Art. 308
Documentazione  necessaria  per  la vendita di immobili del Ministero
                            della difesa

1.   Il   Ministero   della   difesa   e'  esonerato  dalla  consegna
all'acquirente  dei  documenti  previsti dalle norme vigenti relativi
alla  proprieta'  o  al diritto sul bene immobile ceduto nonche' alla
regolarita'   urbanistica,   tecnica  e  fiscale,  necessari  per  la
stipulazione  dei  contratti  di  alienazione, sostituiti da apposita
dichiarazione.