(Allegato IX)
                             ALLEGATO IX

Ai  fini  del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le
specifiche  tecniche  emanate  dai  seguenti  organismi  nazionali  e
                           internazionali:

   - UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
   - CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
   - CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
   - CENELEC    (Comitato    Europeo    per    la   standardizzazione
Elettrotecnica);
   - IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
   - ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).
  L'applicazione     delle     suddette    norme    e'    finalizzata
all'individuazione delle misure di cui all'articolo 1 e dovra' tenere
conto dei seguenti principi:
   1.  La  scelta  di  una  o piu' norme di buona tecnica deve essere
indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.
   2.  L'adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve
garantire la congruita' delle misure adottate nel rispetto dei rischi
individuati.

  Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee
elettriche   e   di   impianti   elettrici   non   protette   o   non
sufficientemente protette.
=====================================================================
        Un (kV)        |       Distanza minima consentita (M)
=====================================================================
         </=1       |                      3
          10           |                     3,5
          15           |                     3,5
          132          |                      5
          220          |                      7
          380          |                      7