Art. 430 Quorum per la validita' delle riunioni del Comitato 1. Per la validita' delle riunioni del Comitato e' necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. 2. Se nel giorno stabilito per la riunione la consultazione non puo' avere luogo per mancanza del numero di membri richiesto, il presidente del Comitato, constatata l'invalidita' della seduta, fissa la data di una seconda riunione da tenere dopo non meno di quindici giorni e non piu' di venti giorni dalla data della prima, dandone notizia al comandante territoriale e al presidente della giunta regionale i quali provvedono alle comunicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 429. 3. Se nella seconda riunione non e' presente il numero di membri richiesto, il Presidente del Comitato fissa la data di una terza riunione con le modalita' di cui al comma 2. La terza riunione e' valida con la presenza della meta' dei membri del Comitato. 4. Se nell'ambito di una sola seduta non sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la prosecuzione della seduta e' valida anche con la presenza della meta' dei componenti. 5. Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal presidente e dal segretario del Comitato, e' trasmesso a cura del Presidente medesimo al Comandante territoriale che ne curera' la raccolta cronologica, rubricazione e la conservazione. 6. Copia del verbale, autenticata dal presidente del comitato, e' trasmessa al Presidente della giunta regionale, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, al Commissario del Governo e ai corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai prefetti delle province interessate nonche' all'autorita' marittima competente per le parti di suo interesse.