Art. 431 
 
                 Decisione del Ministro della difesa 
 
1. Copia del verbale della riunione del  Comitato  e'  trasmessa  dal
comandante  territoriale  al  Ministero  della  difesa  -   Direzione
generale dei lavori e del demanio. 
2. Se dal verbale risulta che  in  seno  al  comitato  non  e'  stata
raggiunta l'unanimita' e sono state  formulate  proposte  alternative
circa i programmi delle installazioni militari  e  delle  conseguenti
limitazioni oggetto delle consultazioni,  i  programmi  stessi  o  le
parti di essi oggetto delle proposte alternative sono  sottoposti  al
Ministro della difesa per  le  definitive  decisioni,  unitamente  al
verbale della riunione del Comitato e a una relazione  del  direttore
generale dei lavori e del demanio. 
3. Le definitive decisioni adottate dal Ministro  della  difesa  sono
comunicate al Presidente della giunta  regionale,  al  rappresentante
dello Stato per i rapporti  con  il  sistema  delle  autonomie  nelle
Regioni  a  statuto  ordinario,  al  Commissario  del  Governo  e  ai
corrispondenti rappresentanti dello Stato  nelle  Regioni  a  statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano,  ai  prefetti
delle province interessate nonche' all'autorita' marittima competente
nei casi di suo interesse.