(Allegato L)
                             Allegato L
(articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi
                               1 e 2)

 A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA
 SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI
                 AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
 a) alle   aree   classificate   come   pericolose   in   conformita'
dell'allegato  XLIX,  in  tutti  i  casi  in  cui  lo  richiedano  le
caratteristiche  dei  luoghi  di  lavoro,  dei posti di lavoro, delle
attrezzature  o  delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti
dalle attivita' correlate al rischio di atmosfere esplosive;
 b) ad  attrezzature  in aree non esposte a rischio di esplosione che
sono  necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature
che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il   datore  di  lavoro  provvede  ad  una  sufficiente  ed  adeguata
formazione  in  materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori
impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
 a) il  lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni
scritte impartite dal datore di lavoro;
 b) e'  applicato  un  sistema  di  autorizzazioni  al  lavoro per le
attivita' pericolose e per le attivita' che
possono   diventare   pericolose   quando  interferiscono  con  altre
operazioni di lavoro.
Le  autorizzazioni  al  lavoro  sono rilasciate prima dell'inizio dei
lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1.  Fughe  e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o
polveri  combustibili  che  possano  dar luogo a rischi di esplosioni
sono  opportunamente  deviate  o  rimosse verso un luogo sicuro o, se
cio'   non   e'  realizzabile,  contenuti  in  modo  sicuro,  o  resi
adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas, vapori,
nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione
devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3.  Per  la  prevenzione  dei  rischi  di accensione, conformemente
all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche
che  provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono
come   elementi  portatori  di  carica  o  generatori  di  carica.  I
lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con
materiali  che  non  producono  scariche  elettrostatiche che possano
causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4.  Impianti,  attrezzature,  sistemi  di protezione e tutti i loro
dispositivi  di  collegamento  sono posti in servizio soltanto se dal
documento  sulla  protezione contro le esplosioni risulta che possono
essere  utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Cio' vale
anche   per   attrezzature   di  lavoro  e  relativi  dispositivi  di
collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126,
qualora  possano  rappresentare  un pericolo di accensione unicamente
per  il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le
misure  necessarie  per  evitare  il  rischio  di  confusione  tra  i
dispositivi di collegamento.
2.5.  Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che
le  attrezzature  di  lavoro con i loro dispositivi di collegamento a
disposizione dei lavoratori, nonche' la struttura del luogo di lavoro
siano  state  progettate,  costruite,  montate, installate, tenute in
efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di
esplosione  e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o
ridurne  al  minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e
dell'attrezzatura.  Per  detti luoghi di lavoro si adottano le misure
necessarie  per  ridurre  al  minimo  gli  effetti  sanitari  di  una
esplosione sui lavoratori.
2.6.  Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici
e  acustici  e  allontanati prima che le condizioni per un'esplosione
siano raggiunte.
2.7.   Ove   stabilito  dal  documento  sulla  protezione  contro  le
esplosioni,   sono   forniti  e  mantenuti  in  servizio  sistemi  di
evacuazione  per  garantire  che  in  caso  di  pericolo i lavoratori
possano   allontanarsi  rapidamente  e  in  modo  sicuro  dai  luoghi
pericolosi.
2.8.  Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di
lavoro  che  comprendono  aree  in  cui  possano  formarsi  atmosfere
esplosive, e' verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto
riguarda  le  esplosioni.  Tutte le condizioni necessarie a garantire
protezione  contro  le  esplosioni  sono  mantenute.  La verifica del
mantenimento di dette condizioni e' effettuata da persone che, per la
loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo
della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
 a) deve   essere  possibile,  quando  una  interruzione  di  energia
elettrica  puo'  dar  luogo  a  rischi  supplementari,  assicurare la
continuita'  del  funzionamento  in  sicurezza degli apparecchi e dei
sistemi  di  protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in
caso della predetta interruzione;
 b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico
che  si  discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono
poter essere disinseriti manualmente, purche' cio' non comprometta la
sicurezza.  Questo  tipo  di  interventi deve essere eseguito solo da
personale competente;
 c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere
dissipata  nel  modo piu' rapido e sicuro possibile o isolata in modo
da non costituire piu' una fonte di pericolo.
2.10.  Nel caso di impiego di esplosivi e' consentito, nella zona O o
zona   20   solo  l'uso  di  esplosivi  di  sicurezza  antigrisutosi,
dichiarati  tali  dal  fabbricante  e classificati nell'elenco di cui
agli  articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo  1956,  n.  320.  L'accensione  delle  mine  deve  essere fatta
elettricamente  dall'esterno.  Tutto  il  personale deve essere fatto
uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11.  Qualora  venga  rilevata  in  qualsiasi  luogo sotterraneo una
concentrazione  di  gas infiammabile o esplodente superiore all'I per
cento  in  volume  rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non
sia  possibile,  mediante  la  ventilazione o con altri mezzi idonei,
evitare   l'aumento   della  percentuale  dei  gas  oltre  il  limite
sopraindicato,  tutto  il  personale deve essere fatto sollecitamente
uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in
caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza
previste  dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo
solo  i  lavori  strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal
gas  e  quelli  indispensabili  e  indifferibili  per ripristinare la
stabilita'  delle  armature  degli  scavi. Detti lavori devono essere
affidati  a  personale  esperto numericamente limitato, provvisto dei
necessari   mezzi   di   protezione,   comprendenti   in   ogni  caso
l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione
prevista   dall'articolo   101   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
B.   CRITERI  PER  LA  SCELTA  DEGLI  APPARECCHI  E  DEI  SISTEMI  DI
PROTEZIONE.
Qualora  il  documento  sulla  protezione contro le esplosioni basato
sulla  valutazione  del  rischio  non preveda altrimenti, in tutte le
aree  in  cui  possono  formarsi  atmosfere  esplosive sono impiegati
apparecchi  e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In  particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di
apparecchi,  purche'  adatti,  a  seconda  dei  casi, a gas, vapori o
nebbie e/o polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
- nella  zona  1  o  nella  zona  21,  apparecchi di categoria 1 o di
categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.