Allegato L
(articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi
1 e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA
SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI
AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformita'
dell'allegato XLIX, in tutti i casi in cui lo richiedano le
caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle
attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti
dalle attivita' correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che
sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature
che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata
formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori
impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni
scritte impartite dal datore di lavoro;
b) e' applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le
attivita' pericolose e per le attivita' che
possono diventare pericolose quando interferiscono con altre
operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei
lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o
polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni
sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se
cio' non e' realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi
adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas, vapori,
nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione
devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente
all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche
che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono
come elementi portatori di carica o generatori di carica. I
lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con
materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano
causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro
dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal
documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono
essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Cio' vale
anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di
collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126,
qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente
per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le
misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i
dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che
le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a
disposizione dei lavoratori, nonche' la struttura del luogo di lavoro
siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in
efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di
esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o
ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e
dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure
necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una
esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici
e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione
siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le
esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di
evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori
possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi
pericolosi.
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di
lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere
esplosive, e' verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto
riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire
protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del
mantenimento di dette condizioni e' effettuata da persone che, per la
loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo
della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia
elettrica puo' dar luogo a rischi supplementari, assicurare la
continuita' del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei
sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in
caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico
che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono
poter essere disinseriti manualmente, purche' cio' non comprometta la
sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da
personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere
dissipata nel modo piu' rapido e sicuro possibile o isolata in modo
da non costituire piu' una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi e' consentito, nella zona O o
zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi,
dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui
agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320. L'accensione delle mine deve essere fatta
elettricamente dall'esterno. Tutto il personale deve essere fatto
uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una
concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'I per
cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non
sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei,
evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite
sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente
uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in
caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza
previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo
solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal
gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la
stabilita' delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere
affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei
necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso
l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione
prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI
PROTEZIONE.
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato
sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati
apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di
apparecchi, purche' adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o
nebbie e/o polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di
categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.