Art. 180
                         Misure di sicurezza

  1.  Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all'allegato  B)  che  non  erano previste dal decreto del Presidente
della  Repubblica  28  luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30
giugno 2004.
  2.  Il  titolare  che  alla  data di entrata in vigore del presente
codice  dispone  di  strumenti elettronici che, per obiettive ragioni
tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione
delle  misure  minime  di  cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalita'  tecniche  di  cui  all'allegato  B),  descrive le medesime
ragioni  in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
  3.  Nel  caso  di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura  di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti
in  modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative,
logistiche   o   procedurali,   un   incremento  dei  rischi  di  cui
all'articolo  31,  adeguando i medesimi strumenti al piu' tardi entro
un anno dall'entrata in vigore del codice.
 
          Nota all'art. 180:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1999,   n.  318  recante  "Regolamento  recante  norme  per
          l'individuazione  delle  misure  minime di sicurezza per il
          trattamento dei dati personali, a norma dell'art. l5, comma
          2,  della  legge  31 dicembre  1  996,  n. 675" e' abrogato
          dall'art. 138 del presente decreto legislativo.