Art. 430 
 
         Quorum per la validita' delle riunioni del Comitato 
 
1. Per la validita' delle riunioni  del  Comitato  e'  necessaria  la
presenza di almeno sette dei suoi componenti, salvo  quanto  previsto
dai commi 2, 3 e 4. 
2. Se nel giorno stabilito per la riunione la consultazione non  puo'
avere  luogo  per  mancanza  del  numero  di  membri  richiesto,   il
presidente del Comitato, constatata l'invalidita' della seduta, fissa
la data di una seconda riunione da tenere dopo non meno  di  quindici
giorni e non piu' di venti giorni dalla  data  della  prima,  dandone
notizia al comandante  territoriale  e  al  presidente  della  giunta
regionale i quali provvedono alle comunicazioni di  cui  al  comma  4
dell'articolo 429. 
3. Se nella seconda riunione non e'  presente  il  numero  di  membri
richiesto, il Presidente del Comitato fissa  la  data  di  una  terza
riunione con le modalita' di cui al comma 2.  La  terza  riunione  e'
valida con la presenza della meta' dei membri del Comitato. 
4. Se nell'ambito di una sola seduta non sono esauriti gli  argomenti
posti all'ordine del giorno la prosecuzione della  seduta  e'  valida
anche con la presenza della meta' dei componenti. 
5. Il verbale delle  riunioni,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal
segretario del Comitato, e' trasmesso a cura del Presidente  medesimo
al Comandante territoriale che ne curera'  la  raccolta  cronologica,
rubricazione e la conservazione. 
6. Copia del verbale, autenticata dal  presidente  del  comitato,  e'
trasmessa al Presidente della  giunta  regionale,  al  rappresentante
dello Stato per i rapporti  con  il  sistema  delle  autonomie  nelle
Regioni  a  statuto  ordinario,  al  Commissario  del  Governo  e  ai
corrispondenti rappresentanti dello Stato  nelle  Regioni  a  statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano,  ai  prefetti
delle province interessate nonche' all'autorita' marittima competente
per le parti di suo interesse.