ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Osservazione preliminare
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche'
esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio
corrispondente.
1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di
lavoro
1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e
usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e
per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia
sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli
elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze
utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo
sicuro.
1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di
lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare
rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
1.3 Illuminazione
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei
lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e
degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni
luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio
o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere
illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare
adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono
adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti
dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
1.4 Avviamento
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano
macchine complesse o piu' macchine contemporaneamente devono essere
preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente
percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine
dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un
cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente
punto e le relative modalita', deve essere esposto presso gli organi
di comando della messa in moto del motore.
1.5 Rischio di proiezione di oggetti
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in
genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che
possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di
materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte
ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.6.1 E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e
gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che cio' non
sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve
essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Del
divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.2 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di
riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si
devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumita' del
lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione,
costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato
in apposito locale o recintato o comunque protetto.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a
coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato
mediante apposito avviso.
1.7 Rischio di caduta di oggetti
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili,
nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate
operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o
materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose,
asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti,
devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.
1.8.2 Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di
materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri
esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi,
gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
1.8.3 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o
apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono
essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a
reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle
caratteristiche delle materie stesse.
1.8.4 L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione
a parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere
reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali
andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri
idonei dispositivi.
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che
possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali
incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con
altri mezzi.
1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o
fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere
predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori
vengano a contatto con il materiale fuso, nonche' per permettere loro
il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di
spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
2 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
mobili, semoventi o no.
2.1 La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi e' riservata
ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la
guida di tali attrezzature di lavoro.
2.2 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro,
devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.3 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature
di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia
necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere
misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle
attrezzature.
2.4 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro
mobili mosse meccanicamente e' autorizzato esclusivamente su posti
sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori
durante lo spostamento, la velocita' dell'attrezzatura deve,
all'occorrenza, essere adeguata.
2.5 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a
combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto
qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di aria senza rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2.6 Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono
direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi
meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare
investimenti e, quando cio' non sia possibile, adeguate segnalazioni.
2.7 I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di
transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su
strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante
il servizio notturno.
2.8 Le vie di transito che, per lavori di riparazione o
manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili
senza pericolo, devono essere sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di
transito.
2.9 Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su
linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il
traffico non e' sospeso o la linea non e' sbarrata, una o piu'
persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai
lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
2.10 Quando uno o piu' veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il
cui conducente non puo', direttamente o a mezzo di altra persona
sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono
essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle
necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumita' delle persone.
2.11 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di
teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il
trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione,
manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure
precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di
attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la
predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
3 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che
servono a sollevare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti
in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza,
alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e
trasporto sono destinati, nonche' alle condizioni d'impiego con
particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli
trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del
fabbricante.
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a
sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire
la stabilita' dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in
tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del
suolo.
3.1.4 Il sollevamento di persone e' permesso soltanto con
attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento
di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si
siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a
disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato
dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di
lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve
essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre
di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro
evacuazione in caso di pericolo.
3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori
sostino sotto i carichi sospesi, salvo che cio' sia richiesto per il
buon funzionamento dei lavori.
Non e' consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di
lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il
corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare
procedure appropriate.
3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonche'
tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le
combinazioni di piu' accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di
conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo
l'uso.
3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in
modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati
3.2.1 Quando due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un
luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, e'
necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra
i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili
che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono
prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del
caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro.
Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.
3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al
sollevamento di carichi non guidati non puo' osservare l'intera
traiettoria del carico ne' direttamente ne' per mezzo di dispositivi
ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere
designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del
carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando
un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali
operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in
particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o
indiretto.
3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere
correttamente progettate nonche' adeguatamente controllate ed
eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato
simultaneamente da due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare
una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli
operatori.
3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di
interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si
devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i
lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il
caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico
sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere
sospesa allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un
punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento
esponendo cosi' i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi
relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro.
3.2.8 Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il
sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un
edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture
per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante
spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad
eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i
lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale
caduta del carico di manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle
aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le
caratteristiche dei materiali in manovra cio' non sia possibile. In
quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere
applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella
posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo.
Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite
manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
3.2.9 II sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri
materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di
benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e
le imbracature.
4 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che
servono a sollevare persone 4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli
operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.
4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per
l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi. E' ammessa deroga quando si tratti di
lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la
marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui
all'art. II comma 3 del presente titolo, sempreche' tale
funzionalita' risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.
5 Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di
lavoro
5.1. Berte a caduta libera
5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa,
dei rottami metallici o di altri materiali debbono essere
completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la
proiezione all'esterno di frammenti di materiale.
5.1.2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo
da rispondere allo stesso scopo.
5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi
dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
5.2 Laminatoi siderurgici e simili
5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta
del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili,
devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa
i lavoratori.
5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari
condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente
difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la
sicurezza del lavoro.
5.3 Trebbiatrici
Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione all'operaio
imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto copricapo a tutto il
personale addetto alla trebbiatrice.
6 Rischi per Energia elettrica
6.1 Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in
modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.
6.2 Apparecchi elettrici mobili e portatili
6.2.1. Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di
tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli
utensili elettrici portatili, e' vietato l'uso di utensili a tensione
superiore a 220 V verso terra.
6.2.2. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a
contatto od entro grandi masse metalliche, e' vietato l'uso di
utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
6.2.3. Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste
dal presente punto e' fornita da una rete a bassa tensione attraverso
un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e
secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto
mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra.
7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
7.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di
materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri
esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi,
gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
7.2. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o
apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono
essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a
reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle
caratteristiche delle materie stesse.
8. Impianti ed operazioni di saldatura ossiacetilenica, ossidrica e
simili
8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme
libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai
generatori o gasometri di acetilene.
8.2. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro
degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere
effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita' dei
gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare
urti pericolosi.
8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti
fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di
evitarne la caduta accidentale.
9 Macchine utensili per legno e materiali affini
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da
legno, ancorche' queste siano provviste dei prescritti mezzi di
protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature
quali portapezzi, spingitoi e simili.
10 Macchine per filare e simili
Il lavoratore che ha la responsabilita' del funzionamento del
filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la
macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro
mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
E' vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro
mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il
funzionamento del filatoio automatico intermittente. E' altresi'
vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza
l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le disposizioni del presente punto integrate con il richiamo
all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima
di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere
rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
11 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica
ossidrica, elettrica e simili
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro
degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere
effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita' dei
gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare
urti pericolosi. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di
impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al
fine di evitarne la caduta accidentale.