ALLEGATO IX Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: - UNI (Ente Nazionale di Unificazione); - CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); - CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); - CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica); - IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); - ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). L'applicazione delle suddette norme e' finalizzata all'individuazione delle misure di cui all'articolo 1 e dovra' tenere conto dei seguenti principi: 1. La scelta di una o piu' norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati. 2. L'adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruita' delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati. Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette. ===================================================================== Un (kV) | Distanza minima consentita (M) ===================================================================== </=1 | 3 10 | 3,5 15 | 3,5 132 | 5 220 | 7 380 | 7