(Allegato VI - art. 20)
                             Articolo 20 
                        Accesso al Tribunale 
1. Il Tribunale e' aperto agli Stati contraenti. 
2. Il Tribunale e' aperto a soggetti diversi dagli  Stati  contraenti
nel caso di controversie espressamente previste dalla Parte XI o  per
qualsiasi controversia presentata  in  base  ad  un  qualsiasi  altro
accordo che conferisca al Tribunale una competenza accettata da tutte
le parti di quella controversia.