Art. 163. 
 
                        Requisiti particolari 
 
  1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale  osserva
nei  rapporti  con  gli  assicurati  le  disposizioni  previste  agli
articoli 173 e 174  e  rispetta  i  requisiti  per  la  gestione  dei
sinistri di cui all'articolo 164. 
  2. La disciplina di cui  al  presente  capo  non  si  applica  alle
assicurazioni di tutela legale che concernono controversie  derivanti
dall'utilizzazione di navi  marittime  o  connesse  comunque  a  tale
utilizzazione   ed   all'attivita'   esercitata    dall'impresa    di
assicurazione della responsabilita' civile per  resistere  all'azione
dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile. 
 
          Nota all'art. 163: 
              - L'art. 1917 del codice civile e' il seguente: 
              «Art.   1917   (Assicurazione   della   responsabilita'
          civile). - Nell'assicurazione della responsabilita'  civile
          l'assicuratore e' obbligato a tenere  indenne  l'assicurato
          di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante
          il tempo dell'assicurazione, deve pagare  a  un  terzo,  in
          dipendenza della  responsabilita'  dedotta  nel  contratto.
          Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. 
              L'assicuratore  ha   facolta',   previa   comunicazione
          all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato
          l'indennita' dovuta, ed e' obbligato al  pagamento  diretto
          se l'assicurato lo richiede. 
              Le  spese  sostenute  per  resistere   all'azione   del
          danneggiato   contro    l'assicurato    sono    a    carico
          dell'assicuratore  nei  limiti  del  quarto   della   somma
          assicurata.  Tuttavia,  nel  caso   che   sia   dovuta   al
          danneggiato una somma superiore al capitale assicurato,  le
          spese  giudiziali  si  ripartiscono  tra   assicuratore   e
          assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
              L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo'  chiamare
          in causa l'assicuratore.».