Art. 431 Decisione del Ministro della difesa 1. Copia del verbale della riunione del Comitato e' trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio. 2. Se dal verbale risulta che in seno al comitato non e' stata raggiunta l'unanimita' e sono state formulate proposte alternative circa i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al Ministro della difesa per le definitive decisioni, unitamente al verbale della riunione del Comitato e a una relazione del direttore generale dei lavori e del demanio. 3. Le definitive decisioni adottate dal Ministro della difesa sono comunicate al Presidente della giunta regionale, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, al Commissario del Governo e ai corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai prefetti delle province interessate nonche' all'autorita' marittima competente nei casi di suo interesse.