Art. 163. Requisiti particolari 1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164. 2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attivita' esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilita' civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.
Nota all'art. 163: - L'art. 1917 del codice civile e' il seguente: «Art. 1917 (Assicurazione della responsabilita' civile). - Nell'assicurazione della responsabilita' civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita' dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facolta', previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita' dovuta, ed e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo' chiamare in causa l'assicuratore.».