(Allegato VI - art. 22)
                             Articolo 22 
Sottoposizione al Tribunale  delle  controversie  relative  ad  altri
                               accordi 
Se tutte le parti di un trattato o di una convenzione gia' in  vigore
e che  riguardi  questioni  coperte  dalla  presente  Convenzione  lo
concordano, qualsiasi controversia  relativa  all'interpretazione  od
alla applicazione di tale trattato o convenzione, puo', conformemente
a tali accordi, essere sottoposta al Tribunale.