Articolo 20 Accesso al Tribunale 1. Il Tribunale e' aperto agli Stati contraenti. 2. Il Tribunale e' aperto a soggetti diversi dagli Stati contraenti nel caso di controversie espressamente previste dalla Parte XI o per qualsiasi controversia presentata in base ad un qualsiasi altro accordo che conferisca al Tribunale una competenza accettata da tutte le parti di quella controversia.