Articolo 22 Sottoposizione al Tribunale delle controversie relative ad altri accordi Se tutte le parti di un trattato o di una convenzione gia' in vigore e che riguardi questioni coperte dalla presente Convenzione lo concordano, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od alla applicazione di tale trattato o convenzione, puo', conformemente a tali accordi, essere sottoposta al Tribunale.