Art. 311 
              Cessione di beni mobili a titolo gratuito 
 
  1.  Il  Ministero  della  difesa  puo'  cedere  a  titolo  gratuito
materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso,  in
favore di: 
    a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al  partenariato
per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione; 
    b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti  negli
appositi registri. 
  2. La cessione di materiali  d'armamento  dichiarati  obsoleti  per
cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 e' consentita
esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle
competenti Commissioni parlamentari. 
  3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi  urgenti
a favore di popolazioni colpite di calamita' naturali,  in  Italia  o
all'estero, quando non ne e' possibile il  recupero,  sono  scaricati
agli effetti contabili.  Lo  scarico  e'  disposto  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati  o  ceduti
per il soccorso a  popolazioni  estere,  di  concerto  anche  con  il
Ministro degli affari esteri. 
  4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1  dell'articolo  310,  sono
disciplinate le modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei,
pubblici o privati, dei materiali o  dei  mezzi  non  piu'  destinati
all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.