Art. 181
Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di
dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e
21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre
2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e'
adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro
il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro
il 30 giugno 2004;
e) le modalita' semplificate per l'informativa e la manifestazione
del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico
di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli
organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto
con l'interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, e'
obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente
codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli
articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), e' effettuata in
sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno
2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai
sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e' effettuata
sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata
in vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante
rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a),
possono proseguire l'attivita' di trattamento nel rispetto delle
medesime.
Note all'art. 181:
- Per la legge 31 dicembre 1996, n. 675 si veda nelle
nota alle premesse.