Art. 433 
 
                     Contenuto delle limitazioni 
 
1.  Le  limitazioni  relative  alle  piantagioni  e  alle  operazioni
campestri di cui all'articolo 321, comma 1, del codice consistono nel
divieto di piantare alberi, fare coltivazioni  erbacee  o  arbustive,
effettuare connesse operazioni campestri. 
2. Le limitazioni da imporre per il tipo di opere e installazioni  di
difesa, di cui agli articoli 320 e 321 del codice, e al comma 1, sono
definite dalle norme tecniche di carattere riservato,  approvate  con
decreto del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno. 
3. Le norme  tecniche  stabiliscono  le  limitazioni  al  diritto  di
proprieta'  da  imporre  nella  misura  direttamente  e  strettamente
necessaria in relazione al  tipo  di  opera  o  di  installazione  di
difesa.