ALLEGATO IX
Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le
specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e
internazionali:
- UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
- CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione
Elettrotecnica);
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).
L'applicazione delle suddette norme e' finalizzata
all'individuazione delle misure di cui all'articolo 1 e dovra' tenere
conto dei seguenti principi:
1. La scelta di una o piu' norme di buona tecnica deve essere
indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.
2. L'adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve
garantire la congruita' delle misure adottate nel rispetto dei rischi
individuati.
Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee
elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette.
=====================================================================
Un (kV) | Distanza minima consentita (M)
=====================================================================
</=1 | 3
10 | 3,5
15 | 3,5
132 | 5
220 | 7
380 | 7