Art. 429 
 
              Procedimento per la riunione del Comitato 
 
  1. Al fine di realizzare  l'armonizzazione  prevista  dall'articolo
322 del codice, sono sottoposti all'esame del  Comitato  i  piani  di
assetto territoriale della regione e i programmi delle  installazioni
militari e delle conseguenti limitazioni. 
  2.  I  programmi  di  opere  militari  che  comportano  limitazioni
interessanti il demanio marittimo, il mare territoriale e il  demanio
idrico, prima di  essere  sottoposti  all'esame  del  Comitato,  sono
comunicati  per  eventuali  osservazioni  alle  competenti  autorita'
territoriali. 
  3. La richiesta di riunione del Comitato, contenente  l'indicazione
sommaria degli argomenti oggetto delle consultazioni nonche' la  data
e la sede della riunione stessa, e' comunicata  con  almeno  quindici
giorni di anticipo dal comandante territoriale  al  presidente  della
giunta  regionale  o  da  questi  al  comandante   territoriale.   Le
comunicazioni del  presidente  della  giunta  regionale  relative  al
Comitato sono inviate al comandante territoriale competente  indicato
dal Ministero della difesa. 
  4.  Il  comandante  territoriale  da'  avviso  della  riunione   ai
rappresentanti militari e a  quello  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze in seno  al  Comitato  e  il  Presidente  della  giunta
regionale ai rappresentanti della regione. 
  5. L'autorita' che indice la  riunione  informa  il  rappresentante
dello Stato per i rapporti  con  il  sistema  delle  autonomie  nelle
Regioni  a  statuto  ordinario,  il  Commissario  del  Governo  e   i
corrispondenti rappresentanti dello Stato  nelle  Regioni  a  statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.