Art. 164. 
 
               Modalita' per la gestione dei sinistri 
 
  1. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo  tutela
legale adotta, per  la  gestione  dei  sinistri  e  per  la  relativa
attivita' di consulenza, una delle modalita', di cui deve essere data
preventiva comunicazione all'ISVAP, previste dal comma 2. 
  2. L'impresa puo': 
    a) svolgere direttamente l'attivita' di gestione dei  sinistri  e
quella di consulenza; 
    b) affidarla ad un'impresa distinta; 
    c)  prevedere  nel  contratto  il  diritto  per  l'assicurato  di
affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena
abbia  il   diritto   di   esigere   l'intervento   dell'impresa   di
assicurazione, a un avvocato  o  ad  altro  professionista  abilitato
dalla legge da lui scelto. 
  3. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' di cui al  comma  2,
lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) se l'impresa e' multiramo, il personale di cui si  avvale  non
deve svolgere, per conto della  stessa,  attivita'  di  gestione  dei
sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa; 
    b) indipendentemente dal fatto  che  l'impresa  sia  multiramo  o
specializzata, il personale non deve svolgere,  per  conto  di  altra
impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i  danni
che  abbia  con   la   prima   legami   finanziari,   commerciali   o
amministrativi, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in
altri rami  esercitati  dall'impresa  con  la  quale  intercorrono  i
predetti legami. 
  4. L'impresa deve dichiarare nel  contratto  se  intende  avvalersi
della  facolta'  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  indicando   la
denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione  dei
sinistri.  Quando  l'impresa  ha  legami  con  un'altra  impresa  che
esercita le assicurazioni contro i  danni,  il  personale  incaricato
della gestione dei sinistri o  della  relativa  consulenza  non  puo'
esercitare la stessa o analoga attivita' in altri rami esercitati  da
quest'ultima impresa. L'impresa cui  sia  affidata  la  gestione  dei
sinistri e' soggetta alla vigilanza dell'ISVAP. 
  5. L'impresa puo' adottare una diversa modalita'  operativa  previa
comunicazione all'ISVAP e con effetto solo per i contratti  stipulati
successivamente alla comunicazione medesima.