza  da  parte dei
lavoratori.
1.5.4.  Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi
di  lavoro,  alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di
m  2,0  e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
1.5.6.  Qualora  le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste
devono  essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse,
devono  poter  essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di
qualsiasi  persona  che  abbia  bisogno  di  utilizzarle  in  caso di
emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso
dell'esodo  non  e'  richiesta  quando possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri
accorgimenti   adeguati   specificamente   autorizzati   dal  Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.5.7.  Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a
chiave quando sono presenti lavoratori in azienda.
1.5.8.  Nei  locali  di  lavoro  e  in quelli destinati a deposito e'
vietato   adibire,   quali   porte  delle  uscite  di  emergenza,  le
saracinesche  a  rullo,  le  porte  scorrevoli verticalmente e quelle
girevoli su asse centrale.
1.5.9.   Le  vie  e  le  uscite  di  emergenza,  nonche'  le  vie  di
circolazione  e  le  porte  che  vi  danno  accesso non devono essere
ostruite  da  oggetti  in  modo  da  poter  essere utilizzate in ogni
momento senza impedimenti.
1.5.10.  Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita  segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e
collocata in luoghi appropriati.
1.5.11.   Le   vie   e   le   uscite   di  emergenza  che  richiedono
un'illuminazione   devono   essere   dotate  di  un'illuminazione  di
sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di
guasto dell'impianto elettrico
1.5.12.  Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le
lavorazioni  che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi
di  incendio alle quali sono adibiti piu' di cinque lavoratori devono
avere  almeno  due  scale  distinte  di facile accesso o rispondere a
quanto  prescritto  dalla  specifica  normativa  antincendio. Per gli
edifici  gia'  costruiti  si dovra' provvedere in conformita', quando
non ne esista l'impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza: in
quest'ultimo  caso  sono  disposte  le misure e cautele ritenute piu'
efficienti.  Le  deroghe  gia'  concesse mantengono la loro validita'
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
1.5.13.  Per  i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio
1993  non  si  applica  la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli
stessi  devono  avere  un  numero  sufficiente  di  vie  ed uscite di
emergenza.
1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi,
degli  ambienti  di  lavoro  o  di  passaggio, comprese le fosse ed i
pozzi,  devono  essere  provviste  di solide coperture o di parapetti
normali,  atti  ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure
non  siano  attuabili,  le  aperture devono essere munite di apposite
segnalazioni di pericolo.
1.5.14.2.  Le  aperture  nelle pareti, che permettono il passaggio di
una  persona  e  che  presentano  pericolo  di  caduta per dislivelli
superiori  ad  un metro, devono essere provviste di solida barriera o
munite di parapetto normale.
1.5.14.3.  Per  le  finestre sono consentiti parapetti di altezza non
minore  di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale,
non vi siano condizioni di pericolo.
1.6. Porte e portoni
1.6.1.  Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita
delle  persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro.
1.6.2.  Quando  in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino
pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti
alle   attivita'  che  si  svolgono  nel  locale  stesso  piu'  di  5
lavoratori,  almeno  una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile
nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
1.6.3.  Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle
previste al comma 2, la larghezza minima delle porte e' la seguente:
1.6.3.1.  Quando  in  uno  stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati  siano  fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta
avente larghezza minima di m 0,80;
1.6.3.2.  Quando  in  uno  stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati  siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel
verso dell'esodo;
1.6.3.3.  Quando  in  uno  stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere
dotato  di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta
avente  larghezza  minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso
dell'esodo;
1.6.3.4.  Quando  in  uno  stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati  siano  in  numero  superiore  a 100, in aggiunta alle porte
previste  alla  lettera  c)  il locale deve essere dotato di almeno 1
porta  che  si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m
1,20  per  ogni  50  lavoratori  normalmente  ivi occupati o frazione
compresa  tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto
a 100
1.6.4.  Il  numero  complessivo  delle porte di cui al punto 1.6.3.4.
puo'  anche  essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non
risulti inferiore.
1.6.5.  Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m
1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m 0,80 e'
applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al
punto  1.5.5,  coincidono  con  le  porte  di  cui al punto 1.6.1, si
applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.
1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono
ammesse  le  porte  scorrevoli,  le  saracinesche  a  rullo, le porte
girevoli  su  asse centrale, quando non esistano altre porte apribili
verso l'esterno del locale.
1.6.8.  Immediatamente  accanto  ai  portoni destinati essenzialmente
alla  circolazione  dei  veicoli  devono  esistere,  a  meno  che  il
passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni
che  devono  essere  segnalate  in modo visibile ed essere sgombre in
permanenza.
1.6.9.  Le  porte  e  i  portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
1.6.10.   Sulle  porte  trasparenti  deve  essere  apposto  un  segno
indicativo all'altezza degli occhi.
1.6.11.  Se  le  superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei
portoni  non  sono  costituite  da  materiali  di sicurezza e c'e' il
rischio  che  i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura
di   dette   superfici,  queste  devono  essere  protette  contro  lo
sfondamento.
1.6.12.  Le  porte  scorrevoli  devono  disporre  di  un  sistema  di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
1.6.13.  Le  porte  ed  i  portoni  che si aprono verso l'alto devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
1.6.14.  Le  porte  ed  i  portoni  ad  azionamento  meccanico devono
funzionare  senza  rischi  di infortuni per i lavoratori. Essi devono
essere  muniti  di  dispositivi  di  arresto  di emergenza facilmente
identificabili   ed   accessibili   e   poter   essere  aperti  anche
manualmente,    salvo   che   la   loro   apertura   possa   avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
1.6.15.  Le  porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono
essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente  alla  normativa  vigente.  Esse  devono  poter  essere
aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter
essere aperte.
1.6.17.  I luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993
devono  essere  provvisti  di  porte  di  uscita  che,  per numero ed
ubicazione,  consentono  la  rapida  uscita  delle persone e che sono
agevolmente  apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti
luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai
precedenti  punti 1.6.9. e 1.6.10. Per i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati   prima   del   27  novembre  1994  non  si  applicano  le
disposizioni  dei  punti  1.6.2.,  1.6.3.,  1.6.4.,  1.6.5.  e  1.6.6
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle
porte  di  uscita  di  detti  luoghi di lavoro deve essere conforme a
quanto  previsto  dalla  concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilita'.
1.7 Scale
1.7.1.1.  Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti  di  lavoro,  devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di  emergenza.  I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
1.7.1.2.  Dette  scale  ed  i  relativi  pianerottoli  devono  essere
provvisti,  sui  lati  aperti, di parapetto normale o di altra difesa
equivalente.  Le  rampe delimitate da due pareti devono essere munite
di almeno un corrimano.
1.7.1.3.  Le  scale  a  pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su
pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore
a  75  gradi,  devono  essere  provviste,  a  partire  da m. 2,50 dal
pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione
avente  maglie  o  aperture  di  ampiezza  tale da impedire la caduta
accidentale della persona verso l'esterno.
1.7.1.4.  La  parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi piu' di cm. 60.
1.7.1.5.  I  pioli  devono  distare almeno 15 centimetri dalla parete
alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata.
1.7.1.6.  Quando  l'applicazione  della gabbia alle scale costituisca
intralcio  all'esercizio o presenti notevoli difficolta' costruttive,
devono  essere  adottate,  in  luogo  della  gabbia,  altre misure di
sicurezza  atte  ad  evitare  la  caduta  delle persone per un tratto
superiore ad un metro.
1.7.2.1.  Agli  effetti del presente decreto e' considerato "normale"
un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.1.1  Sia  costruito  con materiale rigido e resistente in buono
stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.3  Sia  costituito  da  almeno  due  correnti,  di cui quello
intermedio  posto  a  circa meta' distanza fra quello superiore ed il
pavimento;
1.7.2.1.4  Sia  costruito  e  fissato  in  modo  da  poter resistere,
nell'insieme  ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo' essere
assoggettato,  tenuto  conto  delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione.
1.7.2.2.  E'  considerato "parapetto normale con arresto al piede" il
parapetto   definito  al  comma  precedente,  completato  con  fascia
continua   poggiante  sul  piano  di  calpestio  ed  alta  almeno  15
centimetri.
1.7.2.3.  E'  considerata  equivalente ai parapetti definiti ai commi
precedenti,  qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e
simili,  realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i
lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso,
i  balconi  ed  i  posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono
essere  provvisti,  su  tutti i lati aperti, di parapetti normali con
arresto  al  piede  o  di  difesa equivalenti. Tale protezione non e'
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m.2.00.
1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1.8.1.  1  posti  di  lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi  contro  la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attivita' lavorativa.
1.8.2.  Ove  non  sia  possibile  la difesa con mezzi tecnici, devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate.
1.8.3.  I  posti  di  lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o
impianti  all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le
loro   attivita'   devono  essere  concepiti  in  modo  tale  che  la
circolazione dei pedoni e dei veicoli puo' avvenire in modo sicuro.
1.8.4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  punti  1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.,
1.4.4.,  1.4.5.,  1.4.6.,  1.4.7.,  1.4.8., sono altresi' applicabili
alle  vie  di  circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle
vie  di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione  utilizzate  per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.
1.8.5.  Le  disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo
di  cui  ai  punti  1.4.1.,  1.4.2.,  1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6.,
1.4.7.,  1.4.8.,  si  applicano  per  analogia  ai  luoghi  di lavoro
esterni.
1.8.6.  I  luoghi  di  lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati  con  luce  artificiale  quando  la luce del giorno non e'
sufficiente.
1.8.7.  Quando  i  lavoratori  occupano  posti  di lavoro all'aperto,
questi  devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile,
in modo tale che i lavoratori:
1.8  .  7.  I  sono  protetti  contro  gli  agenti  atmosferici e, se
necessario,  contro  la caduta di oggetti; 1.8.7.2 non sono esposti a
livelli  sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori,
polveri;
1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di
pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.
1.8.8.  I  terreni  scoperti costituenti una dipendenza dei locali di
lavoro  devono  essere  sistemati  in modo da ottenere lo scolo delle
acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.
1.9 Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.1.1.  Nei  luoghi  di  lavoro  chiusi,  e' necessario far si' che
tenendo  conto  dei  metodi  di lavoro e degli sforzi fisici ai quali
sono  sottoposti  i  lavoratori,  essi  dispongano di aria salubre in
quantita'   sufficiente   ottenuta   preferenzialmente  con  aperture
naturali e quando cio' non sia possibile, con impianti di areazione.
1.9  1.2.  Se  viene  utilizzato  un impianto di aerazione, esso deve
essere  sempre  mantenuto  funzionante.  Ogni  eventuale  guasto deve
essere   segnalato  da  un  sistema  di  controllo,  quando  cio'  e'
necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
1.9.1.3.  Se  sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o
di  ventilazione  meccanica,  essi  devono  funzionare  in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
1.9.1.4.  Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti
a  controlli,  manutenzione,  pulizia  e  sanificazione per la tutela
della salute dei lavoratori.
1.9.1.5.  Qualsiasi  sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un
pericolo    immediato   per   la   salute   dei   lavoratori   dovuto
all'inquinamento    dell'aria   respirata   deve   essere   eliminato
rapidamente.
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1.  La  temperatura  nei  locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo  umano  durante  il  tempo  di lavoro, tenuto conto dei
metodi   di  lavoro  applicati  e  degli  sforzi  fisici  imposti  ai
lavoratori.  1.9.2.2.  Nel  giudizio sulla temperatura adeguata per i
lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare
sopra  di  essa  il  grado  di  umidita'  ed  il  movimento dell'aria
concomitanti.  1.9.2.3.  La  temperatura  dei  locali  di riposo, dei
locali  per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle
mense  e  dei  locali  di  pronto  soccorso deve essere conforme alla
destinazione specifica di questi locali.
1.9.2.4.  Le  finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere
tali  da  evitare  un  soleggiamento  eccessivo dei luoghi di lavoro,
tenendo  conto  del  tipo  di  attivita'  e della natura del luogo di
lavoro. I .9 2.5. Quando non e' conveniente modificare la temperatura
di  tutto  l'ambiente,  si deve provvedere alla difesa dei lavoratori
contro  le  temperature  troppo  alte  o troppo basse mediante misure
tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
1.9.2.6.  Gli  apparecchi  a fuoco diretto destinati al riscaldamento
dell'ambiente  nei  locali  chiusi  di  lavoro  di  cui al precedente
articolo,  devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole
regolatrici  ed  avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione
dell'aria  con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in
cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
1.9 .3 Umidita'
1.9.3.1  Nei  locali  chiusi  di lavoro delle aziende industriali nei
quali  l'aria  e'  soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di
lavoro, si deve evitare, per quanto e' possibile, la formazione della
nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidita' nei limiti compatibili
con le esigenze tecniche.
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.1.  A  meno  che non sia richiesto diversamente dalle necessita'
delle  lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i
luoghi  di  lavoro  devono  disporre di sufficiente luce naturale. In
ogni  caso,  tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere
dotati  di  dispositivi  che  consentano un'illuminazione artificiale
adeguata  per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di
lavoratori.
1.10.2.  Gli  impianti  di illuminazione dei locali di lavoro e delle
vie  di  circolazione  devono  essere  installati in modo che il tipo
d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per
i lavoratori.
1.10.3.   I   luoghi   di   lavoro   nei   quali  i  lavoratori  sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione
artificiale,  devono  disporre  di  un'illuminazione  di sicurezza di
sufficiente intensita'. 1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i
mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente
in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
1.10.5.  Gli  ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere
illuminati  con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una
sufficiente visibilita'.
1.10.6.  Nei  casi  in  cui,  per le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni    o   procedimenti,   non   sia   possibile   illuminare
adeguatamente  gli  ambienti,  i  luoghi ed i posti indicati al punto
1.10.5,  si  devono  adottare  adeguate misure dirette ad eliminare i
rischi   derivanti   dalla   mancanza  e  dalla  insufficienza  della
illuminazione.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1.  Negli  stabilimenti  e negli altri luoghi di lavoro devono
esistere  mezzi  di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di
necessita'.
1.10.7.2.   Detti  mezzi  devono  essere  tenuti  in  posti  noti  al
personale,  conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle
condizioni ed alle necessita' del loro impiego.
1.10.7.3.  Quando  siano  presenti  piu'  di 100 lavoratori e la loro
uscita  all'aperto  in  condizioni  di  oscurita'  non  sia sicura ed
agevole;  quando  l'abbandono  imprevedibile ed immediato del governo
delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza
delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate
materie  esplodenti  o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve
essere  fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente
in  funzione  in  caso  di necessita' e a garantire una illuminazione
sufficiente  per intensita', durata, per numero e distribuzione delle
sorgenti  luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione
costituirebbe  pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da
entrare  automaticamente  in  funzione,  i  dispositivi di accensione
devono  essere  a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei
mezzi  stessi  devono  essere  rese  manifeste  al personale mediante
appositi avvisi.
1.10.7.4.  L'abbandono  dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del
personale  deve,  qualora  sia  necessario  ai  fini della sicurezza,
essere    disposto   prima   dell'esaurimento   delle   fonti   della
illuminazione sussidiaria.
1.10.8.  Ove  sia  prestabilita  la continuazione del lavoro anche in
caso  di  mancanza  dell'illuminazione  artificiale  normale,  quella
sussidiaria   deve  essere  fornita  da  un  impianto  fisso  atto  a
consentire  la  prosecuzione  del lavoro in condizioni di sufficiente
visibilita'.
1.11. Locali di riposo e refezione
1.11.1. Locali di riposo
1.11.1.1.   Quando   la   sicurezza   e  la  salute  dei  lavoratori,
segnatamente  a  causa  del  tipo  di  attivita',  lo  richiedono,  i
lavoratori  devono  poter  disporre di un locale di riposo facilmente
accessibile.  1.11.1.2.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 non si
applica  quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di
lavoro  che  offrono  equivalenti  possibilita'  di riposo durante la
pausa.
1.11.1.3.  I  locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed
essere  dotati  di  un  numero  di  tavoli  e sedili con schienale in
funzione del numero dei lavoratori.
1.11.1.4.  Quando  il  tempo  di  lavoro e' interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a
disposizione  del  personale  altri  locali  affinche'  questi  possa
soggiornarvi  durante  l'interruzione  del  lavoro nel caso in cui la
sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
1.11.1.5.  L'organo  di  vigilanza  puo'  prescrivere  che, anche nei
lavori  continuativi,  il  datore di lavoro dia modo ai dipendenti di
lavorare  stando  a  sedere  ogni  qualvolta  cio'  non pregiudica la
normale esecuzione del lavoro.
1.11.2. Refettorio
1.11.2.1.  Salvo  quanto  e'  disposto  al punto 1.14.1. per i lavori
all'aperto,  le  aziende  nelle quali piu' di 30 dipendenti rimangono
nell'azienda  durante  gli  intervalli  di  lavoro, per la refezione,
devono  avere  uno  o  piu'  ambienti destinati ad uso di refettorio,
muniti di sedili e di tavoli.
1.11.2.2.   I  refettori  devono  essere  ben  illuminati,  aerati  e
riscaldati  nella  stagione  fredda.  Il  pavimento  non  deve essere
polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
1.11.2.3. L'Ispettorato del lavoro puo' in tutto o in parte esonerare
il  datore  di  lavoro  dall'obbligo  di  cui  al primo comma, quando
riconosce che non sia necessario.
1.11.2.4.  Nelle  aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie
insudicianti,  sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo
di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura
della  lavorazione, e' vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei
locali  di  lavoro  ed  anche di rimanervi durante il tempo destinato
alla refezione.
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
1.11.3.1.  Ai  lavoratori  deve essere dato il mezzo di conservare in
adatti  posti  fissi  le  loro  vivande, di riscaldarle e di lavare i
relativi recipienti.
1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre
bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
1.11.3.3.  E'  tuttavia  consentita  la  somministrazione  di modiche
quantita'  di  vino  e  di  birra  nei  locali  di refettorio durante
l'orario dei pasti.
1.11.4.  Le  donne  incinte  e le madri che allattano devono avere la
possibilita'  di  riposarsi  in  posizione  distesa  e  in condizioni
appropriate.
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1.  Locali  appositamente  destinati  a spogliatoi devono essere
messi  a  disposizione  dei lavoratori quando questi devono indossare
indumenti  di  lavoro  specifici  e quando per ragioni di salute o di
decenza non si puo' loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2.  Gli  spogliatoi  devono  essere  distinti  fra i due sessi e
convenientemente  arredati.  Nelle aziende che occupano fino a cinque
dipendenti  lo spogliatoio puo' essere unico per entrambi i sessi; in
tal  caso  i  locali a cio' adibiti sono utilizzati dal personale dei
due   sessi,   secondo   oppotuni  turni  prestabiliti  e  concordati
nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3.  I  locali destinati a spogliatoio devono avere una capacita'
sufficiente,  essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati,  ben  difesi  dalle  intemperie,  riscaldati  durante  la
stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4.  Gli  spogliatoi  devono  essere  dotati  di attrezzature che
consentono  a  ciascun  lavoratore  di  chiudere  a  chiave  i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5.   Qualora   i  lavoratori  svolgano  attivita'  insudicianti,
polverose,  con  sviluppo  di fumi o vapori contenenti in sospensione
sostanze  untuose  od  incrostanti,  nonche'  in quelle dove si usano
sostanze  venefiche,  corrosive  od infettanti o comunque pericolose,
gli  armadi  per  gli  indumenti  da lavoro devono essere separati da
quelli per gli indumenti privati.
1.12.6.  Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore
deve  poter  disporre  delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per
poter riporre i propri indumenti.
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1.  Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve
essere  messa  a  disposizione  dei  lavoratori  acqua  in  quantita'
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2.  Per  la  provvista,  la  conservazione  e la distribuzione
dell'acqua  devono  osservarsi  le  norme  igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
1.13.2. Docce
1.13.2.1.  Docce  sufficienti  ed  appropriate  devono essere messe a
disposizione  dei  lavoratori  quando  il  tipo  di  attivita'  o  la
salubrita' lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini
e  donne  o  un'utilizzazione  separata  degli stessi. Le docce e gli
spogliatoi  devono comunque facilmente comunicare tra loro. 1.13.2.3.
I  locali  delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda
ed  avere  dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore
di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
1.13.2.4.  Le  docce  devono  essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti
di  lavoro,  dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di
gabinetti  e  di  lavabi  con  acqua corrente calda, se necessario, e
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2.  Per  uomini  e  donne  devono  essere  previsti  gabinetti
separati;  quando cio' sia impossibile a causa di vincoli urbanistici
o  architettonici  e  nelle  aziende che occupano lavoratori di sesso
diverso  in numero non superiore a dieci, e' ammessa un'utilizzazione
separata degli stessi.
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1.  Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli
spogliatoi,  ai  bagni,  alle  latrine,  ai dormitori ed in genere ai
servizi  di  igiene  e  di  benessere per i lavoratori, devono essere
mantenuti  in  stato  di  scrupolosa  pulizia,  a  cura del datore di
lavoro.
1.13.4.2.  1  lavoratori devono usare con cura e proprieta' i locali,
le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.
1.14. Dormitori
1.14.1.  Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo
a  disposizione  dei  lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi
durante  le  intemperie  e  nelle  ore  dei pasti o dei riposi. Detto
locale  deve  essere  fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere
riscaldato durante la stagione fredda. 1.14.2.1. I locali forniti dal
datore  di  lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono
possedere  i  requisiti  di  abitabilita'  prescritti  per le case di
abitazione   della   localita'   ed  avere  l'arredamento  necessario
rispondente  alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati
nella  stagione  fredda  ed  essere  forniti  di  luce artificiale in
quantita'  sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e
di  cucina,  in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel
presente  decreto  per  gli  impianti  analoghi  annessi ai locali di
lavoro.
1.14.2.2.  In  detti  locali  e' vietata l'illuminazione a gas, salvo
casi  speciali  e  con  l'autorizzazione  e  le  cautele  che saranno
prescritte dall'organo di vigilanza.
1.14.3.  Per  i  lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni,
quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro
deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro
gli  agenti  atmosferici.  Nel  caso  in cui la durata dei lavori non
superi  i  15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre
stagioni,  possono  essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni
di  fortuna  costruite  in  tutto  o  in  parte  di  legno o di altri
materiali  idonei  ovvero  tende,  a  condizione che siano ben difese
dall'umidita' del suolo e dagli agenti atmosferici.
1.14.4.  I.  Quando  la  durata  dei  lavori ecceda i limiti indicati
superi  i  15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre
stagioni,  il  datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante
mezzi  piu'  idonei,  quali  baracche  in  legno od altre costruzioni
equivalenti.
1.14.4.2.  Le  costruzioni  per  dormitorio  devono  rispondere  alle
seguenti condizioni:
1.14.4.2.1.  gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli
per  fanciulli  e da quelli per donne, a meno che non siano destinati
esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno
bene  asciutto  e  sistemato  in  guisa  da  non  permettere  ne'  la
penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, ne' il ristagno di essa in
una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
1.14.4.2.3.  essere  costruite  in  tutte  le  loro  parti in modo da
difendere  bene  l'ambiente  interno contro gli agenti atmosferici ed
essere riscaldate durante la stagione fredda;
1.14.4.2.4.  avere  aperture  sufficienti  per  ottenere  una  attiva
ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
1.14.4.2.6.  nelle  zone  acquitrinose  infestate  dalla  presenza di
insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione
di essi.
1.14.4.3.  La  superficie  dei  dormitori non puo' essere inferiore a
3,50  metri quadrati per persona. 1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve
essere  assegnato  un  letto,  una branda o una cuccetta arredate con
materasso  o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti
ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
1.14.4.5.  Anche  per  i dormitori di cui al comma precedente vale la
norma prevista dal quarto comma dell'art. 44.
1.14.4.6.  In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi,
vi   devono  essere  convenienti  locali  per  uso  di  cucina  e  di
refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
2.1. Difesa dalle sostanze nocive:
2.1.1.  Ferme  restando  le  norme  di cui al regio decreto 9 gennaio
1927,  n.  157  e  successive  modificazioni, le materie prime non in
corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprieta'
tossiche  o  caustiche,  specialmente se sono allo stato liquido o se
sono  facilmente  solubili  o  volatili,  devono  essere custoditi in
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o
possano  essere  nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli,
non  devono  essere  accumulate  nei  locali  di  lavoro in quantita'
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
2.1.3.  I  recipienti  e  gli apparecchi che servono alla lavorazione
oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare
emanazioni  sgradevoli,  devono  essere  lavati frequentemente e, ove
occorra, disinfettati.
2.1.4.  Il  datore  di lavoro e' tenuto ad effettuare, ogni qualvolta
sia  possibile,  le  lavorazioni  pericolose  o  insalubri  in luoghi
separati,  allo  scopo  di  non esporvi senza necessita' i lavoratori
addetti ad altre lavorazioni.
2.1.5.  L'aspirazione  dei  gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per
quanto   e'   possibile,  immediatamente  vicino  al  luogo  dove  si
producono.
2.1.6.1.   Nell'ingresso  di  ogni  stabilimento  o  luogo  dove,  in
relazione   alla   fabbricazione,   manipolazione,   utilizzazione  o
conservazione  di  materie o prodotti di cui all'articolo precedente,
sussistano  specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle
norme  di  sicurezza  contenute  nel presente decreto e nelle leggi e
regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.
2.1.6.2.  Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono
effettuate  operazioni  che  presentano  particolari pericoli, devono
essere  esposte  le  disposizioni  e  le  istruzioni  concernenti  la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.
2.1.7.  Le  operazioni  che  presentano  pericoli  di  esplosioni, di
incendi,  di  sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni
nocive  devono  effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente
difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.
2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per
quanto  tecnicamente  possibile  impedito  o  ridotto  al  minimo  il
formarsi  di  concentrazioni  pericolose  o  nocive  di gas, vapori o
polveri  esplodenti,  infiammabili,  asfissianti o tossici; in quanto
necessario,  deve  essere  provveduto ad una adeguata ventilazione al
fine di evitare dette concentrazioni.
2.  1.8.2.  Nei  locali  o  luoghi di lavoro o di passaggio, quando i
vapori  ed  i  gas  che  possono  svilupparsi costituiscono pericolo,
devono   essere   installati   apparecchi   indicatori  e  avvisatori
automatici  atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o
delle  condizioni  pericolose.  Ove  cio'  non  sia possibile, devono
essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili,
esplodenti,  corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono
essere  raccolti  durante  la lavorazione ed asportati frequentemente
con  mezzi  appropriati,  collocandoli in posti nei quali non possano
costituire pericolo.
2.1.10.1.  Il  trasporto  e  l'impiego  delle  materie e dei prodotti
corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o
sistemi  tali  da  impedire  che  i  lavoratori  ne vengano a diretto
contatto.  2.1.10.2.  Quando  esigenze  tecniche o di lavorazione non
consentano  l'attuazione  della  norma  di  cui  al punto precedente,
devono  essere  messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali
di  protezione,  in conformita' a quanto e' stabilito nel Titolo III,
Capo II.
2.1.11.1.  Negli  stabilimenti  o  luoghi  in  cui  si producono o si
manipolano  liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di
mano  dei  lavoratori,  adeguate prese di acqua corrente o recipienti
contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
2.1.11.2.  Nei  casi in cui esista rischio di investimento da liquidi
corrosivi,  devono  essere  installati,  nei  locali di lavorazione o
nelle  immediate  vicinanze,  bagni  o  docce con acqua a temperatura
adeguata. 2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi
non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie
organiche,  ma  eliminati  con  lavaggi  di acqua o neutralizzati con
materie idonee.
2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e
3.2.2.   devono   essere  osservate,  nella  parte  applicabile,  per
l'accesso  agli  ambienti  o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli,
fogne,  pozzi,  sottotetti,  nei  quali  esista  o  sia da temersi la
presenza di gas o vapori tossici o asfissianti
2.2. Difesa contro le polveri
2.2.1.  Nei  lavori  che  danno  luogo normalmente alla formazione di
polveri  di  qualunque  specie,  il  datore  di  lavoro  e' tenuto ad
adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e'
possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
2.2.2.  Le  misure  da  adottare a tal fine devono tenere conto della
natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
2.2.3.  Ove  non  sia  possibile  sostituire  il  materiale di lavoro
polveroso,  si  devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi
chiusi  ovvero  muniti  di sistemi di aspirazione e di raccolta delle
polveri,  atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere
effettuata,  per  quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo
di produzione delle polveri.
2.2.4.  Quando  non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione
indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo
consenta,  si  deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
2.2.5.   Qualunque   sia  il  sistema  adottato  per  la  raccolta  e
l'eliminazione  delle  polveri,  il  datore  di  lavoro  e' tenuto ad
impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la
natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei
provvedimenti  tecnici  indicati  ai  comma precedenti, e non possano
essere  causa  di  danno  o  di  incomodo  al  vicinato,  l'organo di
vigilanza  puo' esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti
dai   comma   precedenti,  prescrivendo,  in  sostituzione,  ove  sia
necessario, mezzi personali di protezione.
2.2.7.   I   mezzi   personali  possono  altresi'  essere  prescritti
dall'organo  di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti
al  comma  terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni
in  cui,  per  particolari  difficolta'  d'ordine tecnico, i predetti
provvedimenti  non siano atti a garantire efficacemente la protezione
dei lavoratori contro le polveri.

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
3.1.  Le  tubazioni,  le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche,
serbatoi  e  simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni
di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti
dall'esercizio   dell'impianto   o  dell'apparecchio,  devono  essere
provvisti  di  aperture  di  accesso  aventi dimensioni tali da poter
consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al
punto  precedente,  chi  sovraintende  ai lavori deve assicurarsi che
nell'interno  non  esistano  gas  o  vapori  nocivi o una temperatura
dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi,
ventilazione  o  altre  misure  idonee. 3.2.2. Colui che sovraintende
deve,  inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli
altri  dispositivi  dei condotti in comunicazione col recipiente, e a
fare  intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con
altri  mezzi  equivalenti  ed  a  far  applicare,  sui dispositivi di
chiusura  o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di
manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi
predetti   devono  essere  assistiti  da  altro  lavoratore,  situato
all'esterno presso l'apertura di accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi
in  modo  assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti e'
disagevole,  i  lavoratori  che  vi  entrano  devono essere muniti di
cintura   di   sicurezza  con  corda  di  adeguata  lunghezza  e,  se
necessario,   di   apparecchi   idonei   a   consentire   la  normale
respirazione.
3.3.  Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la
presenza  anche  di  gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi,
oltre  alle  misure  indicate  nell'articolo  precedente,  si  devono
adottare  cautele  atte  ad  evitare  il  pericolo  di  incendio o di
esplosione,   quali   la   esclusione  di  fiamme  libere,  di  corpi
incandescenti,  di  attrezzi  di materiale ferroso e di calzature con
chiodi.  Qualora  sia  necessario l'impiego di lampade, queste devono
essere di sicurezza.
3.4.1.  Le  vasche,  i  serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a
livello  o  ad  altezza  inferiore  a  cm.  90  dal pavimento o dalla
piattaforma  di  lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie
contenute,  essere  difese,  su  tutti  i  lati mediante parapetto di
altezza  non  minore  di  cm.  90,  a  parete  piena o con almeno due
correnti. Il parapetto non e' richiesto quando sui bordi delle vasche
sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
3.4.2.  Quando  per  esigenze  della  lavorazione o per condizioni di
impianto  non  sia  possibile  applicare il parapetto di cui al punto
3.4.1.,  le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste
di  solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di
caduta dei lavoratori entro di essi.
3.4.3.  Per  le  canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei
cantieri  e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da
piazzali  di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la
difesa  di  cui  al  punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un
metro.
3.4.4.  Il  presente  articolo  non  si  applica quando le vasche, le
canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondita' non
superiore  a  metri  uno e non contengono liquidi o materie dannose e
sempre che siano adottate altre cautele.
3.5.  Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondita'
di  oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al
fondo,  qualora  non  sia  possibile  predispone  la  scala fissa per
l'accesso  al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale
trasportabili, purche' provviste di ganci di trattenuta.
3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie  ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo
che:
3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di
elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
3.6.1.2  in caso di necessita' sia attuabile il massimo e piu' rapido
svuotamento delle loro parti.
3.6.2.  Quando  esistono  piu'  tubazioni o canalizzazioni contenenti
liquidi  o  gas  nocivi  o  pericolosi  di  diversa natura, esse e le
relative  apparecchiature  devono  essere  contrassegnate,  anche  ad
opportuni  intervalli  se  si  tratta  di  reti  estese, con distinta
colorazione,  il  cui significato deve essere reso noto ai lavoratori
mediante tabella esplicativa.
3.7.  Le  tubazioni  e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono
una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere
provviste  di  dispositivi,  quali valvole, rubinetti, saracinesche e
paratoie,  atti  ad  effettuare l'isolamento di determinati tratti in
caso di necessita'.
3.8.  I  serbatoi  tipo  silos per materie capaci di sviluppare gas o
vapori,  esplosivi  o  nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei
lavoratori,  essere  provvisti  di appropriati dispositivi o impianti
accessori,  quali  chiusure,  impianti  di  ventilazione,  valvole di
esplosione.
3  9. . I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche,
corrosive  o  altrimenti  pericolose,  compresa l'acqua a temperatura
ustionante, devono essere provvisti:
3.9.1.1.  di  chiusure  che  per  i liquidi e materie tossiche devono
essere  a  tenuta  ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose
essere  tali  da  impedire che i lavoratori possano venire a contatto
con il contenuto;
3.9.1.2.  di  tubazioni  di  scarico  di troppo pieno per impedire il
rigurgito o traboccamento.
3.9.2.  Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto
3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di
sicurezza.
3.10.  I  recipienti  adibiti  al  trasporto  dei  liquidi  o materie
infiammabili,  corrosive,  tossiche  o comunque dannose devono essere
provvisti:
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
3.10.2.  di  accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli
le operazioni di riempimento e svuotamento;
3.10.3.  di  accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature,
atti  a  rendere  sicuro  ed agevole il loro impiego, in relazione al
loro uso particolare;
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
3.11.1.  I  recipienti  di  cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti
gia'  usati,  devono  essere conservati in posti appositi e separati,
con  l'indicazione  di  pieno  o  vuoto se queste condizioni non sono
evidenti.  3.11.2.  Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati
per  le  stesse  materie  gia'  contenute, devono, subito dopo l'uso,
essere  resi  innocui  mediante  appropriati  lavaggi a fondo, oppure
distrutti adottando le necessarie cautele.
3.11.3.  In  ogni  caso  e' vietato usare recipienti che abbiano gia'
contenuto  liquidi  infiammabili  o  suscettibili  di  produrre gas o
vapori  infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi
da  quelli  originari,  senza che si sia provveduto ad una preventiva
completa  bonifica  del  loro  interno,  con  la eliminazione di ogni
traccia  del  primitivo  contenuto  o  dei  suoi  residui  o prodotti
secondari di trasformazione.

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE
4.1.  Nelle  aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici
di incendio:
4.1.1. e' vietato fumare;
4.1.2.  e'  vietato  usare  apparecchi  a  fiamma libera e manipolare
materiali  incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure
di sicurezza;
4.1.3.  devono  essere  predisposti  mezzi  ed impianti di estinzione
idonei  in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere
usati,   in  essi  compresi  gli  apparecchi  estintori  portatili  o
carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere
mantenuti  in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi
da personale esperto;
4.2.1.  L'acqua  non deve essere usata per lo spegnimento di incendi,
quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in
modo  da  aumentare  notevolmente  di  temperatura  o da svolgere gas
infiammabili o nocivi.
4.2.2.  Parimenti  l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono
essere  usate  in  prossimita'  di  conduttori, macchine e apparecchi
elettrici sotto tensione.
4.2.3.  I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti
al personale mediante avvisi.
4.3.1.  Le  aziende  e  le  lavorazioni  nelle quali si producono, si
impiegano,  si  sviluppano  o  si  detengono  prodotti  infiammabili,
incendiabili  o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre
ragioni  presentano  in  caso  di  incendio  gravi  pericoli  per  la
incolumita'  dei  lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione
degli  incendi,  al  controllo del Comando provinciale dei vigili del
fuoco  competente per territorio ad esclusione delle attivita' svolte
dal  Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede
ai  controlli  e  all'attuazione  di  idonee  misure  a  salvaguardia
dell'incolumita'  dei  lavoratori  in  conformita'  ai  provvedimenti
specifici emanati in materia di prevenzione incendi.
4.4.  I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente
punto  o  di  modifiche  di  quelli esistenti alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo
esame  del  Comando provinciale dei vigili del fuoco, al quale dovra'
essere  richiesta  la  visita  di controllo ad impianto o costruzione
ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
4.5.1.  Nella  fabbricazione,  manipolazione, deposito e trasporto di
materie  infiammabili  od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri,
esplosivi  o  infiammabili,  gli impianti, le macchine, gli attrezzi,
gli  utensili  ed  i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
4.5.2.   Idonee   misure  contro  i  riscaldamenti  pericolosi  o  la
produzione  di  scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione
dei  locali  e  dei  posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto
alla distanza dalle sorgenti di calore.
4.5.3.  Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei
lavoratori.
4.6.1.   Il  riscaldamento  dei  locali  nei  quali  si  compiono  le
operazioni  o  esistono  i  rischi  per fabbricazione, manipolazione,
deposito  e  trasporto  di  materie  infiammabili od esplodenti e nei
luoghi  ove  vi  sia  pericolo  di  esplosione  o  di incendio per la
presenza  di  gas,  vapori  o  polveri, esplosivi o infiammabili deve
essere  ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi
generatori  o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature
capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.
4.6.2.  Nei  casi indicati al punto precedente le finestre e le altre
aperture  esistenti negli stessi locali devono essere protette contro
la penetrazione dei raggi solari.
4.7.1.  Nei  locali  di  cui  all'articolo  precedente  devono essere
predisposte  nelle  pareti  o  nei  solai adeguate superfici di minor
resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.
4.7.2.  Dette  superfici  possono  essere anche costituite da normali
finestre  o  da  intelaiature  a  vetri  cieche fissate a cerniera ed
apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.
4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere
disposte  in  modo  che  il  loro  eventuale  funzionamento non possa
arrecare danno alle persone.
4.8.1.  Negli  stabilimenti  dove si producono differenti qualita' di
gas  non  esplosivi  ne'  infiammabili  di  per  se stessi, ma le cui
miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che
servono  alla  preparazione di ciascuna qualita' di gas devono essere
sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
4.8.2.  La  disposizione  di  cui  al punto precedente non si applica
quando  i  diversi  gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso
processo,  sempreche'  siano  adottate  idonee  misure per evitare la
formazione di miscele pericolose.
4.9.  Le  materie  ed  i prodotti suscettibili di reagire fra di loro
dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili
devono   essere   immagazzinati  e  conservati  in  luoghi  o  locali
sufficientemente  areati  e  distanziati ed adeguatamente isolati gli
uni dagli altri.
4.10.  I  dispositivi  di  aspirazione  per  gas,  vapori  e  polveri
esplosivi  o  infiammabili,  tanto se predisposti in applicazione del
punto  2.1.8.1.,  quanto  se  costituenti  elementi degli impianti di
produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:
4.10.1.   essere   provvisti  di  valvole  di  esplosione,  collocate
all'esterno  dei  locali in posizione tale da non arrecare danno alle
persone in caso di funzionamento;
4.10.2.  avere  tutte  le  parti  metalliche collegate fra loro ed il
relativo complesso collegato elettricamente a terra;
4.10.3.  essere  provvisti,  in  quanto  necessario,  di mezzi per la
separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
4.10.4.  avere  lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri
non possono essere causa di pericolo.
4.11.  Nelle  installazioni  in cui possono svilupparsi gas, vapori o
polveri  suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere
adottati  impianti  distinti di aspirazione per ogni qualita' di gas,
vapore  o  polvere,  oppure adottate altre misure idonee ad evitare i
pericoli di esplosione.

5. PRIMO SOCCORSO
5.1.  Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano
piu'  di  25  dipendenti,  il  datore di lavoro deve tenere i presidi
sanitari  indispensabili  per  prestare  le  prime  immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
5.2.  Detti  presidi  devono  essere  contenuti  in  un  pacchetto di
medicazione  o  in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di
medicazione.
5.3.  La  quantita' e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici
sono  definiti  dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003,
n. 388 e successive modificazioni.
5.4. Pacchetto di medicazione:
5.4.1. Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende
industriali   che  non  si  trovano  nelle  condizioni  indicate  nei
successivi  punti  5.5.  e  5.6.,  nonche' le aziende commerciali che
occupano piu' di 25 dipendenti.
5.5. Cassetta di pronto soccorso:
5.5. I . Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
5.5.1.1.  le  aziende  industriali, che occupano fino a 5 dipendenti,
quando  siano  ubicate  lontano dai centri abitati provvisti di posto
pubblico  permanente di pronto soccorso e le attivita' che in esse si
svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di
avvelenamento;
5.5.1.2.  le  aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti,
quando  siano  ubicate in localita' di difficile accesso o lontane da
posti  pubblici  permanenti  di pronto soccorso e le attivita' che in
esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);
5.5.1.3.  le  aziende  industriali,  che occupano oltre 5 dipendenti,
quando  siano  ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico
permanente  di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono
presentino  rischi  di  scoppio,  di  asfissia,  di  infezione  o  di
avvelenamento;
5.5.1.4.  le  aziende  industriali, che occupano oltre 50 dipendenti,
ovunque  ubicate  che  non  presentano  i  rischi  particolari  sopra
indicati.
5.6. Camera di medicazione:
5.6.1.  Sono  obbligate  a tenere la camera di medicazione le aziende
industriali  che  occupano  piu' di 5 dipendenti quando siano ubicate
lontano  dai  posti  pubblici  permanenti  di  pronto  soccorso  e le
attivita'  che  in  esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di
asfissia, di infezione o di avvelenamento.
5.6.2.   Quando,  a  giudizio  dell'organo  di  vigilanza,  ricorrano
particolari  condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui
al precedente punto 5.5., in luogo della cassetta di pronto soccorso,
sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.
5.6.3.  Sono  obbligate  a  tenere  la camera di medicazione anche le
aziende  industriali  che  occupano  piu'  di  50 dipendenti soggetti
all'obbligo  delle  visite  mediche  preventive  e periodiche a norma
dell'articolo 40 del presente decreto.
5.6.4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari
previsti  al  punto  5.1.,  deve  essere  convenientemente  aerata ed
illuminata,  riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino
con  cuscino  e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi;
di sapone e asciugamani.
5.7.  1 . Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti
di  lavoro  dal posto di pronto soccorso della azienda e' tale da non
garantire   la  necessaria  tempestivita'  delle  cure,  l'organo  di
vigilanza  puo' prescrivere che l'azienda, oltre a disporre del posto
centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati
nei reparti piu' lontani o di piu' difficile accesso.
5.7.2.  Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino
particolari   rischi,   devono   essere   dotati   del  pacchetto  di
medicazione.  L'organo  di  vigilanza,  in  relazione al numero degli
operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di
pronto  soccorso,  puo'  prescrivere  che  sia  tenuta,  in luogo del
pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
5.7.3.  Quando  le  lavorazioni  eseguite nei vari reparti presentino
rischi specifici, l'organo di vigilanza puo' altresi' prescrivere che
vi  siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso
ritenuti  necessari  in  relazione  alla  natura e alla pericolosita'
delle lavorazioni.
5.8. Personale sanitario:
5.8.1.  Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria  deve  essere  affisso  in  luogo  ben visibile un cartello
indicante  il  nome,  il  cognome  e  il domicilio od il recapito del
medico  a  cui  si  puo' ricorrere ed eventualmente il numero del suo
telefono,   oppure   il   posto  di  soccorso  pubblico  piu'  vicino
all'azienda.
5.8.2.  Nelle  aziende di cui ai punti 5.5. e 5.6., un infermiere od,
in  difetto,  una  persona  pratica  dei  servizi di infermeria, deve
essere  incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli
arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
6.1. Abitazioni e dormitori:
6.1.1.  Ferme  restando  le  disposizioni relative alle condizioni di
abitabilita' delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi
sanitarie,  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio
di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
6.1.1.1  grotte  naturali  od  artificiali o costruzioni di qualunque
specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte
dalla roccia;
6.1.1.2  capanne  costruite  in  tutto  o in parte con paglia, fieno,
canne,  frasche  o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di
ventura.
6.1.2.  E  fatta  eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori
non  continuativi,  ne' periodici che si devono eseguire in localita'
distanti  piu'  di  cinque chilometri dal centro abitato, per il qual
caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..
6.1.3.  E'  fatta  pure  eccezione per i ricoveri dei pastori, quando
siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si
debbano  cambiare  col  mutare  delle  zone  a questo di mano in mano
assegnate.
6.2. Dormitori temporanei:
6.2.1.  Le  costruzioni  fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio
dei  lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico,
devono  rispondere  alle  condizioni prescritte per le costruzioni di
cui   ai   punti   1.14.4.1.,  1.14.4.2.,  1.14.4.2.1.,  1.14.4.2.2.,
1.14.4.2.3.,   1.14.4.2.4.,   1.14.4.2.5.,   1.14.4.2.6.,  1.14.4.3.,
1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente decreto.
6.2.2.  L'organo  di  vigilanza  puo'  prescrivere  che  i  dormitori
dispongano  dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando
li  ritenga  necessari  in  relazione  alla  natura e alla durata dei
lavori, nonche' alle condizioni locali.
6.3. Acqua:
6.3.1.   Per  la  provvista,  la  conservazione  e  la  distribuzione
dell'acqua  potabile  ai  lavoratori devono essere osservate le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione
di malattie.
6.4. Acquai e latrine:
6.4.1.  Le  abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni
famiglia  di  lavoratori  devono  essere  provviste  di  acquaio e di
latrina.
6.4.2.  Gli  scarichi  degli  acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi
devono  essere  costruiti  in  modo  che  le  acque siano versate nel
terreno  a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonche'
dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.4.3.  Gli  scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
6.4.4.  I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con
le  stanze  di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura
idraulica.
6.5. Stalle e concimaie:
6.5.1.  Le  stalle non devono comunicare direttamente con i locali di
abitazione o con i dormitori.
6.5.2.  Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono
avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite
di  fossetti  di  scolo  per le deiezioni liquide, da raccogliersi in
appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme
consigliate dalla igiene.
6.5.4.  Nei  locali  di  nuova costruzione le stalle non devono avere
aperture  nella  stessa  facciata  ove  si  aprono  le finestre delle
abitazioni  o  dei  dormitori  a  distanza minore di 3 metri in linea
orizzontale.
6.5.5.  Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non
minore  di  25  metri  dalle  abitazioni  o dai dormitori nonche' dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.5.6. Qualora, per difficolta' provenienti dalla ubicazione, non sia
possibile  mantenere  la  distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro
puo'  consentire  che  la  concimaia  venga  situata anche a distanze
minori.
6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:
6.6.1.  Le  aziende  che  occupano  almeno  cinque lavoratori, devono
tenere  il  pacchetto  di medicazione di cui al punto 6.4.; quando il
numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la
cassetta di pronto soccorso di cui al punto predetto.
6.6.2.   Le   aziende  devono  altresi'  tenere  a  disposizione  dei
lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione
necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.
6.6.3.  Nelle  attivita'  concernenti il diserbamento, la distruzione
dei  parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione
dei  topi o di altri animali nocivi, nonche' in quelle concernenti la
prevenzione  e  la  cura  delle  malattie infettive del bestiame e le
disinfezioni  da  eseguire  nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in
genere,  nei  lavori  in  cui  si  adoperano  o si producono sostanze
asfissianti,  tossiche,  infettanti o comunque nocive alla salute dei
lavoratori,  devono  essere  osservate  le  disposizioni contenute ai
punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..