Art. 307 
    Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa 
 
  1. Alla dismissione di beni immobili  del  Ministero  della  difesa
diversi da quelli di cui all'articolo 306,  si  applica  il  presente
articolo. 
  2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta
un  programma  di  razionalizzazione,   accorpamento,   riduzione   e
ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in  uso,  in  coerenza
con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto
dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne  la
riallocazione  in  aree  maggiormente   funzionali   per   migliorare
l'efficienza  dei  servizi  assolti,  e  individua,  con  le   stesse
modalita' indicate nel primo periodo, immobili  non  piu'  utilizzati
per finalita' istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad
avvenuto completamento delle procedure di  riallocazione  concernente
il programma di cui al presente comma. 
  3. Il programma di cui al comma 2: 
  a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati, anche  quelli
parzialmente utilizzati e quelli  in  uso  all'amministrazione  della
difesa   nei   quali   sono   tuttora   presenti   funzioni   altrove
ricollocabili; 
  b) definisce le nuove localizzazioni delle  funzioni,  individuando
le opere da realizzare; 
  c)   quantifica   il   costo   della   costruzione   ex   novo    e
dell'ammodernamento delle infrastrutture  individuate  e  quello  del
trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; 
  d)  stabilisce  le   modalita'   temporali   delle   procedure   di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione  e  ammodernamento  e  del
successivo rilascio dei beni immobili non piu' in uso. 
  4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni  di  piu'
ampi compendi ancora in uso al Ministero  della  difesa,  individuati
nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad
avvenuta riallocazione delle  funzioni  presso  idonee  e  funzionali
strutture sostitutive. La riallocazione puo' avvenire mediante: 
  a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari; 
  b)  nuove  costruzioni,  da  realizzarsi  in  conformita'  con  gli
strumenti urbanistici e salvaguardando  l'integrita'  delle  aree  di
pregio  ambientale  anche  attraverso  il  ricorso  ad  accordi  o  a
procedure negoziate con enti territoriali, societa' a  partecipazione
pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  c) permuta ai sensi del comma 7. 
  5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni  nonche'
per le piu' generali  esigenze  di  funzionamento,  ammodernamento  e
manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle
strutture  in  dotazione  alle  Forze  armate,  inclusa  l'Arma   dei
carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il  fondo  di
parte corrente di cui all'articolo 619. 
  6. Gli immobili individuati e  consegnati  ai  sensi  del  presente
articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile  dello  Stato
per  essere  assoggettati  alle  procedure  di  valorizzazione  e  di
dismissione di cui  al  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e alle altre procedure di dismissioni previste dalle  norme  vigenti,
ovvero alla  vendita  a  trattativa  privata  anche  in  blocco.  Gli
immobili individuati sono stimati a  cura  dell'Agenzia  del  demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.  L'elenco  degli
immobili individuati e consegnati e' sottoposto  al  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali,  il  quale,  nel  termine  di  novanta
giorni dalla data di pubblicazione  del  decreto  di  individuazione,
provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali
tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e  delle
finanze. L'Agenzia  del  demanio  apporta  le  conseguenti  modifiche
all'elenco degli immobili. 
  7. Nell'ambito dei processi  di  razionalizzazione  dell'uso  degli
immobili pubblici e al fine di  adeguare  l'assetto  infrastrutturale
delle  Forze  armate  alle  esigenze  derivanti  dall'adozione  dello
strumento professionale, il Ministero della difesa  puo'  individuare
beni immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso al  medesimo
dicastero per finalita' istituzionali,  suscettibili  di  permuta  di
beni e di servizi con  gli  enti  territoriali,  con  le  societa'  a
partecipazione pubblica e con i soggetti  privati.  Le  procedure  di
permuta sono effettuate dal  Ministero  della  difesa,  d'intesa  con
l'Agenzia  del  demanio,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico - contabile. 
  8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali
assegnati  in  uso  gratuito  alle  amministrazioni  pubbliche  e  le
conseguenze della eventuale dismissione  temporanea,  rispettivamente
previsti dai primi due periodi  dell'articolo  1,  comma  216,  della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni  immobili  in
uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a
terzi per lo  svolgimento  di  attivita'  funzionali  alle  finalita'
istituzionali dell'amministrazione stessa. 
  9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni  a  statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  dalle
pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni
della Difesa. 
  10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del
demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del  demanio,  individua,  con  uno  o  piu'  decreti,  gli  immobili
militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2,  da  alienare
secondo le seguenti procedure: 
  a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che
possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008  n.
133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al  regolamento
di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,  nonche'  alle  norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi  restando  i  principi
generali dell'ordinamento  giuridico  -  contabile,  sono  effettuate
direttamente dal Ministero della  difesa  -  Direzione  generale  dei
lavori   e   del   demanio   che   puo'   avvalersi   del    supporto
tecnico-operativo  di  una  societa'  pubblica  o  a   partecipazione
pubblica con particolare qualificazione professionale  ed  esperienza
commerciale nel settore immobiliare; 
  b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta  e'
decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei  lavori
e del demanio, previo parere di congruita' emesso da una  commissione
appositamente nominata dal Ministro della difesa,  presieduta  da  un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta  da
rappresentanti dei Ministeri della difesa  e  dell'economia  e  delle
finanze,  nonche'  da  un   esperto   in   possesso   di   comprovata
professionalita' nella materia.  Dall'istituzione  della  Commissione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica e ai componenti della stessa non  spetta  alcun  compenso  o
rimborso spese; 
  c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal 
Ministero  della  difesa.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
sopravvenute  esigenze  di  carattere  istituzionale   dello   stesso
Ministero; 
  d) i proventi derivanti dalle procedure di cui al presente comma, 
lettera a) possono essere destinati, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il  Ministro  della  difesa,  al  soddisfacimento
delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica
della compatibilita' finanziaria e dedotta la quota che  puo'  essere
destinata agli enti territoriali interessati; 
  e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere 
effettuate a trattativa privata,  se  il  valore  del  singolo  bene,
determinato ai sensi del presente comma, lettera b)  e'  inferiore  a
euro 400.000,00; 
  f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da 
dismettere, con cessazione  del  carattere  demaniale,  il  Ministero
della  difesa  comunica,  insieme  alle  schede  descrittive  di  cui
all'articolo 12, comma  3,  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
l'elenco di tali immobili al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  che  si  pronuncia,  entro  il   termine   perentorio   di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in  ordine
alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua,  in  caso
positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13  del  citato  codice.  Le  approvazioni  e  le
autorizzazioni previste dal citato codice sono  rilasciate  o  negate
entro novanta giorni dalla ricezione della istanza.  Le  disposizioni
del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo  la
dismissione. 
  11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545 i 
proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente  riassegnati
al fondo di parte corrente istituito nello stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, in relazione alle esigenze  di  realizzazione
del programma di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 307:
             -   Il   decreto-legge   25   settembre   2001,  n.  351
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico e di
          sviluppo  dei  fondi  comuni  di investimento immobiliare),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001, n. 410, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26
          settembre 2001, n. 224.
             -  Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          veda la nota all'articolo 230.
             -  Il  testo  del  comma  216 dell'art. 1 della legge 27
          dicembre  2006  n.  296 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2007)  ), pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, e' il
          seguente:
             «216.  -  Per  i  beni immobili statali assegnati in uso
          gratuito  alle  amministrazioni  pubbliche  e'  vietata  la
          dismissione  temporanea. I beni immobili per i quali, prima
          della  data  di entrata in vigore della presente legge, sia
          stata   operata  la  dismissione  temporanea  si  intendono
          dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita'
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e per esso
          dell'Agenzia  del demanio. Il presente comma non si applica
          ai  beni  immobili  in uso all'Amministrazione della difesa
          affidati,  in  tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento
          di   attivita'   funzionali  alle  finalita'  istituzionali
          dell'Amministrazione stessa.».
             - Il testo dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008
          n.  112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno
          2008, n. 147, e' il seguente:
             «Art.  58  (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
          immobiliare  di regioni, comuni ed altri enti locali). - 1.
          Per  procedere  al  riordino, gestione e valorizzazione del
          patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
          Enti  locali,  ciascun  ente  con  delibera  dell'organo di
          Governo  individua  redigendo apposito elenco, sulla base e
          nei  limiti  della documentazione esistente presso i propri
          archivi  e  uffici,  i  singoli beni immobili ricadenti nel
          territorio  di  competenza,  non  strumentali all'esercizio
          delle   proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili  di
          valorizzazione  ovvero  di dismissione. Viene cosi' redatto
          il  piano  delle  alienazioni  e valorizzazioni immobiliari
          allegato al bilancio di previsione.
             2.  L'inserimento  degli immobili nel piano ne determina
          la  conseguente classificazione come patrimonio disponibile
          e  ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la
          deliberazione  del  consiglio  comunale di approvazione del
          piano   delle   alienazioni  e  valorizzazioni  costituisce
          variante   allo   strumento   urbanistico   generale.  Tale
          variante,  in  quanto  relativa  a  singoli  immobili,  non
          necessita  di  verifiche di conformita' agli eventuali atti
          di   pianificazione   sovraordinata   di  competenza  delle
          Province  e  delle  Regioni.  La verifica di conformita' e'
          comunque  richiesta  e  deve  essere  effettuata  entro  un
          termine   perentorio   di   trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento  della richiesta, nei casi di varianti relative
          a   terreni  classificati  come  agricoli  dallo  strumento
          urbanistico   generale   vigente,   ovvero   nei  casi  che
          comportano  variazioni  volumetriche  superiori  al  10 per
          cento   dei   volumi   previsti   dal   medesimo  strumento
          urbanistico vigente.
             3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante
          le  forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto
          dichiarativo  della  proprieta',  in  assenza di precedenti
          trascrizioni,    e    producono    gli   effetti   previsti
          dall'articolo  2644  del  codice  civile,  nonche'  effetti
          sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
             4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle
          conseguenti  attivita'  di  trascrizione,  intavolazione  e
          voltura.
             5.  Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al
          comma  1  e'  ammesso ricorso amministrativo entro sessanta
          giorni  dalla  pubblicazione,  fermi  gli  altri  rimedi di
          legge.
             6.   La   procedura  prevista  dall'articolo  3-bis  del
          decreto-legge  25  settembre  2001,  n. 351, convertito con
          modificazioni  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la
          valorizzazione  dei  beni  dello  Stato  si estende ai beni
          immobili  inclusi  negli  elenchi di cui al comma 1. In tal
          caso, la procedura prevista al comma 2 dell' articolo 3-bis
          del  citato  decreto-legge  n. 351 del 2001 si applica solo
          per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa
          all'Ente  proprietario  dei  beni  da  valorizzare. I bandi
          previsti  dal  comma  5  dell'  articolo  3-bis  del citato
          decreto-legge  n.  351  del 2001 sono predisposti dall'Ente
          proprietario dei beni da valorizzare.
             7.  I  soggetti  di  cui al comma 1 possono in ogni caso
          individuare   forme   di  valorizzazione  alternative,  nel
          rispetto   dei   principi  di  salvaguardia  dell'interesse
          pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
             8.  Gli  enti  proprietari degli immobili inseriti negli
          elenchi  di  cui al comma 1 possono conferire i propri beni
          immobili  anche residenziali a fondi comuni di investimento
          immobiliare  ovvero  promuoverne la costituzione secondo le
          disposizioni  degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge
          25  settembre  2001,  n.  351, convertito con modificazioni
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
             9.  Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche'
          alle  dismissioni  degli  immobili inclusi negli elenchi di
          cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e
          19  dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
          351,  convertito  con modificazioni dalla legge 23 novembre
          2001, n. 410.».
             -  La  legge  24 dicembre 1908, n. 783 (Unificazione dei
          sistemi  di  alienazione  e  di  amministrazione  dei  beni
          immobili  patrimoniali  dello  Stato)  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1909, n. 20.
             -  Il  regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 (Regolamento
          per  l'esecuzione  della L. 24 dicembre 1908, n. 783, sulla
          unificazione    dei    sistemi    di   alienazione   e   di
          amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1909.
             -  Per  l'art.  12,  comma 3, del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'articolo 230.
             - Il testo dell'articolo 13 del citato d. lgs. n. 42 del
          2004 e' il seguente:
             «Art.  13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
          La  dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
          forma  oggetto,  dell'interesse richiesto dall'articolo 10,
          comma 3.
             2.  La  dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
          all'articolo  10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
          tutela  anche  qualora  i  soggetti  cui  essi appartengono
          mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
             -  Il  testo  dell'art.  49,  comma  2,  della  legge 23
          dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2001)),  pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, e' il
          seguente:
             «2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
          competente   per   l'amministrazione  di  appartenenza,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  sono  individuati,  nell'ambito
          delle  pianificazioni  di  ammodernamento connesse al nuovo
          modello  organizzativo  delle  Forze armate, delle Forze di
          polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, i
          materiali  ed  i  mezzi  suscettibili  di  alienazione e le
          procedure,  anche  in  deroga alle norme sulla contabilita'
          generale  dello  Stato,  nel  rispetto della legge 9 luglio
          1990, n. 185.».