Art. 309
Destinazione  al piano casa di immobili demaniali non piu' utilizzati
                           a fini militari

1.  Una  quota  del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da
aree  ed  edifici  non  piu'  utilizzati,  puo' essere destinata alla
realizzazione  degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto
legge  2008,  n.  112,  convertito  dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,
sulla  base  di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di
aree ed edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e gli
enti locali.
 
          Note all'art. 309:
             - Il testo dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008
          n.  112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno
          2008, n. 147, e' il seguente:
             «Art.  11  (Piano  Casa).  -  1. Al fine di garantire su
          tutto  il  territorio nazionale i livelli minimi essenziali
          di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
          umana,   e'   approvato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei  Ministri,  previa  delibera  del  Comitato
          interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) e
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8
          del   decreto   legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
          successive  modificazioni,  su  proposta del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
             2.  Il  piano  e'  rivolto all'incremento del patrimonio
          immobiliare   ad  uso  abitativo  attraverso  l'offerta  di
          abitazioni  di  edilizia  residenziale,  da  realizzare nel
          rispetto   dei   criteri  di  efficienza  energetica  e  di
          riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
          di  capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
          a prima casa per:
              a)    nuclei   familiari   a   basso   reddito,   anche
          monoparentali o monoreddito;
              b) giovani coppie a basso reddito;
              c)   anziani   in   condizioni   sociali  o  economiche
          svantaggiate;
              d) studenti fuori sede;
              e)   soggetti   sottoposti  a  procedure  esecutive  di
          rilascio;
              f)  altri  soggetti  in  possesso  dei requisiti di cui
          all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
              g)  immigrati  regolari  a  basso reddito, residenti da
          almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
          cinque anni nella medesima regione.
             3.  ll  piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  ha ad
          oggetto   la   costruzione   di   nuove   abitazioni  e  la
          realizzazione   di   misure   di  recupero  del  patrimonio
          abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
          oggettivi   che   tengano   conto   dell'effettivo  bisogno
          abitativo  presente  nelle  diverse  realta'  territoriali,
          attraverso i seguenti interventi:
              a)  costituzione  di  fondi  immobiliari destinati alla
          valorizzazione  e  all'incremento  dell'offerta  abitativa,
          ovvero  alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
          innovativi  e  con  la  partecipazione  di  altri  soggetti
          pubblici   o   privati,  articolati  anche  in  un  sistema
          integrato  nazionale  e  locale,  per  l'acquisizione  e la
          realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
              b)  incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
          le  risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
          edilizia  pubblica  in  favore  degli  occupanti  muniti di
          titolo  legittimo,  con le modalita' previste dall'articolo
          13;
              c)  promozione  da parte di privati di interventi anche
          ai  sensi  della parte II, titolo III, capo III, del codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163;
              d)  agevolazioni,  anche  amministrative,  in favore di
          cooperative  edilizie costituite tra i soggetti destinatari
          degli  interventi,  potendosi  anche  prevedere  termini di
          durata  predeterminati  per  la  partecipazione  di ciascun
          socio,  in  considerazione  del  carattere solo transitorio
          dell'esigenza abitativa;
              e)  realizzazione  di programmi integrati di promozione
          di edilizia residenziale anche sociale.
             4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti
          promuove  la stipulazione di appositi accordi di programma,
          approvati  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,   previa  delibera  del  CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,  al fine di concentrare gli interventi sulla
          effettiva   richiesta   abitativa   nei  singoli  contesti,
          rapportati   alla   dimensione  fisica  e  demografica  del
          territorio  di  riferimento, attraverso la realizzazione di
          programmi  integrati di promozione di edilizia residenziale
          e  di  riqualificazione  urbana,  caratterizzati da elevati
          livelli  di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
          sicurezza  e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
          attraverso   la  risoluzione  dei  problemi  di  mobilita',
          promuovendo  e  valorizzando  la partecipazione di soggetti
          pubblici  e  privati.  Decorsi novanta giorni senza che sia
          stata   raggiunta   la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
          programma possono essere comunque approvati.
             5.  Gli  interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
          attraverso  le  disposizioni  di  cui alla parte II, titolo
          III,  capo  III,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
              a)  il  trasferimento  di diritti edificatori in favore
          dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
          abitativo;
              b)   incrementi   premiali   di   diritti   edificatori
          finalizzati  alla  dotazione  di  servizi, spazi pubblici e
          miglioramento  della  qualita'  urbana,  nel rispetto delle
          aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
          riservati  alle  attivita' collettive, a verde pubblico o a
          parcheggi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
              c)  provvedimenti  mirati  alla  riduzione del prelievo
          fiscale   di   pertinenza   comunale   o   degli  oneri  di
          costruzione;
              d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
          3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
          conferimento  al  fondo  dei  canoni di locazione, al netto
          delle spese di gestione degli immobili;
              e)  la  cessione,  in  tutto  o  in  parte, dei diritti
          edificatori  come  corrispettivo per la realizzazione anche
          di  unita'  abitative  di  proprieta' pubblica da destinare
          alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
          alienazione  in favore delle categorie sociali svantaggiate
          di cui al comma 2.
             6.  I  programmi  di  cui  al comma 4 sono finalizzati a
          migliorare  e  a diversificare, anche tramite interventi di
          sostituzione   edilizia,  l'abitabilita',  in  particolare,
          nelle  zone  caratterizzate  da  un  diffuso  degrado delle
          costruzioni e dell'ambiente urbano.
             7.  Ai  fini della realizzazione degli interventi di cui
          al  comma  3,  lettera  e),  l'alloggio  sociale, in quanto
          servizio  economico  generale,  e'  identificato,  ai  fini
          dell'esenzione  dall'obbligo  della notifica degli aiuti di
          Stato,  di  cui  agli  articoli  87  e  88 del Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea, come parte essenziale e
          integrante  della  piu'  complessiva  offerta  di  edilizia
          residenziale  sociale,  che  costituisce  nel  suo  insieme
          servizio   abitativo   finalizzato  al  soddisfacimento  di
          esigenze primarie.
             8.  In  sede di attuazione dei programmi di cui al comma
          4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
          per  la  verifica periodica delle fasi di realizzazione del
          piano,  in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
          finanziarie,  potendosi  conseguentemente disporre, in caso
          di   scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle  risorse
          finanziarie  pubbliche  verso  modalita' di attuazione piu'
          efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
          delle  procedure di cui al presente articolo possono essere
          oggetto   di  successiva  alienazione  decorsi  dieci  anni
          dall'acquisto originario.
             9.   L'attuazione   del   piano  nazionale  puo'  essere
          realizzata,  in alternativa alle previsioni di cui al comma
          4,  con  le  modalita'  approvative  di  cui alla parte II,
          titolo  III,  capo  IV, del citato codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
             10.  Una  quota  del patrimonio immobiliare del demanio,
          costituita  da  aree  ed  edifici non piu' utilizzati, puo'
          essere   destinata   alla  realizzazione  degli  interventi
          previsti  dal  presente articolo, sulla base di accordi tra
          l'Agenzia  del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
          edifici  non  piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
          gli enti locali.
             11.  Per  la  migliore  realizzazione  dei  programmi, i
          comuni  e le province possono associarsi ai sensi di quanto
          previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n.  267,  e successive modificazioni. I programmi integrati
          di  cui  al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
          nazionale.   Alla   loro   attuazione   si   provvede   con
          l'applicazione dell' articolo 81 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, e successive
          modificazioni.
             12.   Fermo   quanto  previsto  dal  comma  12-bis,  per
          l'attuazione   degli   interventi   previsti  dal  presente
          articolo  e'  istituito  un Fondo nello stato di previsione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, nel
          quale  confluiscono  le  risorse  finanziarie  di  cui all'
          articolo  1,  comma  1154, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  di  cui  all'articolo  3,  comma  108, della legge 24
          dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata
          di  cui  all'  articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  e successive modificazioni, nonche' di cui
          agli  articoli  21,  21-bis,  ad  eccezione  di quelle gia'
          iscritte  nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e
          41  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
          successive   modificazioni.   Gli  eventuali  provvedimenti
          adottati   in  attuazione  delle  disposizioni  legislative
          citate  al  primo periodo del presente comma, incompatibili
          con  il presente articolo, restano privi di effetti. A tale
          scopo  le  risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del
          citato   decreto-legge   n.   159  del  2007  sono  versate
          all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere iscritte
          sul   Fondo   di  cui  al  presente  comma,  negli  importi
          corrispondenti  agli  effetti  in  termini di indebitamento
          netto  previsti  per  ciascun anno in sede di iscrizione in
          bilancio  delle  risorse  finanziarie  di cui alle indicate
          autorizzazioni di spesa.
             12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari
          e  immediatamente  realizzabili  di  edilizia  residenziale
          pubblica  sovvenzionata  di  competenza  regionale, diretti
          alla  risoluzione  delle piu' pressanti esigenze abitative,
          e'  destinato  l'importo  di  200  milioni di euro a valere
          sulle  risorse  di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1°
          ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  novembre  2007, n. 222. Alla ripartizione tra le
          regioni  interessate  si  provvede con decreto del Ministro
          delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  previo  accordo
          intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.
             13.  Ai  fini  del  riparto  del  Fondo nazionale per il
          sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, di cui
          all'articolo  11  della  legge  9  dicembre 1998, n. 431, i
          requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi
          integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
          articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
          certificato  storico  di residenza da almeno dieci anni nel
          territorio  nazionale  ovvero  da  almeno cinque anni nella
          medesima regione.».