ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.1 Stabilita' e solidita'
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra
opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili
e possedere una solidita' che corrisponda al loro tipo d'impiego ed
alle caratteristiche ambientali.
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni
1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una
parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del
carico massimo ammissibile per unita' di superficie dei solai.
1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere
distribuiti razionalmente ai fini della stabilita' del solaio.
1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione
ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine,
pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego
di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o
ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro,
facendo eseguire la pulizia, per quanto e' possibile, fuori
dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento
della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze,
il datore di lavoro non puo' tenere depositi di immondizie o di
rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere
emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci
per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare
ai lavoratori ed al vicinato.
1.1.8. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere
provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli
dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante
conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a
terra in modo da garantire la dispersione delle scariche
atmosferiche.
1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali
chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali
che occupano piu' di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che
eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria,
sono i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre
di una superficie di almeno mq 2.
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono
lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
1.2.3. L'altezza netta dei locali e' misurata dal pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
1.2.4. Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedono, l'organo
di vigilanza competente per territorio puo' consentire altezze minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la
superficie dei locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende
industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le
lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio
dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati.
1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici,
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende
commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla
normativa urbanistica vigente. 1.2.6. Lo spazio destinato al
lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il
normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale
e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita'
della lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi locali
chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti
di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del
tipo di impresa e dell'attivita' dei lavoratori;
1.3.1.2 avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita';
1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti
tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni
adeguate di igiene.
1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli nonche' esenti da protuberanze, cavita' o piani
inclinati pericolosi.
1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul
pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere
superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di
passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza
di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di
idonee calzature impermeabili.
1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti
dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di
lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di
1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e
dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non
possano entrare in contatto con le pareti, ne' rimanere feriti
qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati
materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento,
tale altezza e' elevata quando cio' e' necessario in relazione al
rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in
frantumi.
1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che
consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano tale lavoro nonche' per i lavoratori presenti
nell'edificio ed intorno ad esso.
1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non
sufficientemente resistenti puo' essere autorizzato soltanto se siano
fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta
sicurezza.
1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena
sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di
sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili.
1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati.
1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita.
Ove e' tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m
25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita'.
1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da
evitare che i lavoratori possono cadere.
1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3 12.,
1.3.13. sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali
sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a
posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa,
nonche' alle banchine di carico.
1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi
specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono,
tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in
cui cio', in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di
impianto, non costituisca pericolo.
1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di
manovra dei forni, nonche' le relative scale e passerelle di accesso,
devono essere costruite con materiali incombustibili.
1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla
lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla
conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o
infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile
e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che
possano eventualmente depositarsi.
1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si
utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti,
irritanti ed infettanti, nonche' i tavoli di lavoro, le macchine e le
attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere
frequentemente ed accuratamente puliti.
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine
e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che
i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena
sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano
alcun rischio.
1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per
persone ovvero merci dovra' basarsi sul numero potenziale degli
utenti e sul tipo di impresa.
1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di
trasporto, dovra' essere prevista per i pedoni una di stanza di
sicurezza sufficiente.
1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad
una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni,
corridoi e scale.
1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo
esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato
delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione
della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori
o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di
dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano
accedere a dette zone.
1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i
lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo
chiaramente visibile.
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da
materiali che ostacolano la normale circolazione.
1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o
mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che
tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati.
1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per
il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un
edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture
per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante
spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad
eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i
lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale
caduta del carico di manovra.
1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati
delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che
per le caratteristiche dei materiali in manovra cio' non sia
possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve
essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e
fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro
dispositivo.
Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite
manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o
inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del
materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire
pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di
sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti
pericoli.
1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono
direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi
meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare
investimenti e, quando cio' non sia possibile, adeguate segnalazioni.
1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di
transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su
strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante
il servizio notturno.
1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o
manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili
senza pericolo, devono essere sbarrate.
1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto
di transito.
1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione
su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il
traffico non e' sospeso o la linea non e' sbarrata, una o piu'
persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai
lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
1.4.18. Quando uno o piu' veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il
cui conducente non puo', direttamente o a mezzo di altra persona
sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono
essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle
necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumita' delle persone.
1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei
vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati
solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in
caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m.
0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per
almeno m. 2.
1.5. Vie e uscite di emergenza.
1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:
1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che
consente alle persone che occupano un edificio o un locale di
raggiungere un luogo sicuro;
1.5.1.2. Uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo
sicuro;
1.5.1.3. Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da
considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o
altre situazioni di emergenza;
1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza
di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di
massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi
se incernierata (larghezza utile di passaggio).
1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e
consentire di raggiungere il piu' rapidamente possibile un luogo
sicuro.
1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei
lavoratori.
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi
di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di
m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste
devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse,
devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di
qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso
dell'esodo non e' richiesta quando possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri
accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a
chiave quando sono presenti lavoratori in azienda.
1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito e'
vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le
saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle
girevoli su asse centrale.
1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonche' le vie di
circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere
ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni
momento senza impedimenti.
1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e
collocata in luoghi appropriati.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di
sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di
guasto dell'impianto elettrico
1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le
lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi
di incendio alle quali sono adibiti piu' di cinque lavoratori devono
avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a
quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli
edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita', quando
non ne esista l'impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza: in
quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute piu'
efficienti. Le deroghe gia' concesse mantengono la loro validita'
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
1.5.13. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli
stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di
emergenza.
1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi,
degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i
pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti
normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure
non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite
segnalazioni di pericolo.
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di
una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli
superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o
munite di parapetto normale.
1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non
minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale,
non vi siano condizioni di pericolo.
1.6. Porte e portoni
1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita
delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro.
1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino
pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti
alle attivita' che si svolgono nel locale stesso piu' di 5
lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile
nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle
previste al comma 2, la larghezza minima delle porte e' la seguente:
1.6.3.1. Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta
avente larghezza minima di m 0,80;
1.6.3.2. Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel
verso dell'esodo;
1.6.3.3. Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta
avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso
dell'esodo;
1.6.3.4. Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi
occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte
previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1
porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m
1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione
compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto
a 100
1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3.4.
puo' anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non
risulti inferiore.
1.6.5. Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m
1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m 0,80 e'
applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al
punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si
applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.
1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono
ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte
girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili
verso l'esterno del locale.
1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente
alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il
passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni
che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in
permanenza.
1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi.
1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei
portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'e' il
rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura
di dette superfici, queste devono essere protette contro lo
sfondamento.
1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono
funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono
essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono
essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere
aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter
essere aperte.
1.6.17. I luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993
devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed
ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti
luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai
precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10. Per i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le
disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle
porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a
quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilita'.
1.7 Scale
1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa
equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite
di almeno un corrimano.
1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su
pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore
a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal
pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione
avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta
accidentale della persona verso l'esterno.
1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi piu' di cm. 60.
1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete
alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata.
1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca
intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolta' costruttive,
devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di
sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto
superiore ad un metro.
1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto e' considerato "normale"
un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.1.1 Sia costruito con materiale rigido e resistente in buono
stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.3 Sia costituito da almeno due correnti, di cui quello
intermedio posto a circa meta' distanza fra quello superiore ed il
pavimento;
1.7.2.1.4 Sia costruito e fissato in modo da poter resistere,
nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo' essere
assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione.
1.7.2.2. E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il
parapetto definito al comma precedente, completato con fascia
continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15
centimetri.
1.7.2.3. E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi
precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e
simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i
lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso,
i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con
arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non e'
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m.2.00.
1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1.8.1. 1 posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attivita' lavorativa.
1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate.
1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o
impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le
loro attivita' devono essere concepiti in modo tale che la
circolazione dei pedoni e dei veicoli puo' avvenire in modo sicuro.
1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.,
1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono altresi' applicabili
alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle
vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.
1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo
di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6.,
1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro
esterni.
1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non e'
sufficiente.
1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto,
questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile,
in modo tale che i lavoratori:
1.8 . 7. I sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se
necessario, contro la caduta di oggetti; 1.8.7.2 non sono esposti a
livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori,
polveri;
1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di
pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.
1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di
lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle
acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.
1.9 Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, e' necessario far si' che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali
sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in
quantita' sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture
naturali e quando cio' non sia possibile, con impianti di areazione.
1.9 1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve
essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve
essere segnalato da un sistema di controllo, quando cio' e'
necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o
di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti
a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela
della salute dei lavoratori.
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un
pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto
all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato
rapidamente.
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori. 1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i
lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare
sopra di essa il grado di umidita' ed il movimento dell'aria
concomitanti. 1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei
locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle
mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla
destinazione specifica di questi locali.
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere
tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro,
tenendo conto del tipo di attivita' e della natura del luogo di
lavoro. I .9 2.5. Quando non e' conveniente modificare la temperatura
di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori
contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure
tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento
dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente
articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole
regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione
dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in
cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
1.9 .3 Umidita'
1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei
quali l'aria e' soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di
lavoro, si deve evitare, per quanto e' possibile, la formazione della
nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidita' nei limiti compatibili
con le esigenze tecniche.
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita'
delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i
luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In
ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere
dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale
adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di
lavoratori.
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle
vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo
d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per
i lavoratori.
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione
artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di
sufficiente intensita'. 1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i
mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente
in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere
illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una
sufficiente visibilita'.
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare
adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto
1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i
rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della
illuminazione.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono
esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di
necessita'.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al
personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle
condizioni ed alle necessita' del loro impiego.
1.10.7.3. Quando siano presenti piu' di 100 lavoratori e la loro
uscita all'aperto in condizioni di oscurita' non sia sicura ed
agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo
delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza
delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate
materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve
essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente
in funzione in caso di necessita' e a garantire una illuminazione
sufficiente per intensita', durata, per numero e distribuzione delle
sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione
costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da
entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione
devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei
mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante
appositi avvisi.
1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del
personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza,
essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della
illuminazione sussidiaria.
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in
caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella
sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a
consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente
visibilita'.
1.11. Locali di riposo e refezione
1.11.1. Locali di riposo
1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attivita', lo richiedono, i
lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente
accessibile. 1.11.1.2. La disposizione di cui al comma 1 non si
applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di
lavoro che offrono equivalenti possibilita' di riposo durante la
pausa.
1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed
essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in
funzione del numero dei lavoratori.
1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro e' interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a
disposizione del personale altri locali affinche' questi possa
soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la
sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
1.11.1.5. L'organo di vigilanza puo' prescrivere che, anche nei
lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di
lavorare stando a sedere ogni qualvolta cio' non pregiudica la
normale esecuzione del lavoro.
1.11.2. Refettorio
1.11.2.1. Salvo quanto e' disposto al punto 1.14.1. per i lavori
all'aperto, le aziende nelle quali piu' di 30 dipendenti rimangono
nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione,
devono avere uno o piu' ambienti destinati ad uso di refettorio,
muniti di sedili e di tavoli.
1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e
riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere
polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
1.11.2.3. L'Ispettorato del lavoro puo' in tutto o in parte esonerare
il datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando
riconosce che non sia necessario.
1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie
insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo
di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura
della lavorazione, e' vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei
locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato
alla refezione.
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in
adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i
relativi recipienti.
1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre
bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche
quantita' di vino e di birra nei locali di refettorio durante
l'orario dei pasti.
1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la
possibilita' di riposarsi in posizione distesa e in condizioni
appropriate.
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere
messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare
indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di
decenza non si puo' loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque
dipendenti lo spogliatoio puo' essere unico per entrambi i sessi; in
tal caso i locali a cio' adibiti sono utilizzati dal personale dei
due sessi, secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati
nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacita'
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che
consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attivita' insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione
sostanze untuose od incrostanti, nonche' in quelle dove si usano
sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose,
gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da
quelli per gli indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore
deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per
poter riporre i propri indumenti.
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve
essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantita'
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
1.13.2. Docce
1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivita' o la
salubrita' lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini
e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli
spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 1.13.2.3.
I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda
ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore
di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti
di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di
gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati; quando cio' sia impossibile a causa di vincoli urbanistici
o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso
diverso in numero non superiore a dieci, e' ammessa un'utilizzazione
separata degli stessi.
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli
spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai
servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere
mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di
lavoro.
1.13.4.2. 1 lavoratori devono usare con cura e proprieta' i locali,
le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.
1.14. Dormitori
1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo
a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi
durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto
locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere
riscaldato durante la stagione fredda. 1.14.2.1. I locali forniti dal
datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono
possedere i requisiti di abitabilita' prescritti per le case di
abitazione della localita' ed avere l'arredamento necessario
rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati
nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in
quantita' sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e
di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel
presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di
lavoro.
1.14.2.2. In detti locali e' vietata l'illuminazione a gas, salvo
casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno
prescritte dall'organo di vigilanza.
1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni,
quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro
deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro
gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non
superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre
stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni
di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri
materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese
dall'umidita' del suolo e dagli agenti atmosferici.
1.14.4. I. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati
superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre
stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante
mezzi piu' idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni
equivalenti.
1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle
seguenti condizioni:
1.14.4.2.1. gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli
per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati
esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno
bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere ne' la
penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, ne' il ristagno di essa in
una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da
difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed
essere riscaldate durante la stagione fredda;
1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva
ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di
insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione
di essi.
1.14.4.3. La superficie dei dormitori non puo' essere inferiore a
3,50 metri quadrati per persona. 1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve
essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con
materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti
ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la
norma prevista dal quarto comma dell'art. 44.
1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi,
vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di
refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
2.1. Difesa dalle sostanze nocive:
2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio
1927, n. 157 e successive modificazioni, le materie prime non in
corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprieta'
tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se
sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o
possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli,
non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantita'
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione
oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare
emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove
occorra, disinfettati.
2.1.4. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare, ogni qualvolta
sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi
separati, allo scopo di non esporvi senza necessita' i lavoratori
addetti ad altre lavorazioni.
2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per
quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo dove si
producono.
2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in
relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o
conservazione di materie o prodotti di cui all'articolo precedente,
sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle
norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e
regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.
2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono
effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono
essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.
2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di
incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni
nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente
difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.
2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per
quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il
formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o
polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto
necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al
fine di evitare dette concentrazioni.
2. 1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i
vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo,
devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori
automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o
delle condizioni pericolose. Ove cio' non sia possibile, devono
essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili,
esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono
essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente
con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano
costituire pericolo.
2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti
corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o
sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto
contatto. 2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non
consentano l'attuazione della norma di cui al punto precedente,
devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali
di protezione, in conformita' a quanto e' stabilito nel Titolo III,
Capo II.
2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si
manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di
mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti
contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi
corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o
nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura
adeguata. 2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi
non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie
organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con
materie idonee.
2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e
3.2.2. devono essere osservate, nella parte applicabile, per
l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli,
fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la
presenza di gas o vapori tossici o asfissianti
2.2. Difesa contro le polveri
2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di
polveri di qualunque specie, il datore di lavoro e' tenuto ad
adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e'
possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della
natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro
polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi
chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle
polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere
effettuata, per quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo
di produzione delle polveri.
2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione
indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo
consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e
l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro e' tenuto ad
impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la
natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei
provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano
essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'organo di
vigilanza puo' esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti
dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia
necessario, mezzi personali di protezione.
2.2.7. I mezzi personali possono altresi' essere prescritti
dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti
al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni
in cui, per particolari difficolta' d'ordine tecnico, i predetti
provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione
dei lavoratori contro le polveri.
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche,
serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni
di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti
dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere
provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter
consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al
punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che
nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura
dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi,
ventilazione o altre misure idonee. 3.2.2. Colui che sovraintende
deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli
altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a
fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con
altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di
chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di
manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi
predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato
all'esterno presso l'apertura di accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi
in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti e'
disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di
cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se
necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale
respirazione.
3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la
presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi,
oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono
adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di
esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi
incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con
chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono
essere di sicurezza.
3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a
livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla
piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie
contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di
altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due
correnti. Il parapetto non e' richiesto quando sui bordi delle vasche
sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di
impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto
3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste
di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di
caduta dei lavoratori entro di essi.
3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei
cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da
piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la
difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un
metro.
3.4.4. Il presente articolo non si applica quando le vasche, le
canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondita' non
superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e
sempre che siano adottate altre cautele.
3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondita'
di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al
fondo, qualora non sia possibile predispone la scala fissa per
l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale
trasportabili, purche' provviste di ganci di trattenuta.
3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo
che:
3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di
elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
3.6.1.2 in caso di necessita' sia attuabile il massimo e piu' rapido
svuotamento delle loro parti.
3.6.2. Quando esistono piu' tubazioni o canalizzazioni contenenti
liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le
relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad
opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta
colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori
mediante tabella esplicativa.
3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono
una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere
provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e
paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in
caso di necessita'.
3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o
vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei
lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti
accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di
esplosione.
3 9. . I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche,
corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura
ustionante, devono essere provvisti:
3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono
essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose
essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto
con il contenuto;
3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il
rigurgito o traboccamento.
3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto
3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di
sicurezza.
3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie
infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere
provvisti:
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli
le operazioni di riempimento e svuotamento;
3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature,
atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al
loro uso particolare;
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti
gia' usati, devono essere conservati in posti appositi e separati,
con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono
evidenti. 3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati
per le stesse materie gia' contenute, devono, subito dopo l'uso,
essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure
distrutti adottando le necessarie cautele.
3.11.3. In ogni caso e' vietato usare recipienti che abbiano gia'
contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o
vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi
da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva
completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni
traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti
secondari di trasformazione.
4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE
4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici
di incendio:
4.1.1. e' vietato fumare;
4.1.2. e' vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare
materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure
di sicurezza;
4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione
idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere
usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o
carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi
da personale esperto;
4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi,
quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in
modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas
infiammabili o nocivi.
4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono
essere usate in prossimita' di conduttori, macchine e apparecchi
elettrici sotto tensione.
4.2.3. I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti
al personale mediante avvisi.
4.3.1. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si
impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre
ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la
incolumita' dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione
degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del
fuoco competente per territorio ad esclusione delle attivita' svolte
dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede
ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia
dell'incolumita' dei lavoratori in conformita' ai provvedimenti
specifici emanati in materia di prevenzione incendi.
4.4. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente
punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo
esame del Comando provinciale dei vigili del fuoco, al quale dovra'
essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione
ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di
materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri,
esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi,
gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la
produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione
dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto
alla distanza dalle sorgenti di calore.
4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei
lavoratori.
4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le
operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione,
deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei
luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la
presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili deve
essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi
generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature
capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.
4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente le finestre e le altre
aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro
la penetrazione dei raggi solari.
4.7.1. Nei locali di cui all'articolo precedente devono essere
predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor
resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.
4.7.2. Dette superfici possono essere anche costituite da normali
finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed
apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.
4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere
disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa
arrecare danno alle persone.
4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualita' di
gas non esplosivi ne' infiammabili di per se stessi, ma le cui
miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che
servono alla preparazione di ciascuna qualita' di gas devono essere
sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
4.8.2. La disposizione di cui al punto precedente non si applica
quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso
processo, sempreche' siano adottate idonee misure per evitare la
formazione di miscele pericolose.
4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro
dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili
devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali
sufficientemente areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli
uni dagli altri.
4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri
esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del
punto 2.1.8.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di
produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:
4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate
all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle
persone in caso di funzionamento;
4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il
relativo complesso collegato elettricamente a terra;
4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la
separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri
non possono essere causa di pericolo.
4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o
polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere
adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualita' di gas,
vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i
pericoli di esplosione.
5. PRIMO SOCCORSO
5.1. Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano
piu' di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi
sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
5.2. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di
medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di
medicazione.
5.3. La quantita' e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici
sono definiti dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003,
n. 388 e successive modificazioni.
5.4. Pacchetto di medicazione:
5.4.1. Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende
industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei
successivi punti 5.5. e 5.6., nonche' le aziende commerciali che
occupano piu' di 25 dipendenti.
5.5. Cassetta di pronto soccorso:
5.5. I . Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
5.5.1.1. le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti,
quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto
pubblico permanente di pronto soccorso e le attivita' che in esse si
svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di
avvelenamento;
5.5.1.2. le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti,
quando siano ubicate in localita' di difficile accesso o lontane da
posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attivita' che in
esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);
5.5.1.3. le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti,
quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico
permanente di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di
avvelenamento;
5.5.1.4. le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti,
ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra
indicati.
5.6. Camera di medicazione:
5.6.1. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende
industriali che occupano piu' di 5 dipendenti quando siano ubicate
lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le
attivita' che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di
asfissia, di infezione o di avvelenamento.
5.6.2. Quando, a giudizio dell'organo di vigilanza, ricorrano
particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui
al precedente punto 5.5., in luogo della cassetta di pronto soccorso,
sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.
5.6.3. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le
aziende industriali che occupano piu' di 50 dipendenti soggetti
all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma
dell'articolo 40 del presente decreto.
5.6.4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari
previsti al punto 5.1., deve essere convenientemente aerata ed
illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino
con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi;
di sapone e asciugamani.
5.7. 1 . Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti
di lavoro dal posto di pronto soccorso della azienda e' tale da non
garantire la necessaria tempestivita' delle cure, l'organo di
vigilanza puo' prescrivere che l'azienda, oltre a disporre del posto
centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati
nei reparti piu' lontani o di piu' difficile accesso.
5.7.2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino
particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di
medicazione. L'organo di vigilanza, in relazione al numero degli
operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di
pronto soccorso, puo' prescrivere che sia tenuta, in luogo del
pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
5.7.3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino
rischi specifici, l'organo di vigilanza puo' altresi' prescrivere che
vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso
ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosita'
delle lavorazioni.
5.8. Personale sanitario:
5.8.1. Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello
indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del
medico a cui si puo' ricorrere ed eventualmente il numero del suo
telefono, oppure il posto di soccorso pubblico piu' vicino
all'azienda.
5.8.2. Nelle aziende di cui ai punti 5.5. e 5.6., un infermiere od,
in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve
essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli
arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
6.1. Abitazioni e dormitori:
6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di
abitabilita' delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio
di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
6.1.1.1 grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque
specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte
dalla roccia;
6.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno,
canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di
ventura.
6.1.2. E fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori
non continuativi, ne' periodici che si devono eseguire in localita'
distanti piu' di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual
caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..
6.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando
siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si
debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano
assegnate.
6.2. Dormitori temporanei:
6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio
dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico,
devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di
cui ai punti 1.14.4.1., 1.14.4.2., 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2.,
1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4., 1.14.4.2.5., 1.14.4.2.6., 1.14.4.3.,
1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente decreto.
6.2.2. L'organo di vigilanza puo' prescrivere che i dormitori
dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando
li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei
lavori, nonche' alle condizioni locali.
6.3. Acqua:
6.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione
di malattie.
6.4. Acquai e latrine:
6.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni
famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquaio e di
latrina.
6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi
devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel
terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonche'
dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
6.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con
le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura
idraulica.
6.5. Stalle e concimaie:
6.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di
abitazione o con i dormitori.
6.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono
avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite
di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in
appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme
consigliate dalla igiene.
6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere
aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle
abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea
orizzontale.
6.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non
minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonche' dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.5.6. Qualora, per difficolta' provenienti dalla ubicazione, non sia
possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro
puo' consentire che la concimaia venga situata anche a distanze
minori.
6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:
6.6.1. Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono
tenere il pacchetto di medicazione di cui al punto 6.4.; quando il
numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la
cassetta di pronto soccorso di cui al punto predetto.
6.6.2. Le aziende devono altresi' tenere a disposizione dei
lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione
necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.
6.6.3. Nelle attivita' concernenti il diserbamento, la distruzione
dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione
dei topi o di altri animali nocivi, nonche' in quelle concernenti la
prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le
disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in
genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze
asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei
lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute ai
punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..