Art. 433 Contenuto delle limitazioni 1. Le limitazioni relative alle piantagioni e alle operazioni campestri di cui all'articolo 321, comma 1, del codice consistono nel divieto di piantare alberi, fare coltivazioni erbacee o arbustive, effettuare connesse operazioni campestri. 2. Le limitazioni da imporre per il tipo di opere e installazioni di difesa, di cui agli articoli 320 e 321 del codice, e al comma 1, sono definite dalle norme tecniche di carattere riservato, approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno. 3. Le norme tecniche stabiliscono le limitazioni al diritto di proprieta' da imporre nella misura direttamente e strettamente necessaria in relazione al tipo di opera o di installazione di difesa.